SANCTI ISIDORI HISPALENSIS EPISCOPI REGULA |
Regola per i monaci di San Isidoro, |
Ed. Chadwyck-Healey 1996 |
Libera traduzione dal latino |
CAPITULA. INCIPIUNT CAPITULA REGULAE. [0555A] 1. De monasterio. 2. De eligendo abbate. 3. De monachis. 4. De conversis. 5. De familiaris vitae reique appetitu. 6. De opere monachorum. 7. De psallendi officio. 8. De collatione. 9. De codicibus. 10. De mensis. 11. De feriis. 12. De jejuniis. [0556A] 13. De habitu monachorum. 14. De strato, sive de illusionibus nocturnis. 15. De delinquentibus. 16. De qualitate delictorum. 17. De excommunicatis. 18. De rebus monasterii. 19. Quid ad quem pertineat. 20. De infirmis. 21. De hospitibus. 22. De profectione.
23. De defunctis. Expliciunt Capitula |
Capitoli
Iniziano i capitoli della regola
1. Il monastero
2. L’elezione dell’abate
3. I monaci
4. I conversi
5. Il desiderio della vita e delle sostanze familiari
6. Il lavoro dei monaci
7. L’ufficio e la recita dei salmi
8. La conferenza
9. I codici
10. La mensa
11. Le feste
12. I digiuni
13. L’abito dei monaci
14. Il giaciglio, o le illusioni notturne
15. I monaci trasgressori
16. I tipi di colpe
17. Gli scomunicati
18. Le sostanze del monastero
19. Ciò che spetta ad ognuno
20. I monaci infermi
21. Gli ospiti 22. Le uscite
23. I defunti
Esposizione dei capitoli
[i] |
INCIPIT REGULA.
PRAEFATIO.
Sanctis fratribus in coenobio Honoriacensi
constitutis Isidorus.
Plura sunt praecepta vel instituta majorum, quae a
sanctis Patribus sparsim prolata reperiuntur; quaeque etiam nonnulli
altius vel obscurius posteritati composita tradiderunt. Ad quorum
exemplum nos haec pauca vobis eligere ausi sumus, usi sermone plebeio
vel rustico, ut quam facillime intelligatis quo ordine professionis
vestrae morem retineatis. Praeterea quisquis vestrum illam universam
veterum disciplinam contendit appetere, pergat in quantum placet, et
arduum illum limitem atque angustum laevigato cursu incedat. Qui vero
tanta jussa priorum explere nequierit, in hujus limitis disciplinam
gressum ponat, neque ultra declinandum studeat; ne dum declinatus
appetit inferiora, tam vitam quam nomen monachi perdat. Quapropter sicut
illa praecepta priorum perfectum reddunt ac summum, ita facient ista vel
ultimum.
Illa custodiant perfecti, ista sequantur post peccatum
conversi. |
Inizia la Regola
PREAMBOLO
Isidoro, ai santi fratelli residenti nel cenobio onorianense
[ii].
Ci sono molti precetti od istituzioni degli anziani che si trovano presentati
qua e là dai Padri, e alcuni scrittori li hanno trasmessi ai posteri in una
forma troppo ricca oppure oscura. Da parte nostra, seguendo l'esempio di questi
ultimi, abbiamo osato scegliere per voi alcuni di questi precetti in uno stile
popolare o rustico, affinché possiate capire con facilità in che modo dovreste
mantenere la consacrazione del vostro stato.
In aggiunta a questo, chiunque di voi aspiri valorosamente ad attuare la
disciplina totale degli antenati continui quanto vuole a percorrere quel
percorso ripido e stretto, per la via più spedita. Ma colui che non ne è in
grado, nonostante i tanti esempi degli antenati, si fermi nella limitata
disciplina del percorso da me indicato e non decida di allontanarsene, per
evitare di perdere sia la vita che il nome di monaco, dirigendosi verso una
disciplina meno degna. Pertanto, come quelle norme degli antenati possono
rendere perfetto ed eccellente un monaco, così le norme da me indicate
trasformano in monaco anche il meno buono.
I perfetti osservino quelle norme, mentre coloro che provengono da una
via di peccato osservino queste ultime.
[i]
La numerazione dei capitoli è
quella della Patrologia Latina vol. 103, mentre tra parentesi sono
indicati i numeri di capitolo secondo il codice E=El Escorial, a.I.13.
[ii]
Il cenobio a cui è indirizzata la regola viene denominato "Honoriacensis",
ma non ci è consentito sapere chi sia questo Honorio o Onorio a cui è
intitolato il monastero poiché si tratta di un nome che si trova
frequentemente tra i monaci ed i vescovi del tempo. |
CAPUT PRIMUM. De monasterio.
Inprimis, fratres charissimi, monasterium vestrum
miram conclavis diligentiam habeat, ut firmitatem custodiae munimenta
claustrorum exhibeant: inimicus enim noster diabolus, sicut leo rugiens,
circuit ore patenti quaerens unumquemque nostrum quem devoret.
Monasterii autem munitio tantum
januam extrinsecus habeat, unumque posticum per quem eatur ad hortum.
Villa sane longe remota debet esse a monasterio, ne vicinius posita aut
labis inferat periculum, aut famam inficiat dignitatis. Cellulae
fratribus juxta ecclesiam constituantur, ut possint properare quantocius
ad officium. Locus autem aegrotantium remotus erit a basilica vel
cellulis fratrum, ut nulla inquietudine vel clamoribus impediantur.
Cellarium monachorum juxta coenaculum esse oportet, ut secus positum
sine mora mensis ministerium praebeat. Hortulus sane intra monasterium
sit inclusus quatenus, dum intus monachi operantur, nulla occasione
exterius evagentur.
CAPUT II. De eligendo abbate. Abbas interea eligendus est institutione sanctae vitae duratus, atque inspectus patientiae, et humilitatis expertus: quique etiam et per exercitium vitam laboriosam toleravit, ac transcendens aetatem adolescentiae, juventutem seu senectutem tetigerit: cui etiam majores non dedignentur parere, obedientes ei tam pro aetate, quam etiam pro morum probitate.
Ipse se imitandum in cunctis operum exemplis exhibebit, neque enim
aliquid imperare cuique illi licebit quod ipse non fecerit. Singulos
autem hortamentis mutuis excitabit: alloquens cunctos, exhortans vel
aedificans in eis, si quid eorum vitae pro uniuscujusque gradu prodesse
perspexerit. Circa omnes quoque servans justitiam, contra nullum livore
odii inardescens, omnes ex corde amplectens, nullum conversum
despiciens, paratus etiam quorumdam infirmitati compatiendi
misericordiam, Apostolum sequens, qui dicit: Facti sumus parvuli in
medio vestrum, tanquam si nutrix foveat pullos suos (I Thes. II). |
Capitolo I. Il monastero
E’ di grande importanza, cari fratelli,
che il monastero abbia una straordinaria diligenza nella clausura, in modo che
le protezioni del chiostro rivelino la robustezza della custodia, perché “il
nostro nemico, il diavolo, come leone ruggente va in giro cercando chi divorare”
(1 Pt 5,8). L’edificio del
monastero abbia una sola porta verso l’esterno ed una porta posteriore per
andare nell’orto. E’ necessario che
la città sia ben lontana dal monastero, affinché non costituisca un pericolo di
disonore ed affinché non ne guasti il prestigio e la dignità, se si trova troppo
vicina. Le celle dei fratelli
devono essere situate vicino alla chiesa, in modo che possano venire rapidamente
all’Ufficio. L’infermeria, tuttavia, sarà separata dalla chiesa e dalle celle
dei fratelli in modo che i malati non siano disturbati da inquietudini o da
voci. La dispensa dei monaci deve essere accanto al refettorio del monastero in
modo che, data la sua vicinanza, i suoi servizi siano forniti senza indugio.
Pure l’orto sia inserito all'interno del monastero affinché, lavorando i
monaci all’interno, non abbiano alcuna scusa per vagare al di fuori.
Capitolo II. L’elezione dell’abate
Naturalmente deve essere scelto un abate
che sia esperto nella osservanza della vita religiosa, notevole per le prove
date di pazienza e umiltà, e che abbia anche esercitato una vita laboriosa;
abbia superato l'età dell'adolescenza e sia arrivato alla maturità attraverso la
fase giovanile (dai 20 ai 40 anni. Ndt.); In questo modo, gli anziani non
disdegneranno di dipendere da lui, obbedendogli sia per l'età, sia per la
probità dei suoi costumi. In effetti, l'abate deve mostrarsi come un esempio degno di imitazione in tutta la sua condotta, poiché a nessuno sarà lecito comandare qualcosa che lui stesso non avrà praticato. Inciterà i singoli e la comunità intera affinché si incoraggino a vicenda, e si rivolgerà a ciascuno, esortandoli o istruendoli se dovesse scorgere qualcosa che può essere di giovamento alla loro vita in base alle possibilità di ciascuno. Osserverà anche la giustizia per tutti, senza infiammarsi d'odio contro nessuno, abbracciando tutti di cuore, senza disprezzare nessuno di coloro che sono entrati in monastero, pronto anche a compatire con misericordia la loro debolezza, seguendo l'Apostolo che dice: "Siamo stati amorevoli (Letteralm. "Cia siamo fatti piccoli") in mezzo a voi, come una madre che ha cura dei propri figli" (1 Ts 2,7). |
CAPUT III. De monachis.
Monachis autem summopere studendum est ut
apostolicam vitam tenentes, sicut in unum constituti esse noscuntur, ita
unum cor habeant in Deo: nihil sibi proprium vindicantes, nec
quantulumcunque amorem rei privatae gerentes; sed juxta exemplum
apostolicum, omnia communia habentes (Act. IV), in praeceptis Christi
fideliter permanendo proficiant. Patri honorem debitum referentes; erga
seniores obedientiam, erga aequales incitamentum virtutum, erga minores
boni exempli magisterium conservabunt. Nemo caeteris se judicet
meliorem, sed inferiorem se omnibus deputans, tanta humilitate
clarescat, quanto plus caeteris culmine virtutum coruscat. Abstineat
etiam a furore et a detractione parcat monachus linguae. Indecenter
quoque vel notabiliter non incedat. Philargyriae contagium ut lethiferam
pestem abhorreat, a turpibus verbis vel otiosis linguam avertat atque
indesinenter cor mundum labiaque exhibeat. Affectus quoque animi turpes
ab intentione cogitationis abstergat, seque per compunctionem cordis in
studio sanctae meditationis exerceat.
Torporem somni atque pigritiae fugiat, vigiliisque
et orationibus sine intermissione intendat. Gulae concupiscentiam
deprimat, atque abstinentiae virtutibus semetipsum pro studio domandarum
libidinum affligat, domans jejuniis carnem, quantum valetudo corporis
sinit. Livore quoque invidiae de fraternis profectibus nequaquam
tabescat, sed quietus atque pacificus per amorem fraternae dilectionis
de cunctorum gaudeat meritis. Iracundiae perturbationem a se rejiciens,
et patienter omnia sustinens, nulla tristitia, nullo temporali moerore
afficiatur: sed contra omnia adversa interiori gaudio fretus, ipsam
postremo vanae gloriae laudem procul a se abjiciat, et Deo tantum
interius humili corde placere studeat: ut dum his virtutibus radiat,
merito nomen suae professionis retineat.
CAPUT IV. De conversis.
Qui renuntians saeculo ad monasterium venerit, non
statim in coetum delegandus est monachorum. Vitam enim uniuscujusque in
hospitalis servitio tribus mensibus considerari oportet, quibus peractis
ad coetum sanctae congregationis accedet; neque enim intus suscipi
quemquam convenit, nisi prius foris positus, ejus humilitas sive
patientia comprobetur.
Qui relicto
saeculo ad militiam Christi pia et salubri humilitate convertuntur,
omnia sua primum aut indigentibus dividant, aut monasterio conferant.
Tunc enim servi Christi liberum animum divinae militiae offerunt, quando
a se spei saecularis vincula cuncta praecidunt. Qui non rigida
intentione convertitur, cito aut superbiae morbo, aut vitio luxuriae
subditur. Nequaquam ergo debet a tepore inchoare, qui mundo renuntiat,
ne per ipsum teporem rursus in amorem saeculi cadat. Omnis conversus non
est recipiendus in monasterio, nisi se prius ibi scriptis suae
professionis spoponderit permansurum. Sicut enim hi qui ad saecularem
promoventur militiam in legionem non transeunt nisi antea in tabulas
conferantur, ita et ii qui in spiritalibus castris coelesti militia sunt
signandi, nisi prius professione verbi aut scripti teneantur, in numerum
societatemque servorum Christi transire non possint. Quicunque a
parentibus propriis in monasterio fuerit delegatus, noverit se ibi
perpetuo permansurum. Nam Anna Samuel puerum natum et ablactatum Deo
pietate qua voverat obtulit; quique et in ministerio templi, quo a matre
fuerat functus permansit, et ubi constitutus est, deservivit (I Reg.
I).
Qui in
monasterium prior ingreditur, primus erit in cunctis gradu vel ordine.
Nec quaerendum est si dives sit aut pauper, servus an liber, juvenis an
senex, rusticus an eruditus: in monachis enim nec aetas, nec conditio
quaeritur, quia inter servi et liberi animam nulla est apud Deum
differentia. Quicunque jugo alienae servitutis astrictus est, nisi
dominus vincula ejus dissolverit, nequaquam recipiendus est; scriptum
est enim: Quis dimisit onagrum liberum? et vincula ejus quis solvit
(Job. XXXIX)? Onager enim liber dimissus monachus est, sine dominatu et
impedimento saeculi Deo serviens et a turbis remotus; tunc enim libera
servitute Deo quisque famulatur, quando nullius carnalis conditionis
pondere premitur: ubi enim jam suave jugum, et leve onus Christi est
(Matth. XI), durum et grave est portare servitium saeculi.
Habemus hoc exemplum etiam in lege mundiali, ubi servi non militant nisi
servitute deposita. Si quis vult conjugatus converti ad monasterium, non
est recipiendus, nisi prius a conjuge castimoniam profitente fuerit
absolutus: nam si illa, vivente illo, per incontinentiam alteri
nupserit, uxor procul dubio adultera erit, nec recipitur apud Deum
ejusmodi conversio, quam sequitur conjugalis fidei prostitutio. Tales
tunc sine culpa sequuntur relicto saeculo Christum, si habeant ex pari
voluntate consensum castitatis.
Qui
aliquid habentes in saeculo convertuntur, non extollantur si de suis
facultatibus quodcunque monasterio contulerunt; sed potius timeant ne
per haec in superbiam labantur et pereant, quibus melius esset, si
divitiis suis cum humilitate in saeculo perfruerentur, quam ut jam
pauperes effecti de earum distributione elatione superbiae extollantur.
Hi qui saeculi divitias relinquentes conversi sunt, non despiciant eos qui
de paupertate venerunt; quia apud Deum unius ordinis habentur omnes qui
convertuntur ad Christum.
Neque
enim differt utrum ex inopi vel servili conditione ad servitium Dei
quisque venerit, an ex generosa et locuplete vita. Multi enim ex plebeio
censu documentis virtutum eximiis enitentes, praelatiores nobilibus
facti sunt, eosque virtutum excellentia praevenerunt, et qui erant
conditione infimi, virtutis merito effecti sunt primi. Nam propterea
infirma mundi elegit Deus, ut confunderet fortia: et ignobilia mundi, et
ea quae non sunt, ut ea quae sunt evacuaret: ut non glorietur omnis caro
in conspectu ejus (I Cor. I). Qui ex paupertate ad monasterium veniunt,
non extollantur in superbiam; quia se ibi aequales aspiciunt iis qui
aliquid in saeculo videbantur: neque enim dignum est ut ubi divites,
celsitudine deposita saeculari, ad humilitatem descendunt, ibi pauperes
elatione mentis superbi efficiantur; quibus oportet ut, deposita
arrogantia, humiliter sapiant suaeque paupertatis et inopiae memores
semper existant. |
Capitolo III. I monaci
Occorre assolutamente fare in modo che i monaci, avendo una forma di vita
apostolica e costituendo, come sappiamo, una comunità, abbiano allo stesso modo
un unico cuore in Dio, senza rivendicare nulla come proprio e senza avere nessun
attaccamento alle cose private, non importa quanto piccole siano; ma, secondo
l'esempio apostolico, avendo "fra loro tutto in comune" (At 4,32) procedano
perseverando fedelmente nei precetti di Cristo. Onorando il Padre, rispetteranno
l'obbedienza agli anziani, l'incitamento alle virtù verso i loro uguali ed
insegneranno ai giovani col buon esempio. Nessuno si consideri migliore degli
altri ma, considerandosi inferiore a tutti, si distingua per un'umiltà tanto più
grande quanto più brillerà tra gli altri per le sue sublimi virtù. Il monaco si
astenga anche dall'ira ed eviti di dire calunnie. Inoltre, non cammini in modo
indecoroso per attirare l'attenzione. Aborrisca il contagio della lussuria come
una peste mortale, allontani la lingua dalle parole oscene od oziose e manifesti
incessantemente il cuore e le labbra pure. Elimini anche i sentimenti negativi
della sua volontà e della sua mente e si eserciti attraverso la compunzione del
cuore nello studio della sacra meditazione.
Fugga dal torpore del sonno e dalla pigrizia e si applichi alle veglie ed alle
preghiere ininterrottamente. Deprima il desiderio della gola e si mortifichi con
la virtù dell'astinenza, come impegno nel dominare le passioni; con il suo
digiuno domi la sua carne per quanto lo permette la salute del suo corpo. Non si
lasci logorare dall'invidia per il progresso dei suoi fratelli ma, calmo e
pacifico, per amore della carità fraterna, goda dei meriti di tutti. Respingendo
da sé il turbamento dell'ira e sopportando tutto con pazienza, non si lasci
sopraffare da nessuna tristezza od afflizione temporale ma, sostenuto da una
gioia interiore contro tutte le avversità, alla fine respinga lontano da sé
l'onore della vana gloria, e cerchi di piacere a Dio solo per l'umiltà interiore
del suo cuore: e così, risplendendo di queste virtù, manterrà meritatamente il
nome della sua professione (monastica).
Capitolo IV. I conversi.
Colui che, avendo rinunciato al secolo, si presenta al monastero, non sia
immediatamente ascritto alla comunità dei monaci. È infatti necessario prima
esaminare il comportamento di ogni persona nel servizio dell'ospitalità per un
periodo di tre mesi, trascorso il quale, potrà partecipare all'assemblea della
santa congregazione; in effetti, non è opportuno accettare all'interno qualcuno
se prima, mentre veniva tenuto all'esterno, non ne siano state confermate la sua
umiltà e pazienza.
Coloro che, avendo lasciato il secolo, si sono convertiti con fervente e sana
umiltà alla milizia di Cristo, innanzitutto dividano ciò che possiedono tra gli
indigenti, o lo offrano al monastero. Infatti, i servi di Cristo offrono un
animo libero alla divina milizia, quando recidono da sé ogni legame di speranza
secolare. Chi non si converte con retta intenzione, presto sarà soggetto al
morbo della superbia od al vizio della lussuria. Pertanto, chi rinuncia al mondo
non deve mai iniziare con tiepidezza perché, a causa di questa stessa
tiepidezza, non ricada nell'amore del mondo. Nessun convertito sia ammesso in
monastero se prima non avrà promesso solennemente per iscritto di restare fedele
alla sua professione. Infatti, così come coloro che sono promossi nella milizia
laica non passano nella legione se non sono stati prima registrati, allo stesso
modo coloro che sono designati all'accampamento spirituale della milizia celeste
non possono far parte del numero e della società dei servi di Cristo se non si
impegnano prima in una professione orale o scritta.
[i]
Chiunque è stato offerto al monastero dai propri genitori, sappia che vi dovrà
rimanere per sempre. Infatti, Anna, dopo aver dato alla luce e svezzato Samuele,
lo offrì a Dio con la pietà con cui lo aveva promesso con voto; costui esercitò
le mansioni del tempio alle quali era stato votato dalla madre, prestando il suo
servizio lì dove era stato collocato (Cfr. 1 Sam (1 Re) 1,20-28).
Colui che entra per primo nel monastero sarà primo in ogni grado ed ordine. Non
ci si deve chiedere se sia ricco o povero, servo o libero, giovane o vecchio,
rustico o erudito: nei monaci, infatti, non si cerca l'età o il grado sociale
perché presso Dio non c'è differenza tra l'anima di un servo e l'anima di un
libero. Chi è legato al giogo di un'altra servitù, se il padrone non lo libera
dai suoi obblighi, non deve essere ricevuto; infatti, sta scritto: "Chi lascia
libero l’asino selvatico e chi ne scioglie i legami?" (Gb 39,5). Questo è il
motivo per cui l'asino selvatico lasciato libero è il monaco che serve Dio non
soggetto a schiavitù, senza ostacoli mondani e lontano dalle folle. Si serve Dio
con libera servitù quando non si è oppressi dal peso di nessuna condizione
carnale. Infatti, mentre "il giogo di Cristo è dolce e il suo peso leggero" (Mt
11,30), sopportare la servitù del mondo è un peso duro e grave.
Abbiamo questo esempio anche nella legge del secolo, in cui i servi non militano
a meno che non abbiano abbandonato la servitù. Se un uomo sposato si presenta in
un monastero per farvi professione non lo si deve ricevere, a meno che
innanzitutto sua moglie non l'abbia sciolto (dal dovere coniugale) e che essa
stessa abbia fatto voto di continenza: poiché se, soccombendo alla debolezza
della carne, sposerà un altro uomo mentre suo marito è ancora in vita, senza
dubbio essa farà adulterio. Ora, Dio non può ammettere la pretesa conversione
del marito se questa darà occasione alla profanazione dell'alleanza coniugale.
E' dunque permesso alle persone sposate di consacrarsi a Gesù Cristo,
abbandonando il mondo per vivere in continenza, solo nel caso in cui vi sia il
libero consenso da parte di entrambi (i coniugi).
Coloro che si convertono e possiedono dei beni nel mondo non si insuperbiscano
se portano al monastero una parte dei loro beni, ma temano invece che a causa di
questi si possano gonfiare d'orgoglio e perire. Sarebbe stato meglio godere
delle loro ricchezza con umiltà nel mondo, piuttosto che, diventati poveri
distribuendo i loro beni, si innalzassero al massimo dell'orgoglio. Coloro che
diventano monaci dopo aver abbandonato le ricchezze del mondo non disprezzino
coloro che provengono dalla povertà, perché tutti coloro che si convertono a
Cristo fanno parte di un unico ordine presso Dio. Perché non c'è differenza tra
chi viene al servizio di Dio da una condizione povera o servile, o da una vita
ricca ed agiata. Infatti, molti che provenivano da famiglie plebee brillarono
con notevoli esempi di virtù, furono anteposti ai nobili ed ebbero il
sopravvento per l'eccellenza delle loro virtù: così, per il merito delle virtù,
coloro che per condizione erano i più umili, divennero i primi. Per questo:
"Quello che è debole per il mondo, Dio lo ha scelto per confondere i forti;
quello che è ignobile e disprezzato per il mondo, quello che è nulla, Dio lo ha
scelto per ridurre al nulla le cose che sono, perché nessuno possa vantarsi di
fronte a Dio" (1 Cor 1,27-29). Coloro che giungono al monastero da una famiglia
povera non si inorgogliscano poiché si vedono considerati uguale a coloro che
nel mondo contavano qualcosa. Infatti, non è giusto che laddove i ricchi,
deposta la loro grandezza mondana, discendono con umiltà, i poveri, con spirito
orgoglioso, diventino superbi; a loro è necessario che, deposta l'arroganza,
abbiano sentimenti di umiltà e siano sempre consapevoli della loro (precedente)
condizione di povertà e di bisogno.
[i]
Questo paragrafo manca in diversi manoscritti e si suppone sia stato
aggiunto in ottemperanza alla direttiva del canone 49 del IV Concilio di
Toledo del 633 che dice: "monachum
aut paterna devotio, aut propria professio facit", ovvero "sia la
devozione paterna, che la propria professione designa il monaco". In
realtà anche san Benedetto nella sua regola rifiuta al fanciullo donato
dai genitori qualsiasi possibilità di uscire dal monastero, mentre per
esempio san Basilio prevedeva che il fanciullo decidesse ad una certa
età se rimanere o meno nel monastero. |
CAPUT
V. De familiaris rei vitaeque appetitu.
Monachi in communi viventes nihil peculiare sibi facere audeant, neque
in suis cellulis quidquam quod ad victum vel ad quamlibet rem aliam
pertineat sine regulari dispensatione habere vel possidere praesumant.
In Pentecoste autem, qui est dies remissionis, omnes fratres sub divina
professione se alligent nihil peculiare apud conscientiam suam habere.
Si quid a parentibus vel extraneis monacho collatum fuerit, non erit sub
jure privatae rei habendum, sed in potestate abbatis in commune
redactum, cui necesse erit praebeatur. Monachus enim quidquid
quomodocunque acquirit, non sibi, sed monasterio acquirit. Nullus
peculiariter separatam sibi ad habitandum cellulam expetat, in qua
privatim a coetu remotus vivat, praeter eum qui fortasse morbo vel
aetate defessus, hoc ex consulto Patris monasterii promeruerit. Caeteri
vero quibus nec languor, nec senectus inest, in sancta societate
communem vitam et conversationem retinebunt. Nullus separatam cellulam a
coetu remotus sibi expetat, in qua sub studio reclusionis aut instanti
otio aut latenti vitio serviat, et maxime vanae gloriae aut mundialis
opinionis famae.
Nam plerique proinde reclusi latere volunt ut
pateant: ut qui viles erant aut ignorabantur foris positi, sciantur
atque honorentur inclusi.
Nam revera omnis qui propter vitae quietem a turbis discedit, quanto magis a
publico separatur, tanto minus latet. Oportet ergo tales in sancta
societate commorari, atque sub testimonio vitam suam transigere: ut si
quid in eis vitiorum est, dum non celatur, curetur; si quid vero
virtutum, ad imitamentum proficiat aliorum, dum humilitatis eorum
exempla alii contuentes, erudiuntur.
Nullus monachorum propinquitatis causa terrenis
curis se subdat. Sequendum est enim, qui dicit patri suo et matri nescio
vos; et fratribus suis ignoro illos, et nescierunt filios, hi
custodierunt eloquium tuum, et praecepta servaverunt. Multi enim
monachorum, juxta cujusdam Patris sententiam, amore parentum
saecularibus actibus et forensibus negotiis involuti, dum propinquitati
prodesse cupiunt, suas animas perdiderunt. Nemo quippe militans Deo
implicat se negotiis saecularibus, ut ei placeat cui se probavit (II
Tim. II). Proinde et nos liberi ab actibus saeculi esse debemus, ut
Christo placeamus: nam et qui mundo militant, a reliquis saeculi
negotiis vacant, ut expediti suo principi placeant.
Non est praesumendum sine conscientia abbatis egenis
vel quibuslibet conferre de eo quod regulari dispensatione noscitur
monachus possidere; nec cum alio fratre quidpiam commutare, nisi abbas
vel praepositus illi jusserit, nulli licebit, nec habebit quidquam
praeter illa quae communi monasterii lege concessa sunt. |
Capitolo V (XIX). Il desiderio della vita e delle sostanze familiari.
I monaci che vivono in comunità non osino fare nulla di personale per se stessi
e non pretendano di avere o possedere nelle loro celle qualcosa riguardante il
cibo o qualsiasi altro oggetto che non sia stato loro attribuito secondo la
regola. Inoltre, a Pentecoste, che è giorno di perdono, tutti i fratelli si
impegnino davanti a Dio dichiarando che non hanno nulla di proprio
consapevolmente. Se un monaco ricevesse un regalo da parenti o estranei, non
potrà possederlo come proprietà privata, ma lo porti nell'assemblea dei fratelli
affinché l'abate lo assegni a chi ne ha bisogno. Infatti, tutto ciò che riceve
il monaco, non lo riceve per sé, ma per il monastero. Nessuno cerchi di ottenere
per sé una cellula particolare dove vivere a titolo personale, lontano dalla
comunità; tranne colui che, forse a causa di malattia o vecchiaia, ha ottenuto
il permesso dal padre del monastero. Tutti gli altri, che non sono né malati né
vecchi, nella santa comunità mantengano saldamente la vita e l'osservanza
comune. Nessuno cerchi di ottenere una cellula separata lontana dalla comunità,
nella quale, sotto il pretesto della reclusione, diventerà schiavo di un
pressante ozio o di un vizio nascosto e, soprattutto, della vanagloria o del
desiderio di fama mondana. Infatti, molti reclusi vogliono nascondersi proprio
per distinguersi, in modo che, mentre stando all'esterno erano ritenuti di
scarso valore e sconosciuti, una volta rinchiusi diventino famosi e onorati.
Perché, in verità, chiunque si allontana dalla folla al fine di vivere
tranquillo, quanto più si separa dagli altri tanto meno conduce una vita
ritirata. È quindi necessario che costoro vivano in una comunità santa e
trascorrano la propria vita in presenza di testimoni, così che, se ci fosse in
loro qualcosa di vizioso, non rimanga nascosto ma sia guarito; se invece ci
fossero in essi delle virtù, ciò servirà come modello per gli altri, che saranno
istruiti vedendo i loro esempi di umiltà.
Nessuno dei monaci si assoggetti a preoccupazioni terrene a causa di parentela.
E' infatti da seguire chi dice al proprio padre ed alla propria madre non vi
conosco, ed ignora i suoi fratelli e figli. Costui custodisce la parola (di
Gesù) e rispetta i (suoi) precetti. Infatti, molti dei monaci, secondo la citata
sentenza dei Padri, desiderando di mostrarsi alla parentela, persero le proprie
anime sotto l'impulso secolare dell'amore per i parenti e travolti da attività
pubbliche. "Nessuno, quando presta servizio militare (a Dio), si lascia prendere
dalle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato"
(2 Tm 2,4). Perciò, dobbiamo essere liberi dalle occupazioni secolari per
piacere a Cristo: infatti, coloro che militano nel mondo, abbandonano tutte le
altre attività del secolo per piacere al proprio capo.
Non si può presumere, senza il permesso
dell'abate, di dare ai poveri od agli altri qualcosa di ciò che il monaco sa di
possedere secondo le prescrizioni della regola; a nessuno sarà permesso di
scambiare le cose con un altro monaco senza l'ordine dell'abate o del preposito,
e a nessuno sarà permesso di possedere qualcosa di diverso da ciò che è permesso
dalla legge comune del monastero. |
CAPUT VI. De opere monachorum.
Monachus
semper operetur manibus suis, ita ut quibuslibet variis opificum artibus
laborisque studium suum impendat, sequens Apostolum, qui dicit: Neque
panem gratis manducavimus, sed in labore et fatigatione nocte et die
operantes (II Thes. III). Et iterum: Qui non vult operari, non manducet
(Ibid.). Per otium enim libidinis et noxiarum cogitationum nutrimenta
concrescunt; per laboris vero exercitium vitia nihilominus elabuntur.
Nequaquam debet monachus dedignari versari in opere aliquo monasterii
usibus necessario. Nam et patriarchae greges paverunt; et gentiles
philosophi sutores et sartores fuerunt: et Joseph justus, cui virgo
Maria desponsata exstitit, faber ferrarius fuit. Siquidem et Petrus
princeps apostolorum piscatoris officium gessit, et omnes apostoli
corporale opus faciebant, unde vitam corporis sustentabant.
Si igitur tantae auctoritatis
homines laboribus et operibus etiam rusticanis inservierunt, quanto
magis monachi, quos oportet non solum vitae suae necessaria propriis
manibus exhibere, sed etiam indigentiam aliorum laboribus suis reficere?
Qui viribus corporis et integritate salutis consistunt, si in opere
otiosi sunt, dupliciter peccare noscuntur: quia non solum non laborant,
sed etiam alios vitiant, et ad imitationem suam invitant. Propterea enim
quisque ad Deum convertitur ut ei serviens laboris habeat curam, non ut
otio deditus inertia pigritiaque pascatur. Qui sic volunt lectioni
vacare ut non operentur, ipsi lectioni contumaces existunt, quia non
faciunt quod ibi legunt. Ibi enim scriptum est: Operantes suum panem
manducent (II Thes. III). Et iterum: Ipsi enim scitis quomodo oportet
imitari nos, quia non inquieti fuimus inter vos; neque panem gratis ab
aliquo manducavimus, sed in labore et fatigatione die ac nocte
operantes, ne quem vestrum gravaremus (Ibid.). Qui per infirmitatem
corporis operari non possunt humanius clementiusque tractandi sunt; nec
contra eos murmurandum est ab eis qui vires laborandi habent, sed magis
consulendum est eis quos sciunt corpore infirmos. Ipsi autem qui non
possunt, eos qui laborant et possunt, meliores sibi felicioresque
fateantur. Qui vero languidus est et laborem operum corporalium
sustinere non potest, consulendum est illi, et ejus infirmitas
temperanda est.
Qui
vero sani sunt et fallunt, procul dubio dolendi atque lugendi sunt, quia
non corpore, sed (quod pejus est) mente aegroti sunt; quique etsi
humanis oculis convinci non possunt, Deum tamen latere non possunt.
Tales igitur aut ferendi sunt, si aegritudo latet; aut distringendi, si
sanitas pateat.
Monachi operantes meditari aut
psallere debent, ut carminis verbique Dei delectatione consolentur ipsum
laborem. Si enim saeculares opifices, inter ipsos labores suorum operum,
amatoria turpiaque cantare non desinunt, atque ita horam suam in
cantibus et fabulis implicant, ut ab opere manus non subtrahant: quanto
magis servus Christi, qui sic manibus operari debet, ut semper laudem
Dei in ore habeat, et lingua ejus psalmis et hymnis inserviat?
Laborandum est ergo corpore, animi fixa in Deum intentione; sicque manus
in opere implicanda est, ut mens non avertatur a Deo.
Propriis autem temporibus oportet
operari monachum, et propriis orationi lectionique incumbere.
Horas enim debet habere monachus
congruas ad singula officia deputatas. Partes autem temporum suis
quibusque operibus taliter deputantur. Aestate enim a mane usque ad
horam tertiam laborare oportet; a tertia autem usque ad sextam lectioni
vacare; dehinc usque ad nonam requiescere; post nonam autemus que ad
tempus vespertinum iterum operari.
Alio autem tempore, id est,
autumno, hieme, sive vere, a mane usque ad tertiam legendum. Post
celebrationem tertiae usque ad nonam laborandum est; post refectionem
autem Nonae, aut operari oportet, aut legere, aut sono vocis aliquid
meditari. Quaecunque autem operantur monachi manibus suis, praeposito
deferant, praepositus autem principi monachorum: nihilque operis apud
fratres remaneat, ne sollicitudinis ejus cura mentem ab intentione
contemplationis avertat.
Hortos olerum vel apparatus
ciborum propriis sibi manibus fratres exerceant; aedificiorum autem
constructio, vel cultus agrorum, ad opus servorum pertinebunt. Nullus
monachus amore privati operis illigetur, sed omnes in commune laborantes
Patri sine obmurmuratione obtemperabunt. Monachi praepositis suis sine
ulla murmuratione obtemperare debent, ne forte murmurando pereant,
sicuti perierunt qui in deserto murmuraverunt. Si enim parvulis adhuc in
lege et rudibus nequaquam indultum est, quanto magis iis qui
perfectionis legem perceperunt, non parcet, si talia gesserint?
CAPUT VII. De psallendi officio.
In psallendi autem officio ista erit discretio: dato
enim legitimis temporibus signo ad horas canonicas festinabunt fratres
cum properatione, omnes ad chorum occurrant: nullique ante expletum
officium licebit egredi, praeter eum quem necessitas naturae compulerit.
Recitantibus autem monachis, post consummationem singulorum psalmorum
prostrati omnes humi, pariter adorabunt, celeriterque surgentes psalmos
sequentes incipient, eodemque modo per singula officia facient. Quando
celebrantur psalmorum spiritalia sacramenta, refugiat monachus risus,
vel fabulas; sed hoc meditetur corde quod psallitur ore. In tertia,
sexta et nona tres psalmi dicendi sunt, responsorium unum, lectiones ex
Veteri Novoque Testamento duae: deinde laudes, hymnus atque oratio. In
vespertinis autem officiis, primo lucernarium, deinde psalmi duo,
responsorium unum, et laudes, atque oratio dicenda est. Post vespertinum
autem congregatis fratribus, oportet vel aliquid meditari, vel de
quibusdam divinae lectionis quaestionibus disputare, conferendo pie
atque salubriter, tantumque meditando disputandoque immorari, quoadusque
completorii tempus possit occurrere. Ante somnum autem, sicut mos est,
peracto completorio, valedictis invicem fratribus, cum omni cautela et
silentio quiescendum est, usquequo ad vigilias consurgatur. In
quotidianis vero officiis vigiliarum, primum tres psalmi canonici
recitandi sunt, deinde tres missae psalmorum, quarta canticorum, quinta
matutinorum officiorum. In Dominicis vero diebus, vel festivitatibus
martyrum, solemnitatis causa singulae superaddantur missae. Verum in
vigiliis recitandi aderit usus; in matutinis psallendi canendique
consuetudo: ut utroque modo servorum Dei mentes diversitatis
oblectamento exerceantur, et ad laudem Dei sine fastidio ardentius
excitentur.
Post vigilias autem usque ad
matutinum reficiendum est, post matutinum autem aut operandum aliquid,
aut legendum. Lectiones autem ex Veteri et Novo Testamento tempore
officii quotidianis diebus recitentur : sabbati autem die atque
Dominico, ex novo tantum pronuntientur. Monachus autem corporis sanitate
consistens, si vigiliis vel quotidianis officiis defuerit, perdat
communionem. |
Capitolo VI (V). Il lavoro dei monaci
Il monaco lavori sempre con le sue mani, in modo che si applichi ad ogni
mestiere artigianale e ad ogni lavoro, seguendo l'Apostolo che dice: "Né abbiamo
mangiato gratuitamente il pane di alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e
giorno". Ed ancora: "Chi non vuole lavorare, neppure mangi" (Cfr. 2 Ts 3, 8.10).
Infatti, con l'ozio, passioni e pensieri cattivi trovano il loro cibo e
crescono, mentre i vizi scompaiono completamente con l'esercizio del lavoro. In
nessun modo il monaco deve disdegnare di eseguire un qualunque lavoro necessario
alle esigenze del monastero. In effetti, i patriarchi pascolarono le greggi, i
filosofi pagani furono calzolai e sarti ed il giusto Giuseppe, la cui sposa era
la vergine Maria, fu un fabbro ferraio
[i].
E così anche Pietro, principe degli apostoli, fece il mestiere di pescatore e
tutti gli apostoli facevano un lavoro materiale con il quale sostenevano il
corpo.
Se, dunque, uomini così autorevoli prestavano servizio in lavori ed attività
anche rustiche, quanto più (devono farlo) i monaci, che devono non solo
procurarsi le cose necessarie per vivere con le proprie mani, ma devono anche
ristorare con la loro fatica l'indigenza degli altri. Coloro che eccellono per
la forza fisica e per la buona salute, se sono oziosi durante il lavoro,
sappiano di essere doppiamente peccatori, perché non solo non lavorano, ma
corrompono anche gli altri, invitandoli ad imitarli. Per questo motivo, chiunque
si converte a Dio si prenda cura del proprio lavoro per servirlo e non si
diletti nell'inerzia e nella pigrizia, dandosi all'ozio. Così, se alcuni
vogliono dedicarsi alla lettura per non lavorare, costoro sono anche
trasgressori della stessa lettura, perché non fanno ciò che leggono. Sta
scritto, infatti, di loro: "Si guadagnino il pane lavorando" (2 Ts 3,12); ed
ancora: "Sapete in che modo dovete prenderci a modello: noi infatti non siamo
rimasti oziosi in mezzo a voi, né abbiamo mangiato gratuitamente il pane di
alcuno, ma abbiamo lavorato duramente, notte e giorno, per non essere di peso ad
alcuno di voi" (2 Ts 3,7-8). Coloro che, a causa di una malattia fisica, non
possono lavorare, devono essere trattati con più umanità ed indulgenza; coloro
che hanno le forze per lavorare non devono neppure mormorare contro di loro, ma
piuttosto occorre prendersi cura di coloro che si conoscono infermi di corpo.
Coloro che non possono lavorare, riconoscano come migliori e più felici coloro
che invece hanno la capacità di lavorare. Colui che è debole e non può sostenere
la fatica di lavori corporali, deve essere curato e la sua infermità deve essere
rispettata.
Tuttavia, coloro che sono in buona salute e fingono di essere ammalati senza
dubbio devono essere commiserati e deplorati, poiché non sono infermi nel corpo
ma, ciò che è peggio, nello spirito; sebbene non possano essere dimostrati
colpevoli agli occhi degli uomini, tuttavia, non possono nascondersi a Dio.
Questi devono essere tollerati se hanno una malattia nascosta, mentre vanno
castigati se il loro buono stato di salute è evidente.
I monaci che lavorano devono meditare o cantare salmi, perché nel loro lavoro
siano confortati dal piacere del canto e dalla parola di Dio. Infatti, se gli
artigiani del mondo, mentre fanno il loro lavoro continuano a cantare volgari
canzoni d'amore e tengono occupata la loro bocca in canti e favole senza
staccare le mani dal lavoro, tanto più i servi di Cristo devono lavorare con le
loro mani per avere sempre la lode di Dio sulla bocca e con la lingua offrire
salmi ed inni. È quindi necessario lavorare con il corpo, ma con l'intenzione
dell'animo fissata in Dio, ed impegnare le mani nel lavoro in modo che lo
spirito non si allontani da Dio. Il monaco è bene che lavori in tempi
prestabiliti ed in altri tempi si dedichi alla preghiera ed alla lettura.
Infatti, il monaco deve avere ore specifiche e determinate per ogni singolo
compito. Le parti dell'anno per ciascuna stagione e per ogni lavoro vengono
assegnate come segue:
[ii]
in estate, dalla mattina all'ora terza, è bene che si lavori; da terza a sesta
si dedichino alla lettura; dopo di ciò, fino a nona, si riposino; dopo nona,
fino ai vespri, è bene che si lavori di nuovo; nelle altre stagioni, cioè in
autunno, inverno e primavera, leggano la mattina fino a terza. Dopo la
celebrazione di terza lavorino fino a nona e, dopo il pasto di nona, è opportuno
che lavorino, leggano o studino qualcosa a voce alta. Tutto ciò che i monaci
producono con le loro stesse mani lo consegnino al preposito, ed il preposito al
superiore dei monaci. Nulla del lavoro fatto rimanga presso i fratelli, perché
non succeda che la troppa preoccupazione per esso non distolga la sua mente
dalla contemplazione. I fratelli pratichino la coltivazione degli ortaggi e
preparino il cibo con le proprie mani; la costruzione degli edifici ed il lavoro
dei campi saranno affidati all'opera di servi. Nessun monaco sia coinvolto con
amore ad un lavoro personale ma, lavorando insieme, obbediscano al Padre senza
mormorare. I monaci devono obbedire ai prepositi senza nessuna mormorazione, in
modo che non muoiano mormorando, proprio come morirono coloro che mormorarono
nel deserto. Infatti se non fu perdonato a costoro che erano ancora inesperti e
grezzi nella legge, quanto più, se faranno queste cose, non saranno perdonati
coloro che hanno ricevuto la legge della perfezione.
Capitolo VII (VI). L'ufficio e la recita dei salmi. Questa sarà la norma nel recitare i salmi durante l'ufficio: dato il segno a tempo debito, i fratelli si affrettino con premura alle ore canoniche ed accorrano tutti al coro: a nessuno sia permesso di uscire prima della fine dell'ufficio, tranne a chi sia costretto da una necessità di natura. Durante la recita, i monaci si prostrino a terra dopo ogni salmo eseguendo insieme un atto di adorazione, dopo di che, alzatisi in fretta, inizino i salmi successivi e facciano allo stesso modo ad ogni ufficio. Mentre si celebrano i misteri spirituali dei salmi, il monaco eviti le risate o le chiacchiere, ma mediti nel cuore ciò che canta con la bocca. A terza, sesta e nona devono essere recitati tre salmi, un responsorio, due letture dell'Antico e del Nuovo Testamento, quindi le lodi, l'inno e l'orazione. Nell'ufficio dei vespri, per prima cosa si dica il lucernario [iii], poi due salmi, un solo responsorio, le lodi, l'inno e l'orazione. Dopo i vespri, riuniti i fratelli, è bene meditare su qualcosa o commentare qualche lettura divina, discutendo con devozione ed in modo utile, e si trattengano a meditare ed a riflettere finché non arriva il tempo dell'ufficio di compieta. Terminata compieta e prima di andare a letto, come al solito, i fratelli si salutino a vicenda e riposino con ogni cura e silenzio, finché non si alzino per le vigilie. Negli uffici quotidiani delle vigilie, prima devono essere recitati i tre salmi canonici, poi tre serie [iv] di salmi, una quarta serie di cantici, ed una quinta degli uffici del mattino. Nelle domeniche e nelle festività dei martiri, per ragioni di solennità, si devono aggiungere le singole serie di salmi. Tuttavia, nelle vigilie verrà mantenuta l'usanza di recitare, mentre nei mattutini si dovrà salmodiare e cantare, in modo che, in questa duplice maniera, lo spirito dei servi di Dio, per il gusto della diversità, si eserciti e sia stimolato con più ardore per la lode di Dio senza annoiarsi. Dopo le vigilie, fino al mattutino, si riposino. Dopo il mattutino, lavorino o leggano. Nei giorni feriali, durante gli uffici, devono essere recitate le lezioni dell'Antico e del Nuovo Testamento: il sabato e la domenica, tuttavia, devono essere lette solo quelle del Nuovo. Se un monaco, di evidente buona salute corporale, non è presente alle vigile od agli uffici quotidiani, venga privato della comunione.
[i]
In latino "faber
ferrarius": solitamente (per esempio in 1 Sam 13,19) significa il
fabbro, cioè colui che lavora i metalli. Nei vangeli si parla di
Giuseppe come "faber", il
falegname, cioè colui che lavora il legno (per esempio Mc 6,3).
[ii]
Fino al XVIII secolo era consuetudine considerare l'ora come la
dodicesima parte del periodo compreso tra il sorgere e il tramontare del
sole, o fra il tramonto e l'alba, cosicché la sua durata, ora
convenzionalmente fissata, variava con le stagioni. E quindi
prima coincideva col levare
del sole, terza tre ore dopo
e sesta e
nona di tre ore in tre ore.
Queste ore erano più lunghe o più brevi, a seconda di quanto tempo il
sole stava sopra l'orizzonte, ma in modo tale che mezzogiorno
coincidesse sempre con l'ora
sesta.
[iii]
Il lucernario precede i vespri ed è una specie di responsorio composto
da vari versetti ricavati dai Salmi. In esso si fa sempre allusione alla
luce, dato che quando si recitano i vespri, al tramonto del sole, è
anche l'ora di accendere le lampade, le
lucernae, in chiesa.
[iv]
Il termine latino "missae" è
qui tradotto con "serie".
Si veda Jorge Pinell, "Liturgia
hispánica", Centre de Pastoral Liturgica, 1998: "Nell'ufficio
monastico la missa consiste in un gruppo di tre salmi, senza antifone né
orazioni, ed un responsorio". |
CAPUT VIII. De collatione.
Ad audiendum in collatione Patrem tribus in
hebdomada vicibus fratres post celebratam tertiam, dato signo, ad
collectam conveniant.
Audiant seniorem docentem, instruentem cunctos salutaribus praeceptis.
Audiant Patrem studio summo et silentio intentionem animorum suorum
suspiriis et gemitibus demonstrantes. Ipsa quoque collatio erit vel pro
corrigendis vitiis instruendisque moribus, vel pro reliquis causis ad
utilitatem coenobii pertinentibus. Quod si talia desunt, pro
consuetudine tamen disciplinae nequaquam erit omittenda collatio; sed in
praefinitis diebus, cunctis pariter congregatis, praecepta Patrum
regularia recensenda sunt: ut qui necdum didicerunt percipiant quod
sequantur; qui vero didicerunt, frequenti memoria admoniti sollicite
custodiant quod noverunt. Sedentes autem omnes in collatione tacebunt,
nisi forte quem auctoritas Patris praeceperit ut loquatur.
CAPUT IX. De codicibus.
Omnes codices custos sacrarii habeat deputatos, a
quo singulos singuli fratres accipient, quos prudenter lectos, vel
habitos, semper post vesperum reddent. Prima autem hora codices singulis
diebus petantur: qui vero ante vel tardius petierit, non est dandum
illi. De his autem quaestionibus quae leguntur, nec forte intelliguntur,
unusquisque fratrum aut in collatione, aut post vesperum abbatem
interroget; et recitata ad locum lectione, ab eo expositionem accipiat,
ita ut, dum uni exponitur, caeteri audiant. Gentilium autem libros, vel
haereticorum volumina monachus legere caveat: melius est enim eorum
perniciosa dogmata ignorare, quam per experientiam in aliquem laqueum
erroris incurrere. |
Capitolo VIII (VII). La conferenza.
Tre volte alla settimana, a giorni alterni, dopo aver celebrato terza e dato il
segnale, i fratelli si radunino in assemblea per ascoltare la conferenza del
padre (abate). Ascoltino l'anziano che insegna e che istruisce tutti con
precetti salutari. Ascoltino il padre (abate) con la più grande attenzione e
silenzio, dimostrando l'intenzione dei loro animi con sospiri e gemiti. La
stessa conferenza contribuirà sia a correggere i vizi ed a migliorare i costumi,
sia per altri motivi riguardanti l'utilità del monastero. E se tali argomenti
non ci sono, tuttavia, per la consuetudine di questa disciplina la conferenza
non sia mai tralasciata; ma nei giorni stabiliti, tutti insieme riuniti si
passino in rassegna le norme regolari dei Padri, in modo che coloro che non le
avessero imparate, capiscano ciò che osservano. E coloro che le hanno imparate,
ammoniti dai loro frequenti ricordi, custodiscano con impegno ciò che sanno.
Durante la conferenza, stando tutti seduti, rimangano in silenzio, ad eccezione
di colui al quale l'autorità del padre (abate) abbia ordinato di parlare.
Capitolo IX (VIII). I codici.
Al sacrestano vengano assegnati tutti i codici e da lui tutti i singoli fratelli
ne ricevano uno alla volta. Dopo averli letti ed utilizzati con prudenza, siano
sempre restituiti dopo i vespri. I codici siano richiesti ogni giorno all'ora
prima. Chi lo chiederà prima o più tardi non lo riceverà. Riguardo alle
questioni che si leggono e che forse non si capiscono, ogni fratello alla
conferenza o dopo i vespri interroghi l'abate; recitata la lezione sul posto,
riceva da lui la spiegazione in modo che mentre si spiega ad uno, gli altri
ascoltano. Il monaco eviti di leggere libri di pagani o volumi di eretici: è
meglio, infatti, ignorare i loro principi perniciosi piuttosto che cadere in
qualche laccio di errore per averli intesi. |
CAPUT X. De mensis.
Tempore quo refectionis debitum solvitur, claustra
monasterii obserentur, nec ullus extraneus interesse praesumat, ne
quietem fraternam praesentia sua impediat. Refectionis tempore dato
signo pariter omnes concurrant. Qui autem ad mensam tardius venerit, aut
poenitentiam agat, aut jejunus ad suum opus vel cubile recurrat. Nemo
autem ad vescendum ibit, antequam ad vocandum omnes vox signi solita
insonuerit. Refectorium pariter cunctis fratribus unum erit, ad singulas
mensas deni convescentes resideant, reliqua turba parvulorum astent.
Tempore convescentium fratrum omnes disciplinae gerant silentium,
Apostolo obtemperantes, qui dicit: Cum silentio operantes suum panem
manducent (II Thess. III). Unus tamen in medio residens, benedictione
accepta de Scripturis aliquid legat, caeteri vescentes tacebunt,
lectionem attentissime audientes: ut sicut illis corporalis cibus
refectionem carnis praestat, ita mentem eorum spiritalis sermo reficiat.
Nullus ad mensas clamor excitetur; soli tantum praeposito sollicitudo
maneat in his quae sunt vescentibus necessaria. Abbas, citra languoris
necessitatem, cibos in conspectu pariter cum fratribus sumat: nec aliud
quam caeteri, nec cultius quam quae in commune consistunt, praeparari
sibi quidpiam expetat; sicque fiat ut dum praesens est, omnia
diligentius administrentur, et dum communia sunt, salubriter et cum
charitate sumantur. Aequalia quippe erunt mensarum omnium fercula,
similibusque alimentis cuncti reficiendi sunt fratres. Quidquid praesens
refectio dederit, omnes sine murmuratione percipiant: nec id desiderent
quod edendi voluptas appetit, sed quod naturae necessitas quaerit;
scriptum est enim: Carnis curam ne feceritis in desideriis (II Cor.
VII). Per omnem autem hebdomadam fratres viles olerum cibos ac pallentia
utantur legumina, diebus vero sanctis interdum cum oleribus levissimarum
carnium alimenta. Non erit usque ad satietatem reficiendum corpus, ne
forte intereat animus; nam ex plenitudine ventris cito excitatur luxuria
carnis. Qui autem appetitum edacitatis reprimit, sine dubio lasciviae
motus restringit. Tanta cum discretione reficiendum est corpus, ut nec
nimia abstinentia debilitetur, nec superflua edacitate ad lasciviam
moveatur. In utroque ergo temperantia adhibenda est: scilicet, ut et
vitia carnis non praevaleant, et virtus ad ministerium bonae operationis
sufficiat. Quicunque ad mensam residens a carnibus vel vino se abstinere
voluerit, non est prohibendus: abstinentia enim non prohibetur, sed
potius collaudatur; tantum ne ex contemptu creatura Dei humanis concessa
usibus exsecretur. Nullum esus furtiva contaminatio polluat, aut
impudens vel privatus extra communem mensam appetitus: excommunicationis
enim sententiae subjacebit, qui vel occulte vel extra ordinariam mensam
aliquid degustaverit. Ante refectionis tempus nullus vesci audeat,
praeter eum qui aegrotat: qui enim tempus edendi antecesserit,
subsequentibus poenis abstinentiae subjacebit. Sitienti cuipiam aut
defectum patienti ante edendi tempus consulendum est, abbate vel
praeposito ordinante, non tamen palam, ne forte sitire, vel esurire
alios cogat.
Hebdomadarius solus cibos degustet, nec quis id
alius audeat: ne sub occasione degustandi, gulae vel gutturi
satisfaciat.
Laici ministri mensis monachorum
nullatenus intererunt: nec enim poterit illis mensae communis esse
locus, quibus diversis est praepositus. Monachi cum a mensis
surrexerint, ad orationem omnes concurrant: quod mensae redundaverit,
omni cura servatum egentibus dispensabitur. In refectione monachorum a
diebus Pentecostes usque ad autumni principium tota aestas interdiana
prandia, coena tantum apponatur. In utrisque temporibus refectio mensae
tribus erit pulmentis, olerum scilicet et leguminum, et si quid tertium
fuerit, pomorum. Ternis quoque poculis fraterna reficienda est sitis. In
observatione autem Quadragesimae, sicut fieri solet, post expletum
jejunium, pane solo et aqua contenti omnes erunt, vino autem et oleo
abstinebunt.
CAPUT XI. De feriis.
Hae sunt feriae monachorum, in quibus jejunia
conquiescunt. In primis venerabilis dies Dominicus nomini Christi
dicatus; qui sicut propter mysterium resurrectionis ejus solemnis est,
et ita apud omnes servos ejus celebritatem convivii votivo gaudio
retinebit. Item a primo die Paschae usque ad Pentecosten, quinquaginta
scilicet continuis diebus, jejunium a sanctis Patribus dissolutum est;
propter resurrectionem videlicet Christi, et adventum Spiritus sancti:
ut hi dies non in figura laboris, quod Quadragesimae tempus significat,
sed in quiete laetitiae laxatis jejuniis celebrentur. Placuit etiam
Patribus a die natalis Domini usque ad diem Circumcisionis solemne
tempus efficere licentiamque vescendi habere. Non aliter et dies
Epiphaniae ex veteri regula reficiendi indulgentiam consecuta est:
siquidem et dum quisque fratrum convertitur, alii ex aliis monasteriis
fratres gratia visitandi concurrunt, pro charitate adimplenda
interrumpuntur jejunia, si tamen non fuerint generalia. Praeter haec
alia tempora libere licenterque jejuniorum inserviunt. Si qui autem
monachorum praedictis temporibus jejunare disponunt, nequaquam
prohibendi sunt: nam multi antiquorum Patrum his diebus in eremo
abstinuisse, nec aliquantum jejunia solvisse leguntur nisi tantum diebus
Dominicis, propter resurrectionis Christi laetitiam. |
Capitolo X (IX). La mensa Nel momento in cui si soddisfa la necessità della refezione, è necessario chiudere le porte del monastero in modo che nessuno estraneo pretenda di assistervi e la sua presenza impedisca la fraterna quiete dei monaci. Una volta arrivato il momento della refezione, dato il segnale, accorrano tutti insieme. Chi arriverà tardi alla mensa, faccia penitenza oppure ritorni digiuno al suo lavoro o al suo letto. Nessuno andrà a mangiare finché non verrà dato il segnale per chiamare tutti. Anche il refettorio sarà unico per tutti i fratelli ed a ogni tavolo si siederanno e mangeranno in dieci, mentre la moltitudine dei bambini starà vicino. Mentre i fratelli mangiano, tutti osservino con disciplina il silenzio, obbedendo all'Apostolo che dice: "Lavorando in silenzio, mangeranno il loro pane" (2 Ts 3,12; Vulg.) [i]. Uno di loro, tuttavia, stando seduto nel mezzo e dopo aver ricevuto la benedizione, legga qualcosa dalle Scritture; gli altri tacciano mentre mangiano e ascoltino la lettura con la massima attenzione. E poiché il cibo materiale fornisce loro la salute del corpo, la parola spirituale ristori il loro spirito. Nessuno al tavolo alzi la voce; solo il preposito si preoccuperà di fornire il necessario a chi mangia. L'abate, a meno che non sia malato, prenda i suoi pasti stando insieme ai fratelli e non si aspetti che gli sia preparato qualcosa di diverso dagli altri o di più ricercato di ciò che è preparato per la comunità. E così, mentre l'abate è presente, tutti i cibi siano serviti coscienziosamente ed essendo beni comuni, siano consumati in modo sano e nella carità. Le vivande saranno uguali su tutti i tavoli e tutti i fratelli si ristoreranno con gli stessi cibi. Qualsiasi cosa offra il pranzo del giorno, tutti l'accettino senza mormorare. E non desiderino ciò che vuole il piacere di mangiare, ma ciò che la necessità della natura richiede. Infatti, sta scritto: "Non lasciatevi prendere dai desideri della carne" (Rm 13,14). Durante tutta la settimana, i fratelli si nutrano di alimenti poveri, cioè verdure e legumi secchi. Invece nelle festività consumino a volte anche un po' di carne assieme alle verdure. Il corpo non deve saziarsi fino alla sazietà, affinché lo spirito non perisca; infatti, la concupiscenza della carne è eccitata dalla pienezza del ventre. Colui che reprime l'appetito della gola, senza dubbio limita i moti della sensualità. Il corpo deve essere ristorato con tale discrezione in modo che non si indebolisca per l'eccessiva astinenza, e neppure sia mosso alla concupiscenza per un'esagerata voracità. In entrambi i casi, quindi, dobbiamo praticare la temperanza in modo che i vizi della carne non prevalgano e che la forza sia sufficiente per il compimento delle opere buone. Se qualcuno seduto a mensa vuole astenersi dalla carne e dal vino, non bisogna proibirglielo; infatti, l'astinenza non deve essere proibita, ma piuttosto elogiata, a condizione che si rifiuti il cibo non per disprezzo delle creature di Dio, creature concesse per l'utilità degli uomini. Nessuno si contamini mangiando in segreto, oppure abbia un appetito impudente o privato, al di fuori della mensa comune. Chiunque assaggerà qualcosa di nascosto o fuori dalla mensa ordinaria sarà soggetto alla sentenza di scomunica. Nessuno osi mangiare prima dei pasti, tranne chi è malato; infatti, colui che anticiperà l'ora del pasto, soccomberà alle conseguenti pene del digiuno. A chi ha sete o a chi soffre per debolezza prima dell'ora del pasto, si provveda secondo l'ordine dell'abate o del preposito, ma non di fronte a tutti, perché ciò non invogli altri ad avere sete o fame.
Solo il monaco di servizio settimanale assaggi il cibo e nessuno altro osi
farlo, perché con il pretesto dell'assaggio non soddisfi la gola e la voracità.
I servitori laici non interverranno affatto nella mensa dei monaci, poiché non
ci può essere posto alla mensa comune per coloro che hanno un progetto di vita
diverso. Quando i monaci si alzano da tavola, vadano tutti a pregare. Ciò che
avanzerà alla mensa sarà conservato con la massima cura e sarà distribuito ai
poveri. Da Pentecoste fino all'inizio dell'autunno, per tutta l'estate, durante
il giorno vi sia anche il pranzo, nel restante tempo ci sarà solo la cena. In
entrambi i tempi il cibo della mensa consisterà in tre vivande, cioè verdure e
legumi e, se ce ne sarà una terza, sarà frutta. Anche la sete dei fratelli sarà
soddisfatta con tre bicchieri. Per quanto riguarda l'osservanza della Quaresima,
dopo aver compiuto il digiuno, come si usa fare, tutti si accontenteranno solo
di pane ed acqua e si asterranno anche dal vino e dall'olio.
Capitolo XI (X). Le feste.
Questi sono i giorni di festa dei monaci in cui si interrompono i digiuni. Per
primo il venerabile giorno della domenica dedicato al nome di Cristo. Questo
giorno è solenne per il mistero della sua risurrezione e per questo motivo tutti
i suoi servi osserveranno la solennità del pasto con piacevole gioia. Allo
stesso modo, dal primo giorno di Pasqua fino a Pentecoste, cioè per cinquanta
giorni consecutivi, i santi Padri scioglievano il digiuno, a motivo della
risurrezione di Cristo e della venuta dello Spirito Santo, così che questi
giorni vengano celebrati non sotto il segno della fatica, che rappresenta il
tempo della Quaresima, ma nella pace della festosità, libera dal digiuno. Parve
anche opportuno ai Padri di rendere solenne il tempo che va dal Natale del
Signore alla Circoncisione e di permettere di mangiare (regolarmente). Non
diversamente, anche il giorno dell'Epifania ha ottenuto la dispensa dal digiuno,
secondo una vecchia regola. Anche quando un fratello si converte ed entra nel
monastero, oppure se giungono dei fratelli provenienti da altri monasteri, i
digiuni vengono interrotti per adempiere alla carità. Eccetto questi giorni, vi
sono altri tempi disponibili per compiere liberamente e con piacere il digiuno e
se alcuni monaci desiderano digiunare durante questi tempi non devono essere
affatto contrastati: infatti, leggiamo che molti dei padri antichi hanno
digiunato in questi giorni nell'eremo, senza mai interrompere i digiuni, tranne
nei giorni di domenica per la gioia della risurrezione di Cristo. |
CAPUT XII De jejuniis.
Jejuniorum autem hos dies potissimum veteres
elegerunt. Primum jejunium Quadragesimae quotidianum, in qua major
abstinentiae observantia in monachis, quoniam non solum a prandiis, sed
etiam a vino et ab oleo abstinetur. Secundum jejunium interdianum post
Pentecosten alia die inchoatum, usque ad aequinoctium autumnale
protenditur ternis scilicet diebus per singulas hebdomadas, propter
aestivum solis ardorem. Tertium sequitur quotidianum jejunium, ab octavo
decimo Kalendas Octobris, usque ad Natale Dominicum, in quo quotidiana
jejunia nequaquam solvuntur. Quartum item quotidianum jejunium post diem
Circumcisionis exoritur, peragiturque usque ad solemnia Paschae. Hi
autem qui vetustate corporis consumpti, aut tenerae aetatis fragilitate
detenti sunt, non sunt quotidianis exercendi jejuniis: ne aut senescens
aetas, antequam moriatur, deficiat; aut crescens priusquam proficiat,
cadat, et ante intereat quam bonum facere discat.
CAPUT XIII. De habitu monachorum.
Cultus vestium vel indumentorum insignia monacho
deponenda. Munitus debet esse monachus, non delicatus. Sicut autem non
oportet in monacho esse notabilis habitus, ita nec satis abjectus. Nam
pretiosa vestis animam ad lasciviam pertrahit; nimis vilis aut dolorem
cordis parit, aut morbum vanae gloriae contrahit. Vestimenta non erunt
aequaliter distribuenda omnibus, sed cum discretione, prout cujusque
aetas vel gradus expostulat. Ita enim et apostolos fecisse legimus,
sicut scriptum est: Erant illis omnia communia; et distribuebatur
unicuique prout opus erat (Act.
IV). Uniuscujusque autem fratris
supplementum vel indigentia inspiciatur: ut qui habent, contenti sint;
et qui non habent, accipiant. Nam habenti non dabitur, ut sit unde
egentibus tribuatur. Porro linteo non oportet monachum indui: orarium,
birros, planetas non est fas uti, neque illa indumenta vel calceamenta,
quae generaliter caetera monasteria abutuntur (= non utuntur. Ndt.).
Ternis autem tunicis, et bonis palliis, singulisque cucullis contenti
erunt servi Christi, quibus supra adjicietur melotes pellicea, mappula,
manicae quoque pedules, et caligae. His tantum contenti erunt, nihil
praeterea in habitu aliud praesumentes. Pedules autem utentur in
monasterio, quandiu hiemis coegerit violentia; sive dum fratres
gradiuntur in itinere, vel proficiscuntur ad urbem.
Monachi autem in monasterio palliis semper operiantur,
ut pro honestate tecti incedant, et in ministerio operis expediti
discurrant. Sane si forte quis pallium non habeat, humeris mappulam
superponat. Nullus monachorum vultus curam gerat, per quod lasciviae et
petulantiae crimen incurrat: non est enim mente castus, cujus aut
corporis cultus, aut impudicus exstat incessus. Nullus monachorum comam
nutrire debet: nam qui hoc imitantur, etsi ipsi hoc ad decipiendos
homines per speciem simulationis non faciant, alios tamen scandalizant;
ponentes offendiculum infirmis, et sanctum propositum usque ad
blasphemiam perducentes.
Tondere ergo debent isti, quando et omnes, imo simul ac pariter omnes.
Nam reprehensibile est, diversum
habere cultum, ubi non est diversum propositum. |
Capitolo XII (XI). I digiuni.
Gli antichi scelsero di preferenza questi giorni per i digiuni: in primo luogo
il digiuno quotidiano della Quaresima, durante il quale tra i monaci ci sarà una
maggiore osservanza per l'astinenza, poiché si asterranno non solo dal pranzo,
ma anche dal vino e dal olio. In secondo luogo il digiuno durante alcuni giorni,
che inizia il giorno dopo Pentecoste e che si estende sino all'equinozio
d'autunno (il 23 di settembre): si faccia digiuno per tre giorni ogni settimana,
a causa dell'arsura estiva del sole. In terzo luogo segue il digiuno quotidiano,
dal 24 di settembre fino al Natale del Signore, durante il quale non sarà mai
interrotto alcun digiuno giornaliero. In quarto luogo ancora il digiuno
quotidiano che inizia il giorno dopo la Circoncisione e si spinge fino alla
solennità di Pasqua. Ma coloro che sono logorati dalla vecchiaia del loro corpo
o che sono ostacolati dalla fragilità della loro giovane età non devono
praticare il digiuno quotidiano, in modo che colui che è in età avanzata non
deperisca prima di morire, oppure che colui che è in crescita non cada prima di
ottenere risultati e vada in rovina prima di imparare a fare del bene.
Capitolo XIII (XII). L'abito dei monaci.
Il monaco deve abbandonare l'eleganza delle vesti e l'ornamento degli indumenti.
Il monaco ha bisogno di protezione, non di delicatezza. Inoltre, come è
opportuno che i monaci non indossino abiti appariscenti, così non devono avere
vestiti troppo dimessi. Infatti, un abito di pregio incoraggia l'anima alla
lascivia ma, se è troppo spregevole, o causa dolore nel cuore, o provoca il
morbo della vanagloria. L'abbigliamento non deve essere distribuito a tutti
nello stesso modo, ma con discrezione, come richiesto da ogni età e grado. Così,
infatti, leggiamo ciò che fecero gli apostoli, come sta scritto: "Fra loro tutto
era comune .... veniva distribuito a ciascuno secondo il suo bisogno" (At
4,32.35). Ed inoltre si osservi se ogni fratello ne ha abbastanza o se ne ha
bisogno, in modo che coloro che ne hanno siano contenti e coloro che non ne
hanno le ricevano. Infatti a chi ne ha non ne siano dati, in modo che si possano
dare a chi ne ha bisogno. Il monaco poi non deve vestirsi di puro lino: non è
permesso utilizzare fazzoletti, cappucci, mantelli, né vestiti o scarpe che
generalmente non utilizzano gli altri monasteri. I servi di Cristo, invece,
saranno contenti di tre tuniche, due mantelli ed una cocolla a testa, a cui si
aggiungerà una pelliccia, una piccola cappa con maniche, scarpe e calze. Si
accontenteranno solo di queste cose, senza pretendere altro per l'abbigliamento.
Le scarpe devono essere utilizzate nel monastero fino a quando lo esige la
violenza dell'inverno, oppure se i fratelli vanno in viaggio o si recano in
città. I monaci nel monastero operino sempre con indosso il mantello, così da
essere coperti in modo dignitoso e da poter accorrere velocemente per compiere i
servizi del loro ministero. Se per caso qualcuno non avesse un mantello, si
metta la cappa sulle spalle. Nessuno tra i monaci si prenda troppa cura del suo
volto per evitare di cadere nel peccato della lussuria e dell'impudenza. In
realtà non è casto di spirito colui che si preoccupa eccessivamente del suo
corpo ed ha un modo di camminare impudente. Nessuno dei monaci deve lasciar
crescere i capelli; infatti, coloro che imitano tale comportamento, sebbene non
lo facciano per raggirare gli uomini sotto il pretesto della simulazione,
tuttavia scandalizzano gli altri, costituendo un ostacolo per i deboli ed
inducendoli a maledire il santo proposito. Pertanto, devono tagliarsi i capelli
quando tutti lo fanno, o meglio, insieme a tutti ed allo stesso modo. È
riprovevole, infatti, avere un aspetto diverso quando il proposito (di vita) non
è diverso. |
CAPUT XIV. De strato, sive de illusionibus
nocturnis.
Abbatem cum fratribus pariter in congregatione
commorari oportet; ut communis conversatio, et testimonium bonae vitae,
et reverentiam praebeat disciplinae. Fratres quoque omnes, si possibile
est, in uno conclavi commorari decet. Quod si difficile fuerit, certe
vel decem, quibus unus est praeponendus decanus, quasi rector et custos.
Speciosam vel variam supellectilem monachum habere non licet, cujus
stratus erit storea, et stragulum, pellesque lanatae duae, galnabis
quoque et faecistergium, geminusque ad caput pulvillus. Per singulas
hebdomadas abbas sive praepositus lectulos cunctorum perspiciat, ne quid
indigeat frater, seu superfluum habeat. Nocte dum ad dormiendum itur,
seu postquam quiescitur, alteri nemo loquatur. In nocturnis tenebris
nemo loquatur fratri cui obviat. Duobus in lecto uno jacere non liceat.
Lux autem nocte dormientium locum illustret, ut depulsis tenebris
testimonium pateat singularis quietis. Monachi stratus in nulla turpi
cogitatione versetur, sed in sola contemplatione Dei accubans, et
requiem corporis et quietem habeat cordis, cogitationesque pravas a se
repellat; bonis objectis, turpes a se removeat: nam animi motus
imaginibus suis agitur, et qualis vigilanti cogitatio fuerit, talis et
imago per soporem occurrit. Qui nocturna illusione polluitur, publicare
hoc Patri monasterii non moretur, culpaeque meritis hoc tribuat et
occulte poenitentiam agat: sciens quia nisi praecessisset in eo fluxus
animi turpia cogitantis, non sequeretur in eo fluxus sordidae atque
immundae pollutionis. Quem enim praevenerit cogitatio illicita, tentatio
illum foedat immunda. Qui nocturno delusus phantasmate fuerit, tempore
officii in sacrario stabit; nec audebit eadem die ecclesiam introire,
antequam sit lotus et aquis et lacrymis. In lege quippe (Deut. XXXII)
qui somnio nocturno polluebatur, egredi jubebatur e castris, nec regredi
priusquam ad vesperam lavaretur. Et si illi in carnali populo ita, quid
spiritalis servus Christi facere debeat? qui magis contaminationem suam
debet respicere, et longe ab altero positus mente et corpore
pertremiscere, atque in figura aquae poenitentiae lacrymas adhibere: ut
non solum aquis, sed etiam fletibus studeat ablui, quidquid forte per
occultam culpam immunda contaminatio polluit. Qui fornicationis
tentamentis exaestuat, oret indesinenter atque abstineat, nec erubescat
confiteri libidinis aestum quo uritur; quia vitium detectum cito
curatur, latens vero, quanto amplius occultatum fuerit, tanto magis
profunde serpit: quod revera qui publicare negligit, curari minime
cupit.
CAPUT XV. De delinquentibus.
Si quis in aliquo levi delicto titubans oberraverit,
semel atque iterum admonendus est: qui si post secundam admonitionem a
vitio nequaquam fuerit emendatus, congrua facti sui animadversione
coerceatur. Peccantem nullus occultet: criminis enim est consensio post
secundam admonitionem celare quempiam peccatorem.
Si quis
saepius peccantem viderit, prius hoc uni vel duobus demonstret
fratribus, quorum testimonio possit convinci, si negaverit qui deliquit.
Peccatum palam commissum palam est arguendum: ut dum peccans manifeste
emendatur, hi qui eum in malo imitati sunt, corrigantur. Sicut autem
unius delicto saepe multi pereunt; ita unius emendatione plerumque multi
salvantur.
Qui
vero in fratrem peccaverit, si statim reminiscens ad veniam poscendam
fuerit inclinatus, percipiat ab eo indulgentiam cui cognoscitur
intulisse injuriam.
Qui autem non petit, aut non ex
animo postulat, in collationem deductus juxta excessum injuriae congruae
subjaceat disciplinae. Qui sibi invicem convicia objiciunt, si iterum
invicem sibi celeriter laxando ignoscunt, hi jam ab alio judicandi non
sunt, quia pariter sibi veniam dare festinaverunt: si tamen excedere in
semetipsos frequentius non praesumant.
Qui sponte culpam confitetur quam gessit, veniam promereri debet quam
expetit. Oretur igitur pro eo, eique confestim, si levis culpa est,
postulata indulgentia praebeatur. Qui pro gravi vitio saepe
excommunicatus emendare neglexerit, tandiu damnationi subjaceat,
quousque vitia inolita deponat: ut quem semel illata animadversio non
coercuit, frequens severitas censeat emendandum. Quamvis frequentium
gravissimorumque vitiorum voragine sit quisquam immersus, non tamen a
monasterio projiciendus, sed juxta qualitatem delicti coercendus est: ne
forte qui poterat per diuturnam poenitudinem emendari, dum projicitur,
ore diaboli devoretur. |
Capitolo XIV (XIII).
Il giaciglio, o le illusioni notturne.
È bene che l'abate viva nella comunità con i suoi fratelli, in modo che la vita
comune offra la testimonianza di una vita buona ed il rispetto della disciplina.
Anche tutti i fratelli devono, se possibile, stare insieme nello stesso posto.
Se ciò fosse difficile, stiano almeno in dieci, a cui sia preposto un decano
come rettore e guardiano. Il monaco non può avere suppellettili molto belle e
varie; il suo letto sia formato da una stuoia, una coperta, due pelli lanose,
una sopraccoperta, un asciugatoio e due piccoli guanciali per la testa. Una
volta al mese, l'abate od il preposito ispezionino tutti i letti per assicurarsi
che i fratelli non abbiano bisogno di nulla o che abbiano qualcosa di superfluo.
Di notte, quando vanno nel dormitorio o quando stanno già riposando, nessuno
parli con un altro. Nel buio della
notte nessuno parli col fratello che dovesse incontrare. Non è permesso stare in
due in un letto singolo. Quando arriva la notte, una lampada illumini il luogo
dove dormono i fratelli, così che, rimossa la totale oscurità, sia chiaro il
fatto che tutti dormono. Il monaco non si dedichi a pensieri malvagi mentre è a
letto ma, giacendo nella sola contemplazione di Dio, mantenga il riposo del
corpo e la pace dell'anima e respinga da sé i pensieri impuri, accetti i buoni e
rimuova quelli turpi. Infatti, i movimenti dell'anima sono stimolati dai sogni
e, quale sarà stato il pensiero durante il giorno, tale sarà il sogno durante il
sonno. Chiunque si macchi di un'illusione notturna, non esiti a confidarlo al
padre del monastero, giustamente lo attribuisca a propria colpa e faccia una
penitenza segreta, sapendo che se prima non ci fosse stato in lui un pensiero
impuro, non ne sarebbe seguito il flusso di una lurida ed impura polluzione.
Infatti, chi viene prima ispirato da un pensiero illecito, presto sarà
contaminato da una tentazione immonda. Chi fosse stato ingannato da un fantasma
notturno, rimarrà in sacrestia durante l'ufficio e non oserà entrare nella
chiesa lo stesso giorno, se prima non si sarà purificato con acqua e lacrime.
Nella legge mosaica (Cfr. Dt 23,11-12), a chi nel sonno notturno si contaminava
con una polluzione, veniva ordinato di lasciare l'accampamento e di non
ritornarvi prima di essersi lavato la sera. E se si comportavano in questo modo
coloro che vivevano in mezzo ad un popolo carnale, cosa deve fare il servitore
spirituale di Cristo? Costui deve pensare ancor di più alla sua contaminazione
e, stando lontano dall'altare con la mente e con il corpo, deve provare un
grande timore e versare lacrime di penitenza come acqua, in modo che desideri
lavare, non solo con l'acqua ma con il pianto, tutto ciò che per un singola
colpa nascosta fosse diventato impuro a causa di una impura contaminazione.
Colui che ardesse a causa dalle tentazioni della fornicazione, preghi
continuamente e pratichi il digiuno; non arrossisca nel confessare il fuoco
della concupiscenza che lo brucia, perché il vizio confessato è presto sanato.
Se invece rimane nascosto, quanto più verrà occultato tanto più si insinuerà
profondamente: in realtà, quelli che non si preoccupano di manifestarlo non
hanno il minimo desiderio di curarlo.
Capitolo XV (XIV, XV e XVI).
I monaci trasgressori.
Se qualcuno cade in una lieve colpa per debolezza, sia ammonito una prima ed una
seconda volta: se dopo il secondo avvertimento non si correggerà dal vizio, sia
corretto con una punizione adeguata. Nessuno cerchi di nascondere colui che
pecca; infatti, significa acconsentire alla colpa il nascondere il colpevole
dopo il secondo avvertimento.
Se qualcuno vede un altro peccare troppo spesso, innanzitutto lo indichi ad uno
o due fratelli dalla cui testimonianza potrà essere convinto, se (l'interessato)
dovesse negare di aver peccato. Il peccato commesso apertamente è da
rimproverare davanti a tutti, così che, mentre il peccatore viene chiaramente
rimproverato anche quelli che lo hanno imitato nel male si correggano. D'altra
parte, come spesso per il crimine di uno muoiono in tanti, così molti vengono
salvati per la correzione di uno solo.
Chiunque pecca contro un fratello, se ci ripensa subito e si prostra per
chiedere perdono, riceva il perdono da colui al quale ha ammesso di aver
arrecato un'ingiuria. Ma chiunque non chiede perdono o non lo domanda di cuore
sia condotto alla riunione (dei fratelli) e sia sottomesso alla congrua
disciplina in base alla gravità dell'ingiuria. Coloro che si offendono
reciprocamente, se anche si perdonano in fretta a vicenda rappacificandosi, non
devono essere accusati da altri, poiché si sono affrettati a concedersi il
perdono; purché, tuttavia, non osino indulgere troppo spesso in queste stesse
colpe. Chiunque confessi spontaneamente il peccato commesso deve ottenere il
perdono che chiede. Si preghi, quindi, per lui e, se la mancanza è leggera, il
perdono richiesto sia prontamente concesso. Colui che, spesso scomunicato per un
grave vizio, trascura di correggersi, sia soggetto alla punizione fino a che non
si libererà dei vizi radicati in lui, in modo che colui che non è stato persuaso
dalla punizione data una sola volta, capisca che dovrà correggersi con una
ripetuta severità. Per quanto un fratello possa essere immerso nell'abisso di
vizi ripetuti e molto gravi, tuttavia, non deve essere allontanato dal
monastero, ma deve essere corretto secondo la specie della colpa: perché colui
che potrebbe forse correggersi con una penitenza di lunga durata, non venga
divorato dalle fauci del diavolo se venisse cacciato fuori. |
CAPUT XVI. De delictis.
Delicta autem aut levia sunt aut gravia. Levioris
culpae reus est: qui otiosus esse dilexerit, qui ad officium, vel ad
collationem, vel ad mensam tardius venerit; qui in choro horis riserit
fabulisve vacaverit; qui relicto officio vel opere, extra necessitatis
causam foras discesserit; qui torporem aut somnum amaverit; qui saepius
juraverit; qui multiloquus fuerit; qui ministerium cujuslibet operis
injunctum sibi sine benedictione susceperit, ac peracto opere
benedictionem minime postulaverit, qui injunctum opus negligenter vel
tardius expleverit; qui casu vas aliquod fregerit; qui damnum rei parvae
intulerit; qui codice negligenter usus fuerit; qui alicubi ad momentum
secesserit; qui occulte litteras ab aliquo vel quodlibet munus
acceperit; vel epistolam suscipiens occultaverit, aut sine abbatis
consensu rescripserit, vel quemlibet parentum, vel saecularium, sine
jussu senioris aut viderit, aut cum eo locutus sit; qui seniori
inobediens fuerit; qui contumaciter seniori responderit; qui erga
seniorem linguam non represserit; qui lascivus in lingua fuerit; qui
inhoneste incesserit; qui jocaverit; qui satis riserit; qui cum
excommunicato locutus fuerit, oraverit, aut comederit; qui illusionem
nocturnam Patri non patefecerit. Haec igitur et his similia triduana
excommunicatione emendanda sunt.
Graviori autem culpae obnoxius est, si temulentus
quisque sit, si discors, si turpiloquus, si feminarum familiaris, si
seminans discordias, si iracundus, si altae et erectae cervicis, si
mente tumidus vel jactanti incessu immoderatus; si detractor, susurro,
vel invidus; si praesumptor rei peculiaris, si pecuniae contagio
implicatur, si aliquid praeter regularem dispensationem superfluum
possideat, si fraudator rei acceptae, vel commissae sibi, aut minus
commissae. Inter haec si se de rebus secum allatis extulerit, vel de iis
per inobedientiam murmuraverit; si rei majoris damnum intulerit, si
furatus fuerit, si perjuraverit; si falsum dixerit; si contentiones et
rixas amaverit; si manifestum convicium fratri intulerit; si personam
innocentis falso crimine maculaverit; si contumaci animo seniorem
despexerit; si rancorem adversus fratrem tenuerit; si peccanti in se et
postea supplicanti veniam non concesserit; si cum parvulis jocaverit; si
cum altero in uno lecto jacuerit, si extra communem mensam privatim vel
furtim quippiam sumpserit; si alicubi extra consultum praepositi vel
abbatis discedens medio die vel amplius commoratus fuerit: si, ut
otiosus sit, falsam infirmitatem praetenderit. Haec et similia juxta
arbitrium Patris diuturna excommunicatione purganda sunt; ut qui
graviter peccare noscuntur, acriori severitate coerceantur.
CAPUT XVII. De excommunicatis.
Satisfactio
delinquentium haec est: fratribus in ecclesia constitutis, peracto
poenitentiae tempore, excommunicatus vocatus solvet statim cingulum
extra chorum humo prostratus, quousque celebritas expleatur; cumque
jussum fuerit ab abbate de terra consurget, ingrediensque chorum oret.
Post haec data oratione pro eo ab abbate, et respondentibus cunctis,
Amen, surget, atque ab omnibus pro negligentia veniam poscat, adepturus
indulgentiam post hujus emendatoriae satisfactionis censuram.
In
minori aetate constituti non sunt coercendi sententia excommunicationis,
sed pro qualitate negligentiae congruis emendandi sunt plagis; ut quos
aetatis infirmitas a culpa non revocat, flagelli disciplina compescat.
Excommunicatis autem, ab his locis quibus fuerint constituti, ante
poenitentiae tempus expletum progredi prohibeatur. Ad excommunicatum
nulli liceat ingredi citra imperium senioris. Cum excommunicato neque
orare, neque loqui cuique licebit; cum excommunicato nulli penitus vesci
licet, nec ipsi quidem qui alimentum victui praebet. Cujus biduana vel
triduana fuerit illata excommunicationis suspensio, sola panis et aquae
in vespertinum erit adhibenda refectio. Excommunicatis, praeter hiemis
violentiam, cubile humus erit tantum, sive storea; amictus autem tegmen
rasum aut forte cilicium: calceamentum vero spartea, aut quodlibet genus
solearum. Excommunicandi potestatem habebit Pater monasterii, sive
praepositus; reliqui autem excessus monachorum in collecta abbati vel
praeposito deferentur; ut is qui deliquisse cognoscitur, competenti
severitate coerceatur |
Capitolo XVI (XVII).
I tipi di colpe.
Le colpe possono essere leggere o gravi. È colpevole di colpa leggera chi ama
vivere nell'ozio, chi arrivi in ritardo all'ufficio, alla conferenza od alla
mensa; chi nel coro ride durante le ore e si dedica alle chiacchiere; chi
abbandona l'ufficio od il lavoro e se ne va senza necessità; chi ama il torpore
ed il sonno; chi giura spesso; chi è molto loquace; chi intraprende un lavoro
ordinatogli senza (ricevere) la benedizione o, dopo aver completato il lavoro,
non richiede la benedizione; chi svolge il compito affidatogli con negligenza o
in ritardo; chi rompe qualcosa accidentalmente; chi produce un danno di poco
conto; chi usa i libri con negligenza; chi si apparta per un momento in qualche
luogo; chi riceve segretamente scritti o regali da qualcuno; chi nasconde una
lettera ricevuta o risponde senza il consenso dell'abate; chi incontra o parla
con qualche parente o qualche secolare senza l'ordine del superiore; chi
disobbedisce al superiore, chi arrogantemente risponde ad un superiore; chi non
reprime la lingua nei confronti di un superiore; chi parla in modo licenzioso;
chi si comporta in modo vergognoso; chi scherza (volgarmente); chi ride
eccessivamente; chi parla, prega o mangia con una persona scomunicata; chi non
rende nota al padre l'illusione notturna. Queste (colpe), così come altre
simili, devono essere corrette con la scomunica di tre giorni.
È colpevole di più grave colpa chi si
ubriaca, chi si pone in dissenso, chi usa un linguaggio osceno, chi ha
familiarità con le donne, chi semina discordia, chi si adira, chi è altero e
superbo, chi è di spirito presuntuoso od eccessivamente vanitoso nel cammino;
chi è calunniatore, mormoratore o invidioso; chi prende possesso di una cosa
per uso personale, chi è coinvolto in questioni di denaro; chi possiede qualcosa di
superfluo oltre a ciò che è stato distribuito secondo le prescrizioni della
regola; chi trattiene (per sé) qualcosa che ha ricevuto, affidatagli o meno. Tra
questi rei c'è anche chi è orgoglioso dei beni che ha portato o chi ha mormorato
a causa di questi per disobbedienza; chi ha causato un danno significativo; chi
ruba; chi spergiura; chi dice il falso; chi ama le contese o le liti; chi
disonora un innocente con la falsa accusa di crimine; chi infligge un'offesa
manifesta ad un fratello; chi disprezza un anziano con animo ribelle; chi nutre
rancore verso un fratello; chi non concede il perdono a chi ha peccato contro di
lui, nonostante lo implori di perdonarlo; chi scherza con un bambino; chi dorme con un
altro nello stesso letto; chi, al di fuori della mensa comune, prende qualcosa
in privato o in segreto; chi si allontana senza il permesso dell'abate o del
preposito e si ferma da qualche parte mezza giornata o più; chi finge di essere
malato per rimanere ozioso. Queste e simili colpe sono da correggere, secondo
l'arbitrarietà del padre (abate), con una scomunica di lunga durata; affinché
coloro che peccano gravemente siano puniti con grande severità.
Capitolo XVII (XVIII). Gli scomunicati.
La soddisfazione che devono dare i colpevoli è questa: quando i fratelli si
riuniscono in chiesa, trascorso il tempo della penitenza si chiami lo
scomunicato che, fuori dal coro, subito si tolga la cintura prostrandosi a terra
e rimanendo così fino alla fine della celebrazione. Quando l'abate gli ordinerà
di alzarsi da terra entrerà nel coro pregando. Dopo che l'abate avrà pregato per
lui e che tutti avranno risposto "Amen", si alzi e chieda perdono a tutti per
la sua negligenza al fine di ottenere il perdono dopo questa rigorosa soddisfazione
correttiva. Coloro che sono più giovani non devono essere corretti con la pena
della scomunica ma, a seconda della qualità della colpa, sono da punire con
adeguate vergate, in modo che coloro che non si distolgono dalla colpa per la
debolezza dell'età siano trattenuti dalla disciplina della frusta. È vietato
agli scomunicati di uscire dai luoghi in cui sono stati confinati, finché non
termina il tempo della loro penitenza. A nessuno, senza l'ordine del superiore,
sarà permesso di recarsi dove si trova chi è stato scomunicato. Nessuno osi,
assolutamente, né pregare, né mangiare con chi è stato scomunicato, nemmeno
colui che gli serve il cibo all'ora del pasto. Se la pena della scomunica è
stata inflitta per due o tre giorni, riceva solo alla sera una refezione di pane
e acqua. Tranne che durante la rigidità dell'inverno, il giaciglio sia solo la
terra o una stuoia, l'abito sia un indumento raso o eventualmente un cilicio; in
particolare le calzature siano (scarpe) di sparto
[i]
o qualsiasi tipo di sandali. Il potere di scomunicare appartiene al padre del
monastero odd al preposito; tutte le altre colpe dei monaci saranno riferite
all'abate o al preposito durante la conferenza, in modo che colui che viene
riconosciuto come colpevole sia corretto con la necessaria severità.
[i]
Lo sparto è una pianta
erbacea perenne provvista di lunghe e rigide foglie da cui si estrae una
fibra resistente utilizzata per produrre cordami, cesti, stuoie,
coperte, scarpe, calzari, ecc... |
CAPUT XVIII. De rebus Monasterii.
Abbati
vel monacho monasterii servum non licebit facere liberum. Qui enim nihil
proprium habet, libertatem rei alienae dare non debet. Nam, sicut et
saeculi leges sanxerunt, non potest alienari possessio nisi a proprio
domino. Omne quod in monasterium in nummo ingreditur, sub testimonio
seniorum accipiendum. Eadem pecunia in tribus partibus dividenda est:
quarum una erit pro infirmis et senibus, et pro aliquo coemendo in
diebus sanctis cultius ad victum fraternum; alia pro egenis; tertia pro
vestimentis fratrum et puerorum, vel quibusve ad necessitatem monasterii
coemendis.
Quas tres partes custos sacrarii suscipiat, ac praecipiente abbate sub
testimonio praepositi vel seniorum de singulis partibus pro suis
necessariis causis expendat
CAPUT XIX. Quid ad quem pertineat. Ad praepositum pertinet sollicitudo monachorum, actio causarum, cura possessionum, satio agrorum, plantatio culturaque vinearum, diligentia gregum, constructio aedificiorum, opus carpentariorum, sive fabrorum. Ad custodem sacrarii pertinet cura vel custodia templi, signum quoque dandi in vespertinis nocturnisque officiis; vela vestesque sacrae, ac vasa sacrorum, codices quoque, instrumentaque cuncta, oleum in usus sanctuarii, cera et luminaria. Iste vestiaria monasterii suscipiat, quique etiam fila diversa pro consuendis vestibus fratrum habebit, et quibuscunque ut necessum est ministrabit. Ad hunc quoque pertinebit aurum et argentum, caeteraque facta infectaque aeris ferrique metalla: ordinatio quoque linteariorum, fullonum, cerariorum atque sartorum. Ad janitorem pertinebit cura hospitum, denuntiatio advenientium, custodia exteriorum claustrorum.
Ad eum qui cellario praeponitur, pertinebit sollicitudo eorum quae in
promptuario sunt. Iste praebebit hebdomadariis quidquid necessarium est
victui monachorum, hospitum et infirmorum.
Isto praesente dispensantur ea quae mensis deferenda sunt. Is etiam quidquid
residuum sumptui fuerit pro pauperum usibus reservabit. Huic quoque
hebdomadarius expleta hebdomada vasa sibi tradita exhibebit, ad
perspiciendum utique si negligenter habita non sunt: ac denuo succedenti
hebdomadario coram isto tradentur. Ad hunc quoque pertinent horrea,
greges ovium et pecorum, lana et linum, aviaria, sollicitudo cibaria ad
ministrandum pistoribus, jumentis, bobus et avibus; industria quoque
calceamentorum, cura pastorum seu piscatorum.
Ad hebdomadarium pertinet cura ferculorum,
administratio mensarum, signum dandi in diurnis officiis, sive in
collatione, vel in collecta post solis occubitum. Ad hortulanum pertinebit munitio custodiaque hortorum, alvearia apum, cura seminum diversorum, ac denuntiatio quid quando oporteat in hortis seri aut plantari. Ars autem pistoria ad laicos pertinebit: ipsi enim triticum purgent; ipsi ex more molant. Massam tantumdem monachi conficiant, et panem sibi propriis manibus ipsi faciant. Porro pro hospitibus vel infirmis laici faciant panes.
Strumentorum custodia et ferramentorum ad unum, quem Pater monachorum
elegerit, pertinebit, qui ea operantibus distribuat, receptaque
custodiat. Et licet haec cuncta specialiter singulis maneant distributa,
omnia tamen a Patre monasterii ordinata ad curam praepositi pertinebunt.
Ad custodiendam in urbe cellam unus senior et
gravissimus monachorum cum duobus parvulis monachis constituendus est
ibi, qui si culpa caret, convenit eum perpetim perdurare.
Porro cura nutriendorum parvulorum pertinebit ad
virum, quem elegerit Pater, sanctum sapientemque, atque aetate gravem,
informantem parvulos non solum studiis litterarum, sed etiam documentis
magisterioque virtutum.
Cura peregrinorum vel pauperum eleemosyna pertinebit
ad eum cui dispensationis potestas commissa est. Iste quod habet
distribuat, communicet quod potest, non ex tristitia aut necessitate:
Hilarem enim datorem diligit Deus (II Cor. IX). |
Capitolo XVIII (XX). Le sostanze del monastero.
L'abate od un monaco non è autorizzato a dare la libertà ad un servo del
monastero. Infatti, chi non possiede nulla di suo non deve concedere la libertà
a ciò che appartiene ad altri. Pertanto, come stabilito dalle leggi secolari,
una proprietà può essere alienata solo dal suo padrone. Così come tutto il
denaro che entra nel monastero deve essere accettato sotto la testimonianza
degli anziani. Lo stesso denaro deve essere diviso in tre parti: una parte sarà
per i malati, gli anziani e per acquistare qualcosa di meglio da consumare come
cibo nei giorni festivi dei fratelli; un'altra parte per i poveri; una terza
parte per gli abiti dei fratelli e dei ragazzi e per tutte le necessità del
monastero. Il custode della sacrestia prenda in consegna queste tre parti ed,
obbedendo all'abate e con la testimonianza del preposito o degli anziani, spenda
di ciascuna delle parti in base alla necessità per cui è stata assegnata.
Capitolo XIX (XXI).
Ciò che spetta ad ognuno.
Al preposito spetta la tutela dei monaci, la gestione delle liti, la cura delle
proprietà, la semina dei campi, la piantagione e la coltivazione della vite, la
sorveglianza delle greggi, la costruzione degli edifici, il lavoro dei
carpentieri e dei fabbri.
Al sacrestano toccherà la cura o la custodia della chiesa, dare il segnale per
gli uffici del vespro e della notte, curare le vesti sacre ed i vasi sacri, così
come i libri e tutti gli utensili, l'olio in uso alla sacrestia, i ceri e le
lampade. Avrà in carico il vestiario del monastero ed avrà a disposizione del
filo di diverso tipo per cucire i vestiti dei fratelli, e distribuirà a ciascuno
secondo i suoi bisogni. Si dovrà occupare anche degli oggetti d'oro e d'argento
e di tutti altri oggetti metallici, grezzi o finiti, di bronzo e ferro: (si
occuperà) anche dell'organizzazione dei tessitori di lino, dei lavandai, dei
ceraioli e dei sarti.
Al portinaio spetterà la cura degli ospiti, avviserà del loro arrivo, e
custodirà i locali esterni.
Chi sarà responsabile della dispensa dovrà occuparsi di ciò che c'è nel
magazzino. Il medesimo (responsabile) darà all'incaricato settimanale tutto ciò
che è necessario per il cibo dei monaci, degli ospiti e degli ammalati. In sua
presenza si distribuisca ciò che sarà portato ai tavoli. Sarà ancora lui che
riserverà ad uso dei poveri ciò che si avanzerà. L'incaricato settimanale,
finita la sua settimana, restituirà al responsabile della dispensa gli strumenti
che gli erano stati affidati, soprattutto per verificare se siano stati
utilizzati con negligenza: e di nuovo, in sua presenza, verranno affidati
all'incaricato settimanale che entrerà in servizio. Ancora al responsabile della
dispensa sono affidati i granai, le greggi di pecore e maiali, la lana ed il
lino, la cura delle uccelliere, il cibo da distribuire ai mugnai, alle bestie da
soma, ai buoi ed al pollame; deve curarsi anche del calzolai, dei pastori e dei
pescatori.
All'incaricato settimanale spetta anche la responsabilità del cibo,
l'organizzazione delle mense, il segnale per gli uffici del giorno, per
l'assemblea o per il raduno dopo il tramonto del sole.
L'ortolano sarà responsabile della realizzazione e della custodia degli orti,
degli alveari, della cura dei diversi semi e dovrà avvertire quando è necessario
seminare o piantare qualcosa negli orti.
Il mestiere del mugnaio sarà compito dei laici; questi stessi inoltre monderanno
il frumento e lo macineranno secondo l'usanza. Solo i monaci prepareranno
l'impasto e faranno il pane con le loro stesse mani. Ma per gli ospiti e per gli
ammalati, il pane sia fatto dai laici.
La custodia degli attrezzi e degli utensili di ferro sarà affidata ad uno solo
che sarà stato scelto dal padre dei monaci e (questo incaricato) li distribuirà
a quelli che lavorano e che li custodirà quando glieli renderanno. E sebbene
tutti questi oggetti vengano assegnati in modo particolare ai singoli, tuttavia
saranno comunque affidati, secondo gli ordini del padre del monastero, alla cura
del preposito.
Per custodire il magazzino in città sia scelto un singolo monaco anziano, dalla
massima rettitudine, coadiuvato da due giovani monaci; ed è bene che rimanga lì
per sempre se è esente da colpe.
Inoltre, la cura dei bambini da assistere sarà compito di un uomo scelto dal
padre (abate), santo, saggio e serio per l'età, che educhi i bambini non solo
nello studio delle lettere, ma anche nell'esempio e con l'insegnamento delle
virtù.
Prendersi cura dei pellegrini e delle elemosine ai poveri ricadrà su colui al
quale è affidato il potere dell'amministrazione. Costui distribuisca ciò che ha
e condivida quanto può (come sta scritto): "Non con tristezza né per forza,
perché Dio ama chi dona con gioia" (2 Cor 9,7). |
CAPUT XX. De infirmis fratribus.
Cura
infirmorum sano sanctaeque conversationis viro committenda est, qui pro
eis sollicitudinem ferre possit, magnaque cum industria praestare faciat
quidquid imbecillitas eorum expostulat. Ipse autem sic aegrotis
deserviat, ut de sumptibus eorum vesci non praesumat. Aegrotis
delicatiora praebenda sunt alimenta, quousque ad incolumitatem
perveniant; postquam autem salutem receperint, ad usum pristinum
revertantur. Infirmi pro quo delicatius aluntur, fortiores inde
nequaquam scandalizentur: qui enim sani sunt infirmos tolerare debent;
qui autem infirmi sunt, sanos et laborantes anteponendos sibi non
dubitent. Nullam oportet vel veram cordis et corporis infirmitatem
tacere, vel falsam praetendere; sed qui possunt, gratias Deo agant et
operentur; qui vero non possunt, manifestent suos languores, et levius
humaniusque tractentur. Sub praetextu infirmitatis nihil peculiare
habendum, ne lateat libido cupiditatis sub languoris specie. Lavacra
nulli monacho adeunda studio lavandi corporis, nisi tantummodo pro
necessitate languoris. Nec differendum est propter medelam, si expedit;
nec murmurandum est; quia non fit pro appetitu voluptatis, sed pro
remedio tantum salutis.
CAPUT XXI. De hospitibus. Advenientibus hospitibus prompta atque alacris susceptio adhibenda est; scientes ob hoc novissimam consequi retributionem, sicut et Dominus dicit: Qui vos recipit, me recipit: qui me recipit, recipit eum qui me misit. Qui recipit prophetam in nomine prophetae, mercedem prophetae accipiet: et qui recipit justum in nomine justi, mercedem justi accipiet: et qui potum dederit uni ex minimis istis calicem aquae frigidae tantum in nomine discipuli, Amen dico vobis non perdet mercedem suam (Matth. X). Et licet omnibus hospitalitatis bonum cum gratia oporteat referri, uberior tamen clericis et monachis deferenda est honorificentia hospitalitatis. Praebeantur eis habitacula, laventur eorum pedes, ut praeceptum Dominicum impleatur. Congruis etiam sumptibus eisdem humanitatis gratia praebeatur. |
Capitolo XX (XXII). I monaci infermi.
La cura dei malati deve essere affidata ad un uomo sano e di vita santa, che
possa avere sollecitudine per tutti loro e sia disponibile a fare tutto ciò che
richiede la loro debolezza con grande impegno. Inoltre serva i malati e non osi
mangiare il loro cibo. Ai malati devono essere offerti cibi più delicati finché
non sono di nuovo in buona salute; quando, tuttavia, staranno bene, torneranno
alle consuetudini precedenti. I più forti non si devono scandalizzare a causa
del delicato trattamento applicato ai malati; coloro che, infatti, godono di
buona salute devono tollerare i malati e coloro che sono infermi non esitino a
preporre a sé stessi i sani e coloro che lavorano. Nessuno deve nascondere una
vera malattia dello spirito o del corpo o simularne una falsa; ma quelli che
possono (lavorare) ringrazino Dio e lavorino; quelli che non possono farlo,
manifestino la loro infermità e siano trattati più teneramente ed umanamente.
Non si tenga nulla di personale sotto il pretesto dell'infermità affinché non si
nasconda la passione dell'avidità con la scusa della debolezza. Nessun monaco
usi i bagni per il desiderio di lavare il corpo, ma solo per le necessità dovute
alle malattie. Se (il bagno) è utile come medicina non sia ostacolato e nessuno
mormori se ciò non gli viene concesso per soddisfare un desiderio di piacere, ma
solo a beneficio della salute.
Capitolo XXI (XXIII). Gli ospiti.
Gli ospiti che arrivano devono essere ricevuti prontamente e con gioia, sapendo
che, da ciò, nell'ultimo giorno si otterrà una retribuzione, come dice il
Signore: "Chi accoglie voi accoglie me, e chi accoglie me accoglie colui che mi
ha mandato. Chi accoglie un profeta perché è un profeta, avrà la ricompensa del
profeta, e chi accoglie un giusto perché è un giusto, avrà la ricompensa del
giusto. Chi avrà dato da bere anche un solo bicchiere d’acqua fresca a uno di
questi piccoli perché è un discepolo, in verità io vi dico: non perderà la sua
ricompensa" (Mt 10,40-42). Ed anche se il bene dell'ospitalità deve essere dato
a tutti con carità, tuttavia ai chierici ed ai monaci deve essere accordata una
maggiore testimonianza di onore dell'ospitalità. Si offrano loro dei locali e si
lavino loro i piedi per osservare il precetto del Signore (Cfr. Gv 13,13-15).
Inoltre, con spese opportune si offra loro un'amabile attenzione. |
CAPUT XXII De profectione.
Nullus monachorum inconsulto abbate audeat uspiam
progredi, nec aliquid praesumere sine imperio ejus seu praepositi. Si
quando abbas vel praepositus alicubi proficiscuntur, ille ferat fratrum
sollicitudinem, qui est post praepositum secundus in ordine. Nullus
propinquum vel extraneum hospitem vel monachum familiarem seu parentem
videre absque imperio audeat senioris: neque sine abbatis jussu quisque
accipere epistolam, vel dare cuiquam praesumat. Quando fratres foris
proficiscuntur, vel redeunt, congregatis omnibus in unum in ecclesia
benedictionem accipiant; eodemque modo hebdomadarii vel quarumlibet
rerum dispensatores, sive dum promoventur, sive dum recedunt. Propter
necessitatem aliquam monasterii duo fratres spirituales ac probatissimi
eligantur, qui ad urbem vel ad possessionem mittantur. Adolescentuli
autem vel nuper conversi a tali ministerio removendi: ne aut infirma
aetas carnis desiderio polluatur, aut rudis conversio ad saeculi
desideria revertatur. Monachus dum ad aliud monasterium mittitur
visitandum, quandiu cum eis fuerit ad quos destinatus est, ita eum
oportet ibi vivere sicut reliquum coetum sanctorum videt, propter
scandalum scilicet et perturbationem infirmorum.
CAPUT XXIII. De defunctis.
Transeuntibus de hac luce fratribus, antequam
sepeliantur, pro dimittendis eorum peccatis sacrificium offeratur.
Corpora fratrum uno sepelienda sunt loco: ut quos viventes charitas
retinuit unitos, morientes locus unus amplectatur.
Pro spiritibus defunctorum altera die post
Pentecosten sacrificium Deo offeratur, ut beatae vitae participes facti
purgatiores corpora sua in die resurrectionis recipiant. Haec igitur, o
servi Dei, milites Christi, contemptores mundi, ita vobis custodienda
volumus, ut majorum praecepta Patrum per omnia conservetis. Suscipite
igitur inter illa et hanc admonitionem nostram, humili corde
custodientes quae dicimus, libenter sumentes quod dispensamus; quatenus
vobis de effectu operis sit gloria, et nobis pro ipsa admonitione
postulata proveniat venia. Deus autem omnipotens custodiat vos in
omnibus bonis, et quomodo coepit, sic confirmet gratiam suam in vobis.
Amen.
Explicit Regula sancti Isidori. |
Capitolo XXII (XXIV). Le uscite.
Nessun monaco pretenda di andare da nessuna parte senza aver ricevuto l'ordine
dell'abate, o di prendere qualcosa senza l'autorizzazione dell'abate o del
preposito. Se l'abate ed il preposito vanno da qualche parte, si prenderà carico
dei fratelli colui che per grado è secondo dopo il preposito. Nessuno osi andare
a visitare un ospite parente od estraneo, od un monaco amico o di famiglia senza
l'ordine del superiore; e non pretenda di ricevere o di inviare a chiunque una
lettera senza l'ordine dell'abate. Quando i fratelli vanno fuori o tornano (nel
monastero), si radunino tutti insieme in chiesa e ricevano la benedizione; allo
stesso modo facciano i servitori settimanali e tutti gli amministratori dei
beni, sia quando ricevono che quando terminano l'incarico. Per eventuali
necessità del monastero siano scelti due fratelli spirituali e molto affidabili
che siano inviati in città o in campagna. Gli adolescenti e coloro che si sono
convertiti di recente non devono essere incaricati di questo compito, poiché la
loro tenera età non venga contaminata dal desiderio di carne, o la loro scarsa
vita di conversione non li spinga a ritornare al desiderio del mondo. Se un
monaco viene mandato a visitare un altro monastero, finché starà coi monaci a
cui
è
stato inviato è opportuno che lì viva allo stesso modo in cui vede vivere
quest'altra comunità
di santi, ovviamente perché
i deboli non si scandalizzino e non ne restino turbati.
Capitolo XXIII (XXV). I defunti.
Per i fratelli che escono da questa vita, prima che siano sepolti, si offra al
Signore un sacrificio per il perdono dei loro peccati. I corpi dei fratelli
siano sepolti nello stesso luogo, così che coloro che in vita furono uniti in
carità, quando muoiono sia un unico luogo a riunirli.
Il secondo giorno dopo la Pentecoste, un sacrificio sia offerto a Dio per le
anime dei defunti in modo che, resi partecipi della vita beata, ricevano i loro
corpi purificati il giorno della risurrezione. Pertanto, servi di Dio, soldati
di Cristo disprezzati nel mondo, noi vogliamo che voi custodiate queste cose in
modo che i precetti degli antichi Padri siano pienamente rispettati. Accettate
quindi tra questi precetti anche questa nostra raccomandazione, custodendo con
cuore umile ciò che abbiamo detto ed accettando di buon grado ciò che abbiamo
regolato, in modo che il frutto delle vostre opere sia la vostra gloria e noi,
per la stessa raccomandazione, otteniamo il perdono desiderato. Dio Onnipotente
vi custodisca in ogni bene e, come ha iniziato, così confermi la sua grazia in
voi. Amen.
Termina la regola di sant'Isidoro. |
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30 ottobre 2018 a cura di Alberto "da Cormano" alberto@ora-et-labora.net