DECRETI ORIGINALI DEL PRIMO SINODO DI AQUISGRANA
PROMULGATI NEL PALAZZO DI AQUISGRANA
		IL 23 AGOSTO DELL’ANNO 816
		Il 23 agosto dell’anno 816 dall’incarnazione del Signore nostro Gesù 
		Cristo, terzo dell’impero del gloriosissimo principe Ludovico, riunitisi 
		gli abati insieme a moltissimi loro monaci nella parte del palazzo di 
		Aquisgrana che è detta Laterano, si stabilì di comune accordo e 
		all’unanimità che i seguenti capitoli fossero osservati senza violazione 
		alcuna da coloro che vivono sotto la Regola.
		
		1. 
		
		
		Gli abati non appena rientrati nei loro monasteri leggano integralmente 
		la Regola, commentandola in ogni parola e comprendendola con l’aiuto di 
		Dio, e si prodighino per metterla in pratica in modo efficace con i loro 
		monaci.
		
		2. 
		
		
		Tutti i monaci che sono in grado di farlo imparino a memoria la Regola.
		
		3.  
		
		
		Celebrino l’Ufficio divino conformemente ai dettami della Regola di san 
		Benedetto.
		
		4.  
		
		
		In cucina, nel mulino e nelle altre attività manuali lavorino con le 
		proprie mani e al momento opportuno lavino i propri vestiti.
		
		5.  
		
		
		In nessun momento dopo le veglie i monaci ritornino nei loro letti per 
		dormire, se non quando si siano alzati prima dell’ora stabilita.
		
		6. 
		
		
		Non mangino mai volatili, né all’interno né fuori del monastero, a meno 
		che siano ammalati.
		
		7.  
		
		
		Si concedano un bagno, separatamente, in generale soltanto a Natale e a 
		Pasqua.
		
		8.  
		
		
		Non si radano in Quaresima se non il sabato santo; in tutti gli altri 
		periodi liturgici si radano una volta ogni quindici giorni.
		
		9.   
		
		
		Non si nutrano di verdure e lattuga se non quando mangiano anche altri 
		cibi.
		
		10.  
		
		
		Non osservino un tempo stabilito per i salassi, ma a ciascuno sia 
		concessa la flebotomia secondo ciò che il bisogno richiede, e in questo 
		caso gli si offra una ricca dieta con cibi e con bevande particolari.
		
		11.  
		
		
		Se la fatica del lavoro lo rende necessario, i monaci possono bere anche 
		dopo cena, così come anche in Quaresima e quando si celebra l’Ufficio 
		funebre, prima che si reciti la lettura di compieta.
		
		12.  
		
		
		Quando qualcuno dei confratelli viene rimproverato da un suo superiore 
		dica per primo: «Mea culpa», poi, prostrandosi ai suoi piedi con il 
		manto, se lo possiede, chieda perdono e quando lo vuole il superiore si 
		alzi e offra umilmente una spiegazione su ciò di cui viene interrogato.
		
		13.  
		
		
		I monaci non vadano per strada da soli, cioè senza un altro confratello.
		
		14.  
		
		
		I monaci non abbiano padrini e madrine e non bacino nessuna donna.
		
		15.  
		
		
		Non siano flagellati nudi per qualche colpa davanti agli sguardi dei 
		confratelli.
		
		16.  
		
		
		Se la necessità impone che essi siano occupati nella raccolta delle 
		messi o in altri lavori, non si lamentino.
		
		16 bis (variante). 
		Se la necessità impone che essi siano occupati nel raccogliere messi, 
		tralascino il tempo stabilito per la lettura e l’intervallo di 
		mezzogiorno e, lavorando, non si lamentino.
		
		17.  
		
		
		Quando i monaci digiunano il mercoledì e il venerdì prima e dopo Nona, 
		se ci fosse la necessità, in base alla decisione del superiore, 
		esercitino lavori non gravosi.
		
		18.  
		
		
		In Quaresima, dopo aver preso i libri della biblioteca secondo la 
		disposizione del superiore, se questi non lo ritiene utile i monaci non 
		ne prendano altri.
		
		19.  
		
		
		Si diano loro abiti non spregevoli né lussuosi ma di qualità media.
		
		20.  
		
		
		L’abate abbia sempre la possibilità di aumentare un poco quanto per 
		necessità avesse fissato in misura inferiore a quella stabilita. 
		Comunque, in generale provveda per ciascun monaco due camicie, due 
		tuniche, due cocolle, due mantelli — ma se è necessario ne aggiunga un 
		terzo — quattro calze, due paia di calzoni, una mantelletta, una 
		pelliccia lunga fino ai talloni, due fasce — ne conceda altre due se è 
		necessario in caso di viaggio — in estate coperture delle mani dette in 
		lingua volgare guanti e in inverno manopole invernali, due paia di 
		calzature da giorno, un paio di ciabatte per la notte in estate, in 
		inverno calzature leggere, sapone a sufficienza e unguento, grasso per 
		condire i cibi, tranne il venerdì e venti giorni prima del Natale e 
		nella settimana di Quinquagesima. In questi periodi in cui viene tolto 
		il vino sia concessa una doppia emina di buona birra e ognuno dei 
		monaci, qualora la necessità lo richieda, accolga senza indugio 
		qualsiasi altra prescrizione oltre a questa che la Regola impone.
		
		21.  
		
		
		In Quaresima, come negli altri periodi, si lavino i piedi reciprocamente 
		e cantino le antifone che si confanno a questo compito. Nel rito del 
		giovedì santo l’abate, se ne è in grado, lavi e baci i piedi dei 
		confratelli, e infine porga loro di sua mano una bevanda.
		
		22.  
		
		
		Se è l’ora di cena, il mandato, cioè la consuetudine di lavare i piedi, 
		sia nei confronti dei confratelli sia nei confronti dei pellegrini, 
		avvenga dopo cena.
		
		23.  
		
		
		Gli abati osservino la stessa misura fissata per i loro monaci nel 
		cibarsi, nel bere, nel dormire, nel vestire e nel lavorare, quando non 
		sono impegnati in altri compiti.
		
		24.  
		
		
		Non visitino le proprietà ecclesiastiche, separate dal monastero, 
		chiamate ville o celle, con frequenza e se non sono costretti dalla 
		necessità, e nemmeno affidino l’incarico di custodirle ai loro monaci. 
		Quando vi è necessità di recarsi in queste proprietà, compiuto 
		l’incarico, ritornino subito ai loro monasteri.
		
		25.  
		
		
		L’abate, o qualche confratello, non sosti con gli ospiti presso la porta 
		del monastero, ma dia ristoro e mostri loro tutta l’umana accoglienza 
		offrendo da mangiare e da bere nel refettorio. L’abate, tuttavia, si 
		accontenti della stessa quantità di cibo
		e di bevanda che assumono gli altri confratelli. Ma se per la presenza 
		dell’ospite, volesse aggiungere qualche cosa per sé e per i monaci alla 
		solita razione, abbia il potere di farlo.
		
		26. 
		
		
		I servitori si ristorino non alla mensa monastica, ma nei luoghi loro 
		destinati, dopo il pasto dei confratelli, e recitino la stessa lettura 
		che è stata recitata prima dai monaci.
		
		27.  
		
		
		Al lettore non venga dato nulla più di quello che ordina la Regola.
		
		28.   
		
		
		L’Alleluia si interrompa durante il tempo di Settuagesima.
		
		29. 
		
		
		Dentro e fuori il monastero, dopo l’abate sia il preposito ad esercitare 
		l’autorità maggiore sugli altri monaci sottoposti all’abate stesso.
		
		30.  
		
		
		Nessuno sia costituito preposito per i monaci se non è egli stesso 
		monaco.
		
		31.   
		
		
		Nessun vescovo imponga ai monaci di mangiare volatili.
		
		32.  
		
		
		Degli anziani incaricati della sorveglianza, alcuni escano con i 
		confratelli cui è stato assegnato un incarico, gli altri rimangano nel 
		cenobio per la sorveglianza dei monaci.
		
		33.  
		
		
		Non si conceda con facilità l’ingresso in monastero a un novizio; lo si 
		faccia servire gli ospiti nella foresteria per il periodo di prova, e se 
		possiede qualcosa, la lasci ai suoi parenti. Concluso l’anno della sua 
		prova, si comporti poi in base a quanto prescrive la Regola. Non gli 
		venga praticata la tonsura, e nemmeno cambi gli abiti che indossava 
		precedentemente prima di aver promesso obbedienza.
		
		34.  
		
		
		Se, dopo Sesta, mentre i confratelli dormono, qualcuno volesse leggere 
		in chiesa o nel proprio letto, legga pure.
		
		35.  
		
		
		In Quaresima i confratelli lavorino fino all’ora Nona, e dopo la 
		celebrazione della Messa si riposino per un congruo periodo di tempo.
		
		36.  
		
		
		Siano incarcerati coloro che hanno tentato di fuggire o che si sono 
		percossi con pugni o con bastoni o coloro ai quali sono già state 
		applicate tutte le correzioni previste dalla Regola. Nel carcere in 
		inverno si possa accendere il fuoco, e l’atrio
		sia sistemato in modo tale che essi possano eseguire ciò che è stato 
		loro imposto di fare.
		
		
		
		Aggiunte non originali alla legislazione monastica di Aquisgrana
		
		1. 
		
		
		Durante il digiuno delle Quattro Tempora non si mangi nessun altro cibo 
		se non quello che è stato stabilito per la Quaresima dai santi Padri; 
		allo stesso modo si proceda negli altri periodi di digiuno.
		
		2. 
		
		
		Nella settimana di Pasqua non si parli nel chiostro, ma tutti si 
		dedichino alla lettura divina; facciano lo stesso nella settimana di 
		Pentecoste, in tutte le domeniche nonché a Natale e in tutte le 
		festività principali dei santi.
		
		3. 
		
		
		Nell’infermeria non si mangi e non si beva senza il permesso del 
		superiore.
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5 febbraio 2022       a cura 
di Alberto "da Cormano"   
   
    
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