Auctor incertus

REGULA CONSENSORIA MONACHORUM.

(PL 66, 0993)

PATTI MONASTICI

(Consensoria monachorum)

Estratto da "Patrologia Latina" - Vol. 66 - J. P. Migne - Paris 1865

Dal sito "Corpus Corporum project", University of Zurich. (mlat.uzh.ch)

Libera traduzione

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I.

(PL 66, 0993C) Communi definitione decrevimus apud nos, quod nunquam postmodum ab ullo poterit infringi.

Residentibus nobis in monasterio in nomine Domini nostri Jesu Christi omnibus placuit, secundum apostolicam traditionem, unum sentire et communiter possidere; sicut scriptum est: Unum sentientes (PL 66, 0993D) in Domino (Act. II). Et nemo quidquam proprium vindicet: sed sicut scriptum est in Actibus apostolorum: Habentes omnia communia, et nemo quidquam suum esse dicebat (Ibid.), quod et nobis scriptum est. In Domino ergo jure observationis et legis nos teneamus, et in eo usque in finem permaneamus: quoniam scriptum est: Qui permanserit usque in finem, hic salvus erit (Matth. X).

II.

Si quis autem venire desiderat ad congregationem fratrum, qui in unum esse videntur, non ignorans Evangelii dictum, quo dixit: Vendat omnia sua, eroget egenis et pauperibus (Matth. XIX). Et iterum: Abneget semetipsum sibi, et tollat crucem suam, et sequatur Christum (Luc. IX). Et ne tractet in corde suo (PL 66, 0994C)de victu, aut vestimento, et caeteris, quae necessaria sunt corpori, ipso Domino in Evangelio praemonente et dicente: Nolite cogitare dicentes: Quid edetis, aut quid vestiemini? haec enim gentes cogitant. Scit enim Pater vester, quia horum omnium indigetis. Quaerite regnum Dei et justitiam ejus, et haec omnia apponentur (PL 66, 0994D) vobis (Matth. VI).

III.

Verumtamen antequam statuat esse in monasterio, probet propositum fratrum atque exemplum, et ipse probetur in omni conversatione ab illo qui prior est, et caeteris consentientibus: propter illud quod Propheta docet et admonet, dicens: Amicum noli cito comprobare.

 

I.

Di comune accordo abbiamo decretato tra noi ciò che non sarà mai violato da nessuno in seguito.

Nel nome di nostro Signore Gesù Cristo, noi che risiediamo nel monastero abbiamo tutti convenuto, secondo la tradizione apostolica, di avere un solo pensiero e di avere beni in comune come sta scritto: "Pensando allo stesso modo nel Signore". Nessuno reclami nulla come suo, ma come sta scritto negli Atti degli Apostoli: «Nessuno considerava sua proprietà quello che gli apparteneva, ma fra loro tutto era comune»,  e ciò è stato scritto per noi. Pertanto, restiamo nel Signore secondo i termini dell'accordo monastico e del diritto civile, e rimaniamo saldi in queste regole fino alla fine, poiché sta scritto: "Chi avrà perseverato fino alla fine sarà salvato".

II.

Se qualcuno desidera entrare in una congregazione di fratelli che vivono d'accordo, non ignori il detto del Vangelo: «Venda tutto ciò che ha e lo conceda ai bisognosi ed ai poveri». Ed ancora: «Rinneghi se stesso, prenda la sua croce e segua Cristo». Non sia preoccupato in cuor suo per il cibo, per il vestiario e per le altre cose necessarie al corpo, poiché il Signore stesso nei Vangeli avverte con queste parole: «Non preoccupatevi dicendo: “Che cosa mangeremo? ... Che cosa indosseremo?. Di tutte queste cose vanno in cerca i pagani. Il Padre vostro celeste, infatti, sa che ne avete bisogno. Cercate invece, anzitutto, il regno di Dio e la sua giustizia, e tutte queste cose vi saranno date in aggiunta”.

III.

Ma prima di decidere di rimanere in monastero, costui deve approvare lo scopo e l'esempio dei fratelli, e deve essere approvato egli stesso in tutta la sua condotta da colui che è il priore e con il consenso degli altri; per amore dell'insegnamento e del consiglio del Profeta: "Non siate pronti a lodare un amico o, se lo avete subito lodato, non siate pronti a rimproverare".

IV.

Sed si contigerit ut aliquis ex qualibet causa necessitatis a monasterio fuerit abstractus, ne vel mente concipiat secum aliquid ferre de his omnibus quae in monasterio fuerint; sive etiam quae secum aliquando attulerat; sive ea quae cum fratribus acquisierit,

La frase seguente proviene dalla Patrologia Latina vol. 32.

quia certum est, fratres nihil habere, possidere, dare, vel accipere debere sine superioris licentia. Quod si propinquus, vel amicus, vel quilibet fratrum, aliquid offerre voluerit; primo quidem Priori insinuetur, et sic suscipiatur, si ipse mandaverit: de quo tamen nihil fiat aliud, nisi quod Priori placuerit, vel permiserit; quoniam valde verendum est, ne sibi eveniat  

 

 quia scriptum est: Vir mutabilis in lingua incidet in mala (Prov. XIII). Et iterum, ut nullum (PL 66, 0995A) omnino de fratribus secum provocet: ne magis destructor quam aedificator monasterii judicetur; propter illud quod scriptum est: Qui non est mecum, contra me est: et qui mecum non congregat, dispergit (Matth. XII). Et quicunque provocatus ab aliquo de monasterio voluerit abscedere, aut redarguat provocantem, aut indicet abbati, cui utique de his quae in commune decrevimus nihil est subtrahendum, quia scriptum est: Pacifici sint tibi multi; sed unus ex mille sit tibi consiliarius (Eccli. VI)

V.

Jugiter haec quae scripta sunt cum summa diligentia observanda sunt ab abbate usque ad omnes fratres. Aut si quis ab aliquo doctrinam audierit, praeterquam in monasterio consecutus est ab eo cui se credidit, hanc aut non suscipiat, aut eam non subtrahat (PL 66, 0995B) doctori, quia scriptum est: Omne quod manifestatur lux est (Ephes. V). Si enim bona fuerint, collaudanda sunt; si vero prava, reprobanda.

VI.

De his autem fratribus qui in unitate consistunt, si quis subito adversus alterum altercatus fuerit semel, sed secundum Evangelium, ei liceat exorare. Si autem noluerit se emendare, ille cui injuria irrogata est, cum post primam vel secundam correptionem non revocaverit contumacem, denuntiet et illud abbati: ne per taciturnitatem et ille et frater suus periclitentur; sicut Propheta ait: Qui occultat inimicitiam instruit dolum (Prov. XXVI).

IV.

Se accadrà che qualcuno sarà allontanato dal monastero per un motivo necessario, non pensi neanche di portare con sé qualcosa delle cose che sono nel monastero, o di quelle che ha portato con sé in precedenza, o di quelle cose che ha acquisito mentre era con i fratelli,

 

perché è convenuto che i fratelli non possano detenere, possedere, dare o ricevere nulla senza il permesso del superiore. Se un vicino o un amico o uno qualsiasi dei fratelli desidera offrire qualcosa, è necessario prima informare il priore; se egli approva allora potrà accettare, ma nulla si può fare se non ciò che è gradito al priore o da lui concesso, poiché c'è molto da temere che possa sperimentare esattamente

 

ciò che è scritto: “Chi spalanca le sue labbra va incontro alla rovina”. Inoltre, non inciterà in alcun modo alcuno dei fratelli ad uscire con lui, perché non sia giudicato più distruttore che costruttore di monasteri; per questo sta scritto: «Chi non è con me è contro di me, e chi non raccoglie con me disperde». Chi è indotto da un altro a lasciare il monastero, o rimproveri l'incitatore o informi l'abate, il quale non mancherà di osservare tutte quelle cose che abbiamo deciso insieme, perché sta scritto: « Siano molti quelli che vivono in pace con te, ma tuo consigliere uno su mille».

V.

Quanto sta qui scritto sia osservato costantemente e con ogni diligenza dall'abate e da tutti i fratelli. Se qualcuno sente da un altro, uno in cui ripone fiducia, una pratica ascetica diversa da quella che si segue nel monastero, non accetterà la pratica, ma la farà conoscere al capo dei monaci (lat. doctori), poiché sta scritto: “Tutto quello che si manifesta è luce”. Se gli insegnamenti sono giudicati buoni, devono essere approvati; se falsi, devono essere corretti.

VI.

Se uno dei fratelli che vivono in comunione di vita cade improvvisamente in alterco con un'altro, può, secondo il Vangelo, chiedere e ricevere perdono; ma se rifiuta di riparare il suo modo di agire e se colui che ha ricevuto il torto non è riuscito a controllare l’arroganza dell'altro dopo un primo e un secondo ammonimento, lo riferirà all'abate, perché entrambi, lui e suo fratello arrogante, sono messi in pericolo a causa di questo silenzio; come dice il profeta: “Chi odia si maschera con le labbra, ma nel suo intimo cova inganni”.

VII.

Si vero, ut fieri solet, incursio repentina supervenerit aut hostilitas, ut impossibile sit fratribus in unum fugam petere, propter insectationem inimicorum, (PL 66, 0995C)et postmodum Deo favente evaserint, et potuerint pervenire ubi abbatem esse cognoverint, velut filii ad patrem festinare debebunt. Nec ullo (PL 66, 0996A) modo poterunt separari, quos divina charitas sociavit: quia cautum est: Perfecta dilectio foras mittit timorem (I Joan. IV).

VIII.

Si quis autem, quod superius diximus, causa necessitatis detineat id quod a monasterio secum portaverit, necesse habebit ubi abbas suus est illud perferre, quia non poterit proprie retinere quod per pactum ad omnes pertinet, et Deo utique est consecratum. Sed si cogitaverit de his aliquid retinere, contradictor Apostoli esse videtur, qui ait: Nemini quidquam debeatis, nisi ut invicem vos diligatis (Rom. XIII).

IX.

Omnia ergo quae in isto libro continentur, omnes fratres observent atque subscribant, quia unum in Domino esse desiderant. Verum propter (PL 66, 0996B) illos ista sunt cauta, qui in omnibus stabiles esse noscuntur.

VII.

Se, come spesso accade, avviene un'improvvisa invasione o attacco del nemico, così che è impossibile per i fratelli cercare la fuga insieme a causa dell'inseguimento da parte dei loro nemici, e se poi scappano con l'aiuto di Dio e riescono ad andare dove hanno appreso che vi è l'abate, gli stessi vi si affrettino come figli verso un padre. Né possono essere separati una volta che l'amore divino si è unito a loro, poiché ci viene consigliato che: "L'amore perfetto scaccia il timore".

VIII.

Se qualcuno, come abbiamo detto sopra, per qualsiasi motivo necessario possiede qualcosa che ha portato con sé dal monastero, lo porti dove si trova il suo abate, poiché non potrà ritenere come proprio ciò che appartiene a tutti secondo il Patto e per questo è stato consacrato a Dio. Se pensa di conservare una di queste cose, contraddice le parole dell'Apostolo, che disse: "Non siate debitori di nulla a nessuno, se non dell’amore vicendevole".

IX.

Tutti i fratelli che desiderano essere uno nel Signore osserveranno tutte le cose che sono scritte in questo libro, e sottoscriveranno i loro nomi. Queste misure non sono state stabilite ad ammonimento di coloro che sono noti per essere saldi in ogni cosa.

 


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19 maggio 2022                 a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net