REGOLA DI SAN GIOVANNI DE MATHA o

DELL'ORDINE DELLA SANTISSIMA TRINITA' (TRINITARI)

Approvata da Papa Innocenzo III nel 1198

(Estratto dal sito trinitari.org - 2022)

 

Innocenzo, vescovo, servo dei servi di Dio, al diletto figlio Giovanni, Ministro, e ai Frati della Santa Trinità, salute e apostolica benedizione.

 

          Posti, per disposizione della divina clemenza, al vertice della sede apostolica, Noi dobbiamo assecondare i sentimenti religiosi e, quando procedono dalla radice della carità, portarli a compimento, specialmente quando ciò che si cerca è di Gesù Cristo, e l’utilità comune è anteposta a quella privata.

 

          Poiché, dunque, tu, diletto figlio in Cristo, fra Giovanni, Ministro, tempo fa ti presentasti a Noi e ti desti premura di manifestarci umilmente il tuo proposito, che si ritiene aver avuto origine da ispirazione divina, chiedendo che la tua intenzione fosse confermata dall’autorità apostolica, Noi, per meglio conoscere il tuo desiderio, fondato in Cristo, fuori del quale non può essere posto stabile fondamento, giudicammo opportuno invitarti con Nostre Lettere al Venerabile Nostro Fratello (...), vescovo, e al diletto figlio (…), abate di San Vittore, parigini, affinché da essi, che meglio conoscono il tuo desiderio, informati della tua intenzione e del frutto di tale intenzione, della istituzione dell’Ordine e del suo modo di vivere, potessimo con maggiore sicurezza e maggiore efficacia concederti il Nostro assenso.

 

          Poiché, come chiaramente abbiamo conosciuto dalle loro lettere, è evidente che voi desiderate più l’interesse di Cristo che il vostro, Noi, volendo che vi assista la protezione apostolica, con l’autorità delle presenti Lettere, concediamo a voi e ai vostri successori la Regola secondo la quale dovete vivere, il cui contenuto il vescovo e l’abate suddetti ci hanno trasmesso allegato alle loro lettere, insieme a quanto, secondo la Nostra disposizione e la tua richiesta, o figlio, Ministro, abbiamo creduto di dovervi aggiungere; e stabiliamo che la concessione resti immutata in perpetuo. Il loro contenuto abbiamo disposto che, per sua maggiore chiarezza, fosse qui sotto riportato.    Nel nome della santa e individua Trinità.

 

          1. I frati della casa della Santa Trinità vivano sotto l’obbedienza del prelato della loro casa, che si chiamerà Ministro, in castità e senza nulla di proprio.

 

          2. Tutti i beni da qualunque parte provengano lecitamente, li dividano in tre parti uguali; ed in quanto due parti saranno sufficienti, compiano con esse opere di misericordia, provvedendo insieme e in giusta misura al proprio sostentamento e a quello dei domestici, che per necessità hanno a servizio. La terza parte, invece, sia riservata per la redenzione degli schiavi che sono stati incarcerati dai pagani per la fede di Cristo: pagando un prezzo ragionevole per il loro riscatto oppure per il riscatto di schiavi pagani, purché poi, a prezzo conveniente e con retta intenzione, sia liberato lo schiavo cristiano commutandolo, secondo meriti e stato delle persone, con lo schiavo pagano.

 

          Qualora fosse stato offerto del denaro o qualche altra cosa, anche se data per uno scopo proprio e specifico, un terzo, sempre con il consenso del donatore, sia messo da parte, altrimenti non venga accettata, eccettuati terreni, parti, vigne, boschi, edifici, allevamenti e cose simili. Gli utili che ne derivano, detratte le spese – tolta cioè, la metà per le spese – siano divisi in tre parti uguali; ma se comportano poca o nessuna spesa, siano tutti divisi. Quando però fossero stati dati, o avessero avuto per iniziativa propria, panni, calzature o cose simili di poco conto, di uso necessario, che non conviene vendere o conservare, non se ne faccia la divisione, a meno che non sia parso conveniente farlo al Ministro della casa dei frati. Di tali cose, se è possibile, se ne liberi in capitolo ogni domenica. Se però le cose suddette, come panni, terreni, allevamenti o cose di poco conto fossero vendute, il prezzo che se ne ricava sia diviso in tre parti, come sopra.

 

          3. Tutte le chiese di questo Ordine siano intitolate al nome della santa Trinità e siano di struttura semplice.

 

          4. I frati in una medesima casa possono essere tre chierici e tre laici, e inoltre uno che sia il procuratore – il quale, come si è detto, non sia chiamato procuratore, ma Ministro: per esempio: fra A., Ministro della casa della Santa Trinità – al quale i frati devono promettere e prestare obbedienza.

 

          5. Il Ministro provveda fedelmente a tutti i suoi frati come se stesso.

 

          6. Gli indumenti siano di lana e bianchi; a ciascuno è permesso avere una sola pelliccia e calzoni che, stando a letto, non devono togliersi.

 

          7. Dormano in stoffe di lana, così da non avere assolutamente nelle proprie case – tranne che per gli ammalati – lettiere morbide o materassi. Possono però avere il guanciale per appoggiarvi il capo.

 

          8. Sui mantelli dei frati siano posti i segni sacri.

 

          9. Non cavalchino cavalli, e neppure li abbiano, ma è loro permesso cavalcare soltanto asini, dati, prestati o presi dai propri allevamenti.

 

          10. Il vino che i frati devono bere sia temperato, di modo che possa bersi con sobrietà.

 

          11. Digiunino dal 13 settembre il lunedì, il mercoledì, il venerdì e il sabato, a meno che non capiti una festa solenne, fino a Pasqua: in modo però che, dall’avvento fino alla Natività del Signore e della quinquagesima fino a Pasqua, eccettuate le domeniche, digiuno con cibo quaresimale; facciano similmente altri digiuni, che la Chiesa è solita celebrare. Il Ministro può, tuttavia, qualche volta mitigare con discrezione il digiuno a causa dell’età, per viaggio o per altro giusto motivo o, esaminatane la possibilità, anche aumentarlo.

 

          12. È lecito mangiare carni, offerte da persone fuori o prese dai propri allevamenti, nei giorni di domenica da pasqua fino all’avvento del Signore e da Natale fino alla settuagesima, e nella Natività, Epifania e Ascensione del Signore, nell’Assunzione e nella Purificazione della beata Maria e nella festa di tutti i Santi.

 

          13. Nulla comprino per il vitto tranne il pane e il companatico  -ossia fave, piselli e legumi del genere- gli erbaggi, l’olio, le uova, il latte, i formaggi e la frutta. Ma non è lecito comprare né carni né pesci né vino, se non per i bisogni degli infermi o dei deboli di salute o dei poveri, oppure nelle grandi solennità. È peraltro permesso comprare animali da allevamento e nutrirli.

 

          Quando però sono in viaggio o in pellegrinaggio, è loro concesso di comprare, ma moderatamente e se è necessario, vino e pesci durante la quaresima; e se viene loro data qualche cosa, vivano di essa e il rimanente lo dividano in tre parti.  Ma se si sono messi in viaggio per redimere gli schiavi, tutto quello che viene loro dato, detratte le spese, devono impegnarlo totalmente per la redenzione degli schiavi.

 

          14. Nelle città, nelle borgate o villaggi in cui hanno case proprie, al di fuori di esse, se non eventualmente in casa religiosa, anche se da chiunque pregati, non mangino né bevano assolutamente nulla, fuorché acqua in case oneste; né presumano di pernottare fuori delle predette case. Non mangino né bevano mai in taverne o simili luoghi malfamati. Chi avesse osato ciò, soggiaccia a grave pena, secondo il giudizio del Ministro.

 

          15. Tale sia la carità tra i frati chierici e laici, che abbiano lo stesso cibo, vestito, dormitorio, refettorio e la stessa mensa.

 

          16. Gli infermi dormano e mangino da parte; alla loro assistenza sia deputato qualche converso laico o chierico, che procuri loro le cose necessarie e le somministri come devono essere somministrate. Si ammoniscano tuttavia i malati di non chiedere cibi lauti o troppo sontuosi, contenuti piuttosto di una sobrietà conveniente e sana.

 

          17. (La cura degli ospiti, dei poveri e tutti i viandanti) sia affidata a un frate tra i più prudenti e benevoli, il quale li ascolti e, se ne sarà il caso, dia loro il conforto della carità. Chieda tuttavia a quelli che crede di dover accogliere, se sono disposti ad accontentarsi di quanto viene servito ai frati. Non è certo conveniente che qualcuno sia ammesso a pasti abbondanti e costosi. Ma quel che c’è da dare, lo sia dia con gioia, e a nessuno sia resa offesa per offesa. Se qualcuno, specialmente religioso, chiede ospitalità, sia accolto benevolmente e servito con carità, secondo le possibilità della casa.

 

          Non si dia però agli ospiti né avena né altro al posto dell’avena, se essi si trovano in città o villaggi o dove essa possa trovarsi in vendita, a meno che gli ospiti non siano religiosi, o tali che non l’abbiano a portata di mano e non possono comperarla. Se poi gli ospiti non l’avessero trovata in vendita e se ne trova nella casa in cui sono stati accolti, sia loro fornita a prezzo conveniente.

 

          18. Nessun frate laico o chierico sia possibilmente senza una sua mansione. Ma se qualcuno non volesse lavorare pur essendone in grado, lo si obblighi a lasciare il suo posto, poiché l’Apostolo dice: “Chi non vuol lavorare, neppure mangi!”.

 

          19. Osservino il silenzio sempre nella loro chiesa, sempre nel refettorio, sempre nel dormitorio. È però loro permesso parlare di cose necessarie in altri luoghi, in tempi adatti, a bassa voce, con umiltà e decoro; fuori dai luoghi predetti, il loro parlare sia dunque onesto e senza scandalo. Così pure tutto il loro contegno, comportamento, vita, modo di agire e ogni altra cosa siano in essi trovati dignitosi.

 

          20. Se è possibile, ogni domenica nelle singole case il Ministro tenga il capitolo con i suoi frati, e i frati al Ministro e il Ministro ai frati rendano conto fedelmente degli affari della casa e delle cose date alla casa e ai frati, affinché sia destinata la terza parte alla redenzione degli schiavi.

 

          21. Similmente ogni domenica, se è possibile, si faccia una esortazione non solo ai frati, ma anche ai domestici della casa, secondo la loro capacità, e siano esortati con semplicità su quanto devono credere o fare.

 

          22. Su tutte le cose e sugli alterchi i frati siano giudicati in capitolo.

 

          23. Nessun frate accusi pubblicamente un suo confratello, se non può dare una prova sicura. Chi avrà fatto ciò, subisca la pena che avrebbe dovuto subire il reo nel caso che fosse stata provata la sua colpevolezza, a meno che per qualche motivo il Ministro non abbia voluto soprassedere. Quelli che eventualmente avessero dato scandalo o fatto qualche cosa di simile o, non sia mai, si fossero percossi a vicenda, soggiacciano a pena maggiore o  minore, a discrezione del Ministro.

 

          Se qualche frate avesse mancato nei confronti di un altro frate, cioè contro un altro frate e lo sappia solo chi ha ricevuto l’offesa, questi sopporti pazientemente anche se è innocente; e quando gli animi si saranno calmati, ammonisca e riprenda l’altro con dolcezza e in modo fraterno da solo a solo fino a tre volte, perché faccia penitenza di ciò che ha commesso, e si astenga in seguito da simili mancanze. Se non gli avrà dato ascolto, lo dica al Ministro e questi lo riprenda in segreto, secondo quello che vedrà conveniente al suo bene.

 

          Se invece chi ha dato scandalo vuol riparare spontaneamente, si distenda con tutta la persona ai piedi dello scandalizzato chiedendo perdono, e se non basta una volta, lo ripeta fino a tre volte. Ma se il fatto avvenuto il pubblico, qualunque sia la penitenza che ne seguirà, questa sia la prima –la prostrazione, cioè di tutto il corpo ai piedi del Ministro con la richiesta del perdono- ; poi sia ripreso a giudizio del medesimo.

 

          24. Il capitolo generale si celebri una volta all’anno, e lo si tenga nell’ottava di pentecoste.

 

          25. Se per necessità della casa si dovesse contrarre qualche debito, questo sia prima proposto ai frati in capitolo, e sia fatto con il loro consiglio e consenso, per evitare così sospetti e mormorazioni.

 

          26. Se qualcuno avesse arrecato danno ai beni della casa e fosse necessario ricorrere al giudica, non lo si faccia prima che egli venga ammonito con carità, in primo luogo dai frati e poi similmente da altri vicini.

 

          27. L’elezione del Ministro sia fatta per comune deliberazione dei frati, e non lo si elegga secondo la dignità dei natali, ma secondo il merito della vita e la dottrina della sapienza. Chi viene eletto sia sacerdote o chierico idoneo agli ordini. Ma il Ministro, sia maggiore che minore, sia sacerdote.

 

          28. Il Ministro maggiore può ascoltare le confessioni dei frati di tutte le comunità del medesimo Ordine. Il Ministro minore invece ascolti le confessioni dei frati della sua casa, purché la vergogna, per qualche ripetuta trasgressione, non offra l’occasione di confessarsi dai propri Superiori più raramente e con minore schiettezza di quanto convenga.

 

          29. Il Ministro provveda con premura a osservare in tutto i precetti della Regola, come gli altri frati.

 

          30. Se dopo essere stato eletto egli meritasse di essere deposto per qualche colpa, sia deposto dal Ministro maggiore, dopo aver convocato tre o quattro Ministri minori, e al suo posto sia messo un altro che ne sia degno. Se però per la distanza dei luoghi o per altra ragionevole causa il Ministro maggiore non potesse fra questo, affidi l’incarico a dei Ministri minori più timorati; e ciò che essi avranno fatto, sia ritenuto ratificato dall’autorità del maggiore.

 

          Se poi per colpe gravi fosse da riprendere o da deporre il Ministro maggiore, ciò sia fatto da quattro o cinque Ministri del medesimo Ordine tra i più timorati, che però devono essere eletti a tale scopo dal capitolo generale.

 

          31. Se qualcuno volesse essere frate di questo Ordine, all’inizio serva Dio nell’Ordine per un anno a spese proprie, tranne il vitto, ritenendo il suo vestiario e tutte le sue cose; e dopo un anno, se al Ministro della casa, ai frati e a lui sembrerà cosa buona e conveniente e vi sarà posto, sia ricevuto. Nulla tuttavia si esiga per la sua ammissione. Se però desse qualche cosa gratuitamente, la si accetti, purché sia tale che non sembri derivarne controversia alla Chiesa. Se sulla condotta di qualcuno vi fossero motivi di dubbio, si faccia, si faccia di lui prova più lunga. Se prima dell’ammissione qualcuno si fosse comportato con insubordinazione o insofferenza della disciplina e, a giudizio del Ministro, non avesse emendato i suoi costumi, gli si dia con semplicità licenza di andarsene con tutto ciò che aveva portato con sé. Nessuno sia ricevuto nell’Ordine se prima non risulta che ha compiuto venti anni. La professione sia rimessa al giudizio del Ministro.

 

          32. Non accettino dalle mani di un laico pegni, decime, con licenza del proprio Vescovo.

 

          33. Non facciano giuramenti, se non per grave necessità con il permesso del Ministro o per ordine del loro Vescovo o di altri che faccia le vece della Sede Apostolica, e ciò per causa onesta e giusta.

 

          34. Se in una cosa messa in vendita è stato notato qualche difetto, lo si indichi al compratore.

 

          35. Non è loro consentito accettare deposito di oro o di argento o di denaro.

 

          36. Nello stesso giorno in cui arriva o viene portato un infermo, questi si confessi dei suoi peccati e si comunichi.

 

          37. Ogni lunedì, eccetto nelle ottave di Pasqua, Pentecoste, Natività del Signore, Circoncisione ed Epifania e nelle festività che vengono proclamate da osservare, finita la messa per i fedeli, si faccia nel cimitero l’assoluzione dei fedeli defunti.

 

          38. Ogni notte, almeno nell’ospizio alla presenza dei poveri, si pregi in comune per lo stato e la pace della Santa Romana Chiesa e di tutta la cristianità, per i benefattori e per coloro per i quali la Chiesa universale è solita pregare.

 

          39. Nelle ore canoniche osservino la consuetudine del beato Vittore, a meno che pause, altre prolissità e uffici notturni non debbano essere tralasciati, su consiglio di uomini pii e devoti, per il lavoro e la scarsità di quelli che svolgono il servizio. Per il loro piccolo numero infatti, non sono tenuti a fare pause tanto lunghe nel salmeggiare, né ad alzarsi tanto presto.

 

          40. Similmente nella rasatura i chierici seguano l’Ordine di San Vittore. I laici invece non radano la barba, ma la lascino crescere modestamente.

 

          A nessuno (assolutamente, è lecito infrangere o contravvenire con temeraria presunzione a questo scritto) della nostra concessione e costituzione.

 

          (Se qualcuno poi osasse tentare di fare ciò, sappia che incorrerà nello sdegno di Dio onnipotente e dei suoi beati Apostoli Pietro e Paolo).

 

            Dato (nel Laterano, il 17 dicembre dell’anno dell’Incarnazione del Signore 1198, nel primo anno del Nostro Pontificato).

 


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9 luglio 2022   a cura di Alberto "da Cormano"   Grazie dei suggerimenti   alberto@ora-et-labora.net