SS. PAULI ET STEPHANI ABBATUM REGULA AD MONACHOS

Regola per i monaci

dei Santi abati Paolo e Stefano

Da “Patrologia Latina” del Migne – Vol. 66

Libera traduzione dal latino. Le citazioni bibliche sono tratte da Bibbia CEI ed. 2008, tranne quelle che derivano dalla Vetus Latina o da LXX.

(PL 66 0950B)

OBSERVATIO CRITICA IN REGULAM SEQUENTEM.

(0949)

Etiamsi ignoremus patriam et statum horum duorum SS. virorum, neque ad notitiam monachorum pro quibus haec regula composita est pervenire valeamus, tamen videntur vixisse in aliqua regione ubi frumenta ruri et in campis excutiebantur, quemadmodum apud Italos et Hispanos moris est. Existimat saepe laudatus Calmetus hos sanctos hanc suam regulam scripsisse circa tempora S. Benedicti. (0950C) Hoc unum certum est, quod exsertis verbis S. Augustinus laudetur ibidem, cap. 14, atque Scriptura sancta citari soleat iuxta Vulgatam antiquam, non secundum S. Hieronymi versionem. Adeoque difficile erit praescribere his sanctis determinatam aetatem; quamvis illi huius Regulae veri sint auctores sub quorum nomine et illam citat S. Benedictus abbas Anianae in sua Concordia regularum.

 

 

ANALISI CRITICA

SULLA SEGUENTE REGOLA

 

Anche se non conosciamo la patria di origine e lo stato di questi due santissimi uomini, né siamo riusciti ad avere notizie dei monaci per i quali è stata composta questa regola, tuttavia ci sembrerebbe che abbiano vissuto in un paese dove il grano era coltivato nei campi di paese, come si usa presso gli italiani e gli spagnoli. Il lodato Calmeto (N.d.T.: Augustinus Calmetus o Augustin Calmet, francese, famoso esegeta benedettino, 1672-1757) sovente ritiene che questi santi abbiano scritto questa regola al tempo di San Benedetto. Solo questo è certo, che viene lodato S. Agostino citando le sue stesse parole nel capitolo 14 e che sono citate le Sacre Scritture secondo la versione Vetus Latina e non in base alla versione di san Girolamo. E così sarà difficile fissare una data certa per questi santi; se anche sono loro i veri autori di questa Regola sotto il cui nome la cita San Benedetto Abate di Aniane nella sua Concordia regularum.

(PL 66 0949) CAPITULA.

(0949D)

1. Primum de timore Dei et charitate mutua puri cordis et unanimitate habenda.

2. Quales circa iuvenes esse debent seniores.

3. Qualiter circa seniores se iuvenes debeant exhibere.

4. Ut ab opere Dei nullus nisi permissus discedat. (0950D)

5. Ut initium versus in choro incipiatur ab uno

6. Ut iugiter pronuntietur per choros.

7. De modo psallendi et seniorum arbitrio.

8. Ut cantantes non dormitent.

9. Ut cantantium et orantium nullus vel tenuiter fabulis occupetur. (0951A)

10. Ut dicta prima nullus se in lecto recubitet.

11. Ut meridiano tempore unusquisque in suo lecto dormiat mediante tempore definito.

12. Ut opus divinum cum disciplina in operatione decantent.

13. Ut qua hora communicandum est, omnes qui intra cellam sunt unam, studeant esse praesentes.

14. Ut decantentur quae iussa sunt cantari.

15. De his qui psalmos discunt, ut dictatoribus delegati observent.

16. Ut accepta a minoribus ex more reddantur ad mensam.

17. Ut nullus supra statutum modum in cibo vel potu praesumat. (0951B)

18. Ut reficientes cum quiete audiant quae leguntur.

19. Ut ad mensam nullus sibi peculiariter aliquid comedendum procuret.

20. Ut nullus se a mensa deputata migret in aliam.

21. Ut calix superfundens non misceatur.

22. De vicibus ministrorum.

23. Si de ordine iuniorum quisquam a ministerio fuerit segregatus.

24. Ut nullus de assignato praesumat alterius.

25. Ut hi quibus custodia commissa est, devota (0952A) charitate deserviant, nec ipsi econtra improbe contristentur.

26. Ut in cellario et artificum officinis nullus importune non iussus audeat intrare.

27. Ut de rebus alterius nullus sibi ad utendum praesumat, nec inter se liceat commutare.

28. De vestimentis et lectualibus servandis.

29. Nisi de usu prioris nullus tonsuret.

30. De eo quod alio perdente alter frater invenerit.

31. De his qui qualemcunque artem discere voluerint.

32. Ut in pistrino, vel ad omne opus terrenum unusquisque prompte occurrat.

33. De labore praeteriti temporis, et quod nec his qui negligentes sunt quidquam de necessariis subtractum (0952B) sit.

34. Ad orationem ut consueta amittatur pigritia.

35. De ferramentorum in operatione custodia.

36. Ut peccantem nullus tegat.

37. Ab immoderato ioco et risu abstinendum.

38. Ut aliis litigantibus non commisceat alter.

39. Ut nullis causis extraneis quisquam se inferat.

40. Ut contra rusticorum pravos excessus nullus humana virtute se audeat vindicare.

41. Quod et Patrum regulae legantur assidue.

Capitoli

 

1. Abbiano innanzitutto il timore di Dio e la reciproca carità, che nascono da un cuore puro e dall’unanimità.

2. Come si debbano comportare gli anziani nei confronti dei giovani.

3. Come si debbano atteggiare i giovani nei confronti degli anziani.

4. Nessuno se ne vada dall’Ufficio divino senza permesso

5. L’inizio del versetto sia intonato nel coro solo da uno.

6. I salmi siano proclamati di continuo nel coro.

7. Il modo di salmeggiare e l’autorità degli anziani.

8. Che i coristi non si addormentino.

9. Durante il canto e l’orazione non si chiacchieri per niente.

10. Che nessuno torni a letto dopo l’ufficio di prima.

11. Che ognuno vada a dormire per un certo tempo nel suo letto a metà giornata.

12. Che (i fratelli) cantino ordinatamente l’ufficio divino durante il lavoro.

13. Tutti coloro che sono nelle loro celle cerchino di essere presenti all’ora della comunione.

14. Si cantino solo le armonie prescritte.

15. Quelli che imparano i salmi obbediscano a chi è stato delegato nell’insegnamento.

16. Come d’abitudine i giovani recitino le lezioni a tavola.

17. Che nessuno presuma di prendere più cibo o bevanda di quelle stabilite.

18. Durante la refezione si ascolti la lettura in silenzio.

19. Che nessuno durante il pasto si procuri qualcosa da mangiare solo per sé.

20. Nessuno cambi il posto che gli è stato assegnato a tavola.

21. Il calice non sia riempito fino all’orlo.

22. I turni degli inservienti.

23. Se uno dei giovani viene escluso da un servizio.

24. Che nessuno si appropri di ciò che è stato affidato ad un altro.

25. Coloro che hanno avuto in custodia qualcosa prestino il loro servizio con fervente carità e non contristino malvagiamente i fratelli.

26. Nessuno osi entrare senza permesso nella dispensa e nei laboratori degli artigiani.

27. Che nessuno abbia la presunzione di servirsi di cose di altri, e neanche si permetta di scambiarle.

28. La cura dei vestiti e del corredo per i letti.

29. Nessuno si faccia la tonsura, se non col permesso del superiore.

30. A proposito di ciò che un fratello ha perso e viene trovato da un altro fratello.

31. Riguardo a coloro che desiderano imparare un mestiere qualunque.

32. Che tutti accorrano prontamente al mulino o a qualunque lavoro profano.

33. A proposito del modo di lavorare dei tempi antichi e del fatto che anche ai negligenti non bisogna far mancare il necessario.

34. Riguardo all’ammonimento ad abbandonare la solita pigrizia.

35. Sulla custodia degli attrezzi durante l’attività.

36. Che nessuno giustifichi il fratello caduto nel peccato.

37. Ci si deve astenere dallo svago e dal riso sfrenato.

38. Che nessuno si metta in mezzo a chi sta litigando.

39. Che nessuno assolutamente si immischi in liti esterne (al monastero).

40. Che nessuno osi vendicare con la forza umana le violenze subite dai contadini.

41.Le regole dei Padri vengano lette con assiduità.

 

I. Imprimis ergo hortamur, ut timorem Dei et mutuam charitatem et unanimitatem omnes in bonis studiis habeamus. (0951C)

II. Seniores iunioribus affectum paternum impendant; et cum imperandi necessarium fuerit, non tumenti animositate et clamosis vocibus, sed fiducialiter tranquilla simplicitate et auctoritate bonae vitae ad peragendam communem utilitatem quae fuerint opportuna iniungant.

III. iuniores senioribus sincera subiectione obediant, nec tumenti cervice in quocunque respondeant, aut fastidienti animo et negligente aure imperantibus obedire detrectent; sed unanimiter et concorditer tam in spiritali opere quam in terreno labore omnes fideli intentione occurrant.

IV. Nulli liceat absque prioris permissu ab opere Dei discedere, sed quem causa manifesta compulerit, oratione a priore sperata et concessa discedat. (0951D) Nec bini aut terni, sed singillatim exeuntes orationem sperent: ita ut qui sani sunt protinus revertantur; qui vero infirmi ex permissu redeant ad cubile.

V. Initium versuum psallentium in choro priores qui in eis stant incipiant; aut si eis adversatur infirmitas, hi incipiant quibus iusserit Pater. Quibus incipientibus mox omnes, si potest fieri, in prima aut secunda syllaba pariter unanimiter et uno ore subiungant: ut non sit dissonantia cantantium, quae maxime ab inordinato initio, et quodammodo contentiosa varietate solet accidere. (0952B)

 

I. Quindi innanzitutto esortiamo tutti affinché nell’operare per il bene abbiano il timore di Dio, il mutuo amore e l’unanimità.

II. Gli anziani si dedichino ai giovani con amore paterno; e quando fosse necessario di dare un ordine, non lo facciano con superbia e con grida, ma tranquillamente, con silenziosa semplicità e con l’autorità derivante dal loro esempio di vita comandino di compiere ciò che è opportuno al fine dell’utilità comune.

III. I giovani obbediscano agli anziani con sincera sottomissione, né per qualunque motivo rispondano loro con spirito superbo oppure si rifiutino di obbedire infastiditi e come se non avessero sentito; tutti manifestino invece un sincero proposito nell’unanimità e nella concordia, sia in attività spirituali che in lavori materiali.

IV. A nessuno sia concesso di uscire dall’ufficio divino senza il permesso del superiore ma, se fosse necessario per una chiara ragione, esca dopo la benedizione sperata ed ottenuta del superiore. Né coloro che escono chiedano questa benedizione a due o tre per volta, ma singolarmente: così, coloro che stanno bene tornino indietro immediatamente; coloro invece che sono indisposti, dopo aver ricevuto il permesso tornino a letto.

V. Coloro che stanno nei primi posti del coro della salmodia intonino l’inizio dei versetti; oppure, se costoro sono colpiti da un’infermità, li intoneranno coloro a cui è stato ordinato dal Padre. Subito dopo l’intonazione tutti, se possibile, si uniscano insieme al coro con armonia e con una sola voce, alla prima o alla seconda sillaba: ciò affinché non ci sia dissonanza tra i cantori, come succede se l’intonazione è disordinata e se le varie voci sono come in opposizione tra di loro.

VI. Iuniores, et maxime qui adhuc psalmos discere meditantur, per choros ex ordine et sine negligentia dictent: ita ut ab eo loco a quo adhuc minores ignorant, hi iuniores qui iam Psalterium finierunt, per ordinem sibi in dictando succedant; ut omni tempore pronuntiandi usus non desit. (0952C)

VII. Psallendi quoque modus, si possibile est, omni tempore cum temperamento nobis tenendus est: ut nec nimium protracte, nec supra modum correpte, sed, ut dictum est, temperata semper modulatione dicatur. Servato tamen ut secundum voluntatem et arbitrium prioris, cui semper considerandi et perpendendi tempus, horam, causam per omnia imminet, sive protrahi, sive accelerare iusto considerationis iudicio iusserit, ad eius nutum, sive etiam elevatius, sive humilius voluerit, consona tamen quasi ex uno ore voce dicatur. Nec quisquam praesumat absque prioris permissu, vel elata vocis extollentia, quae saepius inflationis iactantiam et arrogantiam elationis minus cautis generat, aut turbulenta festinatione temperamenti modum excedere, vel mutare. (0952D) Nec prior concessam considerationis licentiam in usu absque certa necessitate audeat usurpare: sciens se Domino redditurum rationem, qui dixit: Psallite sapienter. (Psal. XLVI)

VI. I giovani, e in particolare quelli che si esercitano ad imparare i salmi, li recitino senza negligenza secondo il posto che tengono nel coro: così, i giovani che hanno già imparato il salterio, si succedano nella recita secondo l’ordine, partendo dal punto a cui sono arrivati i più giovani che non lo conoscono ancora; e ciò affinché non si perda l’abitudine a recitarli sempre.

VII. Se possibile dobbiamo sempre mantenere il metodo di salmeggiare nel modo giusto: affinché il ritmo sia sempre preciso, né troppo rallentato e neanche accelerato sopra misura. Tuttavia si rispetti la volontà e la disposizione del superiore, cui spetta sempre di considerare e stabilire il tempo, il momento e il motivo di ogni cosa, ovvero si rallenti o si acceleri secondo il comando espresso con un giusto ed equilibrato giudizio. Secondo il suo comando, sia che voglia alzare il volume, sia che lo voglia ridurre, si dicano i salmi all’unisono come se uscissero da una sola voce. E che nessuno presuma, senza il consenso del superiore, di superare o di cambiare la misura, sia alzando la voce, che spesso in chi è poco esperto genera un’orgogliosa boria e un’arrogante presunzione, sia con una confusa celerità. Neanche il superiore osi approfittare della facoltà concessagli di valutare ogni cosa, ricorrendo ad essa senza che ve sia veramente necessario: e ciò sapendo che dovrà renderne ragione al Signore, che disse: «Cantate inni con arte». (Sal 46, 8)

VIII. Somnus, cum opus Dei dicitur, cum Dei adiutorio omnino a nobis fugandus est: timentes illud Prophetae: Maledictus qui facit opus Dei negligenter (Ier. XLVIII) . Et illud: Dormierunt somnum suum, et nihil invenerunt omnes viri divitiarum in manibus suis (Psal. LXXV).

IX. Nulli liceat tempore quo opus Dei canitur, qualibet occasione sermonem contra alium fratrem proferre, nisi seniori tantum; cui sine dubio solent causae cuiuscunque rei aut ordinandae, aut corrigendae, nonnunquam emergere. (0953A)

X. Mane dicta prima nullus se in lecto recubitet; excepto die dominico, aut festis diebus, in quibus vigiliarum labore et praeteriti diei solito amplius fatigati paululum post primam, qui ex vobis voluerint, membra ponant in lectulis. Quod non omni tempore id ipsum, sed tantum aestivis mensibus liceat; reliquo vero omni tempore per singulos dies mox unusquisque post primam, dum acceptae minoribus emendantur, calceet se, et paratus sit ad signum quod per sonum tabulae fieri solet: quatenus omnes sine tarditate, ad agnoscendum imminentis diei futurum opus, in locum conveniant deputatum.

 VIII. Mentre si recita l’ufficio divino occorre allontanare completamente da noi il sonno, con l’aiuto di Dio: temendo ciò che ha detto il Profeta: «Maledetto chi compie fiaccamente l’opera del Signore». (Ger 48, 10), e ancora: «Dormirono il loro sonno e nulla trovarono, tutti gli uomini ricchi, nelle loro mani ». (Sal 75, 6 - Vetus L.).

IX. Durante il canto dell’ufficio divino a nessuno sia permesso di parlare con un altro fratello per nessun motivo, se non solamente con un anziano: al quale, senza dubbio, si è soliti esporre qualunque genere di faccende da sistemare o da correggere.

X. Nessuno torni a letto al mattino dopo aver detto la Prima; eccetto la domenica e i giorni di festa nei quali, se si è un po’ più stanchi del solito per il lavoro delle vigilie e del giorno precedente, chi di voi vuole riposi le membra sul letto dopo la Prima. E ciò sia permesso non in tutte le stagioni, ma soltanto durante i mesi estivi; invece tutti i giorni, durante le altre stagioni, subito dopo la Prima, mentre si correggono gli errori ai più giovani, si indossino le calzature e ci si prepari al segnale che di solito è dato battendo un’asse di legno : fino a quando tutti, senza tardare, si raccolgano nel luogo stabilito per essere informati sul lavoro da compiere nel giorno che sta per iniziare. 

XI. Aestatis tempore nulli liceat meridie praeter in suo lectulo dormire, nisi forte iubente priore ad nubila pro custodia areae extra suum lectulum dormiat. (0953B) In campo vero, quando messis colligitur, si meridie dormire licuerit, non divisi, sed in uno loco aut duobus locis dormiant. Quia non est incognitum quantum mali ex hac occasione diabolus fecerit. Tempora vero in quibus, si vacaverit, meridie dormiendum nobis est, a die iduum Maiarum usque in diem iduum Septembrium observemus.

XII. Opus Dei, quod per diem in quocunque loco operantes fratres per horas constitutas dicent, cum disciplina et timore Dei consona voce dicatur: non prout unusquisque operis excusatione aut occupatione voluerit obruere. (0953C) Nec praesumendo iunior ante seniorem prosiliat, et immatura festinatione procedat; et divinum opus, quod cum timore agendum est, per inordinatam audaciam insipienter et non sapienter psallatur. Tali enim consuetudine iam infectae mentes et fauces aliquorum fratrum, ad consonantiam intra oratorium nisi cum magno commotionis freno non queunt retineri. Ut ergo hoc usurpationis vitium abiiciatis a vobis, charitatis simplicitate hortamur: talium enim Deus omnium exauditor est: Ipse misit angelum suum, et tulit me de ovibus patris mei (Psal. CLI, iuxta LXX) .

XIII. In hora qua sanctum corpus et sanguinem Domini communicaturi sumus, praesentes esse festinemus ad dicendum: Libera nos a malo: praeter quos certa causa, cum notitia senioris, non sinit esse praesentes. Omni modo cavendum est ne sanctum corpus et sanguinem indigne ad iudicium sumamus. (0953D)

 XI. A nessuno sia consentito di dormire nel proprio letto nel pomeriggio del tempo d’estate, a meno che non dorma all’aperto, fuori dal suo letto e con l’ordine del superiore, per custodire l’aia. Se invece, durante la raccolta delle messi, è consentito al pomeriggio dormire nel campo, i fratelli non dormano divisi ma in uno o due luoghi. E ciò perché non ci è ignoto quanto male possa fare il diavolo da questa occasione. In particolare consideriamo che il periodo in cui, se ci avanza tempo, possiamo dormire durante il pomeriggio è dal 15 di maggio al 15 di settembre.

XII. I qualunque luogo si trovino a lavorare i fratelli durante il giorno, dicano ad un sola voce l’Ufficio Divino alle ore stabilite, con disciplina e con timor di Dio: non venga recitato in fretta a seconda della volontà di ciascuno con la scusa o l’impegno del lavoro. Né il giovane si precipiti prima dell’anziano con presunzione e lo preceda con immatura fretta; ed allora l’Ufficio Divino, che deve essere detto con timore, verrebbe cantato in modo insensato a causa della confusa precipitazione, anziché con sapienza. Infatti, a causa di tale abitudine, gli animi e le voci di certi fratelli sono così infettati che, durante il canto comune nell’oratorio, non possono essere tenuti a freno se non con grande fatica. Noi dunque vi esortiamo con la semplicità dell’amore ad allontanarvi da questo vizio dell’arroganza: infatti (come sta scritto): «Tutti costoro sono infatti esauditi dal Signore. Lui ha mandato il suo angelo e mi ha preso di tra le pecore di mio padre». (Sal 151, 3-4 – secondo trad. LXX).

XIII. Affrettiamoci ad essere presenti nell’ora in cui ci dobbiamo comunicare al santo corpo e sangue di Cristo per dire: «Liberaci dal male»: all’infuori di coloro che, per un indubbio motivo e a conoscenza dell’anziano, non possono essere presenti. Dobbiamo fare attenzione in ogni modo a non ricevere indegnamente, a nostra condanna, il santo corpo e sangue.

XIV. Nullus praesumat responsoria vel antiphonas, quae solent aliqui composito sono, pro suo libitu, et non ex canonica Scriptura assumpta canere, in congregatione ista vel meditari vel dicere. Nec ab adveniente hospite sine iussu prioris quidquam talium rerum aliquis audeat meditari: ne peregrinis varietatum doctrinis, et quodammodo deliramentorum suavitatibus irretiti, simplicitatis et veritatis maturitatem fastidiant; et per cantilenae sonos levitatis et otiositatis compedibus illigati, aut de congregatione avolare diabolo suadente festinent; aut intra monasterium inflati quasi singulari scientia cunctos despiciant. (0954A) Oportet autem nos unam et simplicem apostolicam et patrum nostrorum imitari doctrinam, et gratia stabiliri, cor moresque subdere disciplinae, et ea cantare debemus quae, sicut beatus Augustinus dicit, ita scripta sunt, ut cantentur: quae autem non ita scripta sunt, non cantemus. Nec alio modo quam quo ipse Dominus iussit per prophetas et apostolos suos manifestari ea hominibus, debent a nobis in laude ipsius dici: ne quae cantanda sunt in modum prosae et quasi in lectionem mutemus, aut quae ita scripta sunt ut in ordine lectionum utamur, in tropis et cautilenae arte nostra praesumptione vertamus. Si enim sacrificium Deo confessionis et laudis offerre debemus, quomodo ipse praecepit sibi offerre, a nobis Dominus magis obedientiae quam victimarum sacrificium quaerit; nec cantilenae artificiorum studio, quantum observantia mandatorum et cordis munditia delectatur. (0954B)

 XIV. In questa comunità nessuno presuma di cantare, di imparare a memoria o di recitare dei responsori o delle antifone con tono elegante e per piacere proprio e che non siano estratti dalla Scrittura canonica. Né qualcuno osi imparare a memoria una di queste cose da un ospite che arriva senza l’ordine del superiore: e ciò affinché i fratelli non si stanchino dell’assennatezza della semplicità e della verità, sedotti da dottrine varie e strane e dal fascino di certe assurdità : e, persuasi dal diavolo, non si affrettino a lasciare la comunità, come legati in ceppi dal suono di una musica leggera ed oziosa; oppure, rimasti nel monastero, gonfi come di una particolare sapienza, disprezzino tutti i fratelli.

Inoltre è opportuno che noi prendiamo a modello la dottrina una e semplice degli apostoli e dei nostri padri, che rendiamo saldo il cuore mediante la grazia e che sottomettiamo alla disciplina la nostra condotta: inoltre dobbiamo cantare ciò che è da cantare, come dice il beato Agostino: mentre non cantiamo ciò che non è scritto (da cantare). Così come non dobbiamo enunciare nelle lodi del Signore quelle cose che Lui stesso ha voluto manifestare agli uomini tramite i profeti e gli apostoli, in un modo diverso da come ci ha comandato: e neppure cambiamo in modo di prosa e di lettura ciò che è da cantare, oppure, ciò che è scritto che è da leggere, non cambiamolo secondo la nostra presunzione in metafora o in una forma melodiosa. Se infatti dobbiamo offrire a Dio un sacrificio di confessione e di lode nello stesso modo in cui egli si è offerto, il Signore chiede a noi più il sacrificio dell’obbedienza che quello delle vittime; e non si rallegra tanto della melodia di un canto artificiale, quanto dell’osservanza dei comandamenti e della purezza di cuore.

XV. His qui litteras vel psalmos discunt, illis observent ad excipiendum, quibus fuerint deputati: qui pro eis aut de negligentia arguendi sunt, aut in eorum eruditione et studio approbandi. Si autem discedens dictator per se deputare neglexerit, ad Patrem revertatur is qui excipit, ut ipse deputet pro absente, qui ei dictare debeat. Dum absens revertetur, ad suum redeat dictatorem.

XVI. Accepta in hora refectionis omni tempore ab his qui ea quotidie de psalmis accipiunt, reddantur ad mensam primam fratrum ex more. Qui meditari neglexerit, et non reddiderit, nec manducet usque ad horam refectionis venturi diei. (0954C)

XVII. Nulli liceat supra statutam consuetudinem, sive in potu, sive in cibo praesumere, nisi prioris permissu: cui ordinandi et considerandi facultas est: ita ut si gravi operatione fatigatis fratribus supra consuetudinem oportet quidquam adiungi, annuente et permittente priore, et non quolibet praesumente, hoc ipsum fieri liceat.

 XV. Coloro che apprendono le lettere o i salmi, diano ascolto a quelli cui sono stati affidati per l’insegnamento: costoro dovranno essere rimproverati per la negligenza degli alunni, oppure lodati per le loro conoscenze e il loro impegno. Inoltre se l’insegnante deve uscire e non bada a delegare (un sostituto), colui a cui è capitato si rechi dal Padre affinché deleghi chi lo deve istruire in sostituzione dell’assente. Al suo rientro (l’allievo) torni col proprio maestro.

XVI. Durante tutto l’anno, all’ora del pranzo, coloro che quotidianamente imparano i salmi, li recitino come d’abitudine alla prima tavola dei fratelli. Chi ha trascurato di impararli a memoria e non li recita, neanche mangi fino all’ora del pasto del giorno seguente.

XVII. A nessuno sia permesso prendere oltre la razione consentita di cibo o bevande, se non col permesso del superiore: a cui spetta la facoltà di stabilire e di fissare (le razioni): così come se fosse opportuno aggiungere qualcosa oltre al normale ai fratelli stanchi per un lavoro faticoso, sia permesso di farlo col l’assenso e il permesso del superiore, e non secondo l’arbitrio di chiunque.

XVIII. Reficientes cum gratiarum actione et timore Dei lectiones audiamus. Non cum contentione, et murmuratione, et indignatione, et clamosis vocibus, et strepitu pedum, et sono vasorum, donum Dei, sed cum charitate et quiete, et dulcissimo disciplinae freno sumamus: metuentes Israelitarum exempla carnalium (Num. XI) , quibus manducantibus ad saturitatem angelorum panem (Psal. LXXVII) , et coturnicum carnes usque ad nauseam, ore repleto murmurantibus ira Dei ad exterminandum dirigitur. (0954D)

XIX. Nulli fratrum liceat vel pomum, vel quodcunque olerum ad condimentum, vel aliud aliquid, ad usus suos quasi peculiari apparatu in mensam ad manducandum deferre: ne parvissima occasione aut rancor inter fratres de iniustitia aut horrendus aditus peculiaris aperiatur studii; sed quaecunque harum rerum donante Deo a quolibet inventa fuerint, cellario fideliter contradantur, ut ipso distribuente, vel per menses singulos, vel prout cuique opus fuerit, ministrentur. (0955A)

XX. Nullus praesumere audeat de ea mensa in qua comedere scriptus est, transire ad aliam; nec liceat cuiquam alterum ad se de alia mensa venientem ad manducandum suscipere: sed unusquisque in mensa deputata comedat; ita ut si in mensa maior pars fratrum absens fuerit, residui usque ad tres in numero ad suam sedeant. Infra autem hunc numerum remanentes in alia mensa comedant, secundum ordinem deputatum.

XVIII. Mentre pranziamo ascoltiamo le letture con rendimento di grazia e con timore di Dio. Consumiamo il dono di Dio con carità e pace e con la dolcissima moderazione della disciplina, e non con proteste, mormorazioni, indignazioni, voci con grida, frastuono di piedi e rumore di stoviglie: temiamo l’esempio degli Israeliti secondo la carne (Nm 11, 31-33), i quali dopo aver mangiato a sazietà il pane degli angeli (Sal 77, 24-31) e la carne delle quaglie fino alla nausea, mormorarono con la bocca piena e si attirarono l’ira di Dio fino ad essere sterminati.

XIX. A nessun fratello sia permesso portare a tavola per sé e per suo gusto un frutto, una qualche verdura, un condimento o qualunque altro cibo per mangiarlo: e ciò affinché non sorga, da questa piccolissima occasione, del rancore tra fratelli per questa ingiustizia, oppure non trovi un’orrenda occasione la propensione per la proprietà: ma se qualcuno dovesse trovare, per dono di Dio, una di queste cose, la consegni fedelmente al cellerario, affinché lo stesso la distribuisca e la serva a tavola durante i singoli pasti oppure la dia a chi ne ha bisogno.

XX. Nessuno osi pensare di passare dalla tavola in cui è stabilito che mangi ad un’altra: e neppure ad alcuno sia permesso di accogliere a mangiare un altro che venga da un'altra tavola: ma ognuno mangi alla tavola a lui destinata; così che se fosse assente dalla tavola la maggior parte dei fratelli, i rimanenti siedano alla propria tavola finché rimangono in tre. Quelli che rimangono sotto questo numero mangino ad un’altra tavola, secondo la disposizione indicata.

XXI. Nulli liceat pincernarum calicem sic implere, ut transfundatur. (0955B) Sed nec cuiquam liceat, ut si ei ab infrunito ministro transfundens oblatus fuerit, accipere: sed cum moderatione implere debet, et competenter: dicente Apostolo: Omnia vestra honeste et secundum ordinem fiant (I Cor. XIV) .

XXII. In omnibus obsequiis et ministeriis, in quibus fratres iuniores sibi vicissim succedunt, unusquisque bona voluntate susceptam hebdomadam vicis suae in quolibet ministerio hilariter absque murmuratione cum gratia Dei impleat. Quod si ita contingat ut is qui suscepit quodlibet obsequium, in alia utilitate, vel itinere, aut necessitate infirmitatis occupetur, vicem eius qui in loco post ipsum in ordine esse videtur adimpleat, et si defuerit, tertius, sive quartus et quintus ab eo praesens et vacans inventus fuerit, eius obsequium repraesentet: ut ordo ministerii dispositus, quod charitatis et devotionis amore exhibetur mutuo, conservatus nullo modo perturbetur. (0955C)

XXIII. Si in ipso iuniorum ordine, qui sibi in ministeriis singulis per vices succedunt, talis forsitan persona in ordine misceatur, qui iudicio senioris debeat a vice ministerii removeri, nullus eum audeat provocare; nec ei per iocum stimulum suspicionis et confusionis impingat.

 XXI. Non sia consentito a nessun coppiere di riempire così tanto il calice fino a farlo traboccare. Ma neppure sia permesso ad alcuno di prenderlo se gli venisse offerto traboccante da un avventato coppiere: (il calice) deve invece essere riempito con cautela e in modo conveniente: come dice l’Apostolo: «Tutto però avvenga decorosamente e con ordine» (1 Cor 14,40).

XXII. In tutte le mansioni e i servizi, nei quali si alternano a vicenda i fratelli giovani, ciascuno accetti con buona volontà il suo turno settimanale ed esegua con l’aiuto di Dio qualunque servizio gli venga assegnato con gioia e senza mormorare. Se dovesse succedere che colui a cui è assegnato un qualunque servizio, fosse impegnato in un’altra occupazione, oppure in viaggio o costretto da un’infermità, lo sostituisca colui che occupa il posto dopo di lui nell’ordine (della comunità), e se costui non ci fosse, gli subentri il terzo oppure il quarto o il quinto che è presente e che è disponibile: in modo che, se si mantiene l’ordine prestabilito dei servizi, offerti nel mutuo amore della carità e del rispetto, questo non sarà mai sconvolto.

XXIII. Se nello stesso rango dei giovani, che si danno il cambio alternativamente nei vari servizi, si fosse forse unito qualcuno che a giudizio dell’anziano debba essere rimosso dal turno di servizio, nessuno ardisca di provocarlo; e neppure di colpirlo col sospetto e di farlo vergognare.

XXIV. Nulli liceat de cellario quidquam, vel de quacunque artificum officina, vel ferramentum, vel quamcunque rem, quae singulis fratribus ad custodiendum assignata est, praesumere pro suo arbitrio: nisi forte aut tanta causa absentiae aut infirmitatis eius, cui qualibet parte cura commissa est, coarctaverit, ut, iubente abbate, aut certe ipso permittente, cui assignatum est, ab alio contingatur. (0955D)

XXV. Hi quoque, quibus in singulis rebus custodia commissa est, convenienti devotione et charissima humilitate, quae necessaria sunt, sine mora et fastidio iubente seniore ministrent: nec per superbam inflationem differendo, occasiones faciant querelarum, per quas murmuratio contra eorum laborem qui nobis in assignatis rebus charitate deserviunt non debet excitari.

XXVI. Nulli liceat tam in cellario quam in singulis officinis artificum improba et importuna absque senioris iussu audacia introire: quia et communem utilitatem valde impedit haec praesumptio, et ipsis artificibus rancorem animorum ex superflua importunitate impingit.

 XXIV. A nessuno sia permesso impossessarsi a suo piacimento di qualcosa dalla dispensa o dai laboratori degli artigiani, o di attrezzi o di qualunque cosa che è stata assegnata in custodia ai vari fratelli: a meno che, a causa della prolungata assenza o della malattia di colui a cui era stata affidata la custodia dell’oggetto, non si sia costretti ad affidare ad un altro ciò che era stato consegnato al fratello, con l’ordine o per lo meno col permesso dell’abate.

XXV. Coloro a cui è stata affidata la custodia dei vari oggetti, consegnino col permesso dell’anziano ciò che è necessario, con opportuna tenerezza e amabilissima carità e senza indugio ed arroganza: e neppure, gonfi di orgoglio, creino occasioni per lamentele facendo aspettare (i fratelli), in modo che non si provochi una mormorazione in cambio della fatica di coloro che sono a nostra disposizione con carità nelle funzioni affidate loro.

XXVI. A nessuno sia permesso entrare senza il permesso dell’anziano, sia nella dispensa che nei vari laboratori artigiani, con una spudorata e inopportuna audacia: poiché questa presunzione danneggia molto l’utilità comune e suscita un’animosità di spirito negli stessi artigiani, a causa della sua superflua importunità.

XXVII. Nulli liceat vel vestimentum, vel calceamentum, aut tabulas, vel cuiuscunque rei parvissimae tam novum, quam vetus quidquam, quod alii fratri datum fuerit, prava praesumptione contingere ad utendum. (0956A) Nec inter se fratribus liceat, ut id quod de communi quisquam acceperit, nisi permissu prioris, cum alio fratre, quasi peculiari amore mutuare: ne hac occasione nascatur amor illicitus. Sed unusquisque, quod ei charitatis distributione datur, hoc libens et bona voluntate accipiat, et ad utendum delectetur habere.

XXVIII. Vestimenta vel lectualia nullus sibi lavare audeat, absque oratione et permissu prioris.

XXIX. Nullus fratrum audeat tonsurari sine oratione abbatis; nec alia tonsura quisquam, nisi nobis solita, tonsurari affectet: exceptis infirmis, quos dictante medico pro humore contrario pressius forsitan expedit tonsurari. (0956B)

XXVII. A nessuno sia permesso prendere con cattiva presunzione e per uso proprio né un abito, né una calzatura, né una tavoletta, né qualunque altra pur piccola cosa, sia nuova che vecchia. E neppure sia concesso ai fratelli scambiarsi qualcosa che hanno preso dai beni comuni, come se ci fosse un amore personale, a meno che non ci sia il permesso del superiore: e ciò affinché da questa occasione non nasca un amore illecito. Bensì ciascuno riceva volentieri e con buona volontà ciò che viene distribuito con carità e sia contento di poterne farne uso.

XXVIII. Nessuno ardisca di lavarsi gli abiti o la fornitura del letto senza la benedizione e il permesso del superiore.

XXIX. Nessun fratello osi farsi tonsurare senza la benedizione dell’abate: e neppure pretenda di farsi tonsurare con una qualche tonsura, se non quella a noi solita: eccetto i malati che forse devono essere tonsurati in modo più semplice, su parere del medico, a causa del loro malessere.

XXX. Si quis invenerit, quodcunque illud est, quod alter frater perdidit, vel intra cellam, vel foris, non apud se uno die, vel, si possibile est, una hora retineat: sed in loco deputato quod invenerit ponat; et qui perdidit in eo loco requirat: ut non patiatur errorem et laborem qui perdidit quaerendi per singulos.

XXXI. Nulli liceat ad discendam qualemcunque artem absque oratione senioris, vel cui ab eo ordinandi et disponendi concessa est potestas, suo ausu praesumere; nisi hi tantum qui in singulis artibus prioris iudicio suo ordine cum orationis gratia deputantur. Sed neque ad meditandas litteras, vel psalmos, aut lectiones quisquam ex sua quasi potestate praesumat; et praebendum spiritali bono superbiae malum, et dissolutae voluntatis arbitrium, et peculiare studium operetur. (0956C) Sed si quis per bonam voluntatem qualemcunque artem terrenam, vel in spiritalibus rebus super id quod a nobis quotidie traditur, discere concupiscit, charissima humilitate sibi concedendum a priore exspectet. Et si ei concessum fuerit, accepta oratione sic quod cupit incipiat. Cui etsi denegatum fuerit, quia forte ei non expedit, gaudens, et non tristis permaneat. Sed nec cuiquam liceat absque prioris notitia et iussione alii litteras vel qualemlibet artem occulte et quasi furtim ostendere. Quod si quis praesumpserit, geminae culpae, hoc est, et furti et superbiae sine dubio subiacebit. (0956D)

XXX. Se qualcuno trova una qualunque cosa che è stata persa da un altro fratello, sia nel monastero che fuori, non la tenga per se né un giorno e neppure un’ora, se possibile: bensì riponga ciò che ha trovato in un luogo stabilito; e chi l’ha perso cerchi in quel posto: in modo che chi ha perso qualcosa non soffra per la distrazione e per la fatica di chiedere a tutti.

XXXI. A nessuno sia permesso di apprendere un qualunque mestiere, usandolo presuntuosamente per sé, senza la benedizione dell’anziano o di colui a cui è accordata la facoltà di pianificare e di decidere; se non quelli che sono stati delegati ai vari mestieri secondo il giudizio del superiore, dietro suo ordine e con la sua benedizione. Ma che neppure qualcuno abbia la presunzione di imparare a leggere e scrivere, o di studiare salmi o letture come se fosse in suo potere (deciderlo); con la pretesa di un bene spirituale si compie il male dell’orgoglio, l’arbitrio di una volontà dissoluta e lo zelo personale. Ma se qualcuno con retta volontà desidera apprendere un qualunque mestiere secolare oppure essere formato nelle cose spirituali in aggiunta a quelle da noi offerte tutti i giorni, aspetti con molta chiara umiltà che gli sia concesso dal superiore. E, se gli sarà concesso, ricevuta la benedizione del superiore, intraprenda ciò che desidera. Anche se gli fosse stato negato, poiché forse non gli giova, rimanga nella gioia e non si intristisca. Ma che nessuno si permetta di insegnare ad altri a leggere e scrivere o un qualunque altro mestiere, di nascosto e come segretamente, senza che il superiore lo sappia e lo comandi. Che, se qualcuno avesse questa presunzione, sia considerato senza dubbio colpevole di una doppia colpa e cioè di inganno e di superbia.

XXXII. Magnopere autem ab omnibus est cavendum ne aut in pistrino, aut in quacunque manuum operatione, aliquis fratrum pigre et non inter primos occurrat.

XXXIII. Nam adhortatio laborandi, quae hactenus cum tanto temperamento a nobis charitati vestrae insinuata est, ab illa apostolica beati Pauli (Ephes. IV) instantia tantum est debilitata et remissa, quantum est et differentia personarum. Cum ille nobis iubeat hactenus manibus laborare, ut habeamus unde tribuere possimus necessitatem patienti: nos diximus, ut vel quod nobis sufficiat laboremus. (0957A) Ille dicit, seipsum in fame et siti, in frigore et nuditate nocte et die suis manibus laborasse, ut sibi et qui cum eo erant necessaria non deessent (II Cor. XI; I Thess. II; II Thess. III) : nos econtra duplicia habentes in nostris usibus vestimenta et calceamenta, et quotidiani victus de domo Dei ad saturitatem plenissimum apparatum, hortamur ut otium non ametis, sed per sincerum unanimitatis consensum unusquisque ut praevalet, sic laboret. (0957B) Ille praecepit: Qui non laborat, non manducet (II Thess. III) ; nos fragilitatem nostram in vobis pensantes, nulli vestrum, qui hactenus subdola et lubrica voluntate laborare fideliter distulistis, de necessariis rebus a fidelium fratrum ordine quidquam subtraximus: patienter hactenus tolerantes, ut non vinceremur a malo, sed vinceremus malum in bono (Rom. XII) .

 XXXII. Inoltre tutti, con ogni cura, badino a che che ogni fratello non si presenti al mulino o a qualunque lavoro manuale pigramente e non tra i primi.

XXXIII. Infatti l’esortazione al lavoro, che fino a questo punto noi abbiamo comunicato alla vostra carità con tanta moderazione, è così tanto moderata e tranquilla nei confronti di quella del beato Apostolo Paolo (Ef 4,28), quanto è grande la differenza tra lui e le nostre persone. Sebbene lui ci comandi di lavorare con le mani fintanto che ne abbiamo (abbastanza) per poter sopperire alla necessità di chi ha bisogno, noi diciamo di lavorare per quanto basta (solo) a noi. Egli dice di aver lavorato con le sue mani, con fame e sete, nel freddo e nella nudità, di giorno e di notte, per fare in modo che lui e chi era con lui non mancassero delle cose necessarie (2 Cor 11,27; 1 Ts 2,9; 2 Ts 3,8): noi invece che abbiamo due vestiti e due calzature per i nostri usi e, per dono di Dio, vitto quotidiano preparato abbondantemente fino alla sazietà, vi esortiamo a non amare l’ozio, ma a lavorare ognuno secondo il suo vigore. Lui (Paolo) ci ha dato questa regola: «Chi non vuole lavorare, neppure mangi» (2 Ts 3,10); noi, pensando a voi nella nostra debolezza, non abbiamo mai fatto mancare le cose necessarie a nessuno di voi che, con ambigua e falsa volontà, ha rinviato fino qua di lavorare fedelmente, in confronto al gruppo dei fratelli fedeli: abbiamo sopportato con pazienza fino a questo punto per non lasciarci vincere dal male, ma per vincere il male con il bene (Rm 12,21).

XXXIV. Hoc scientes, fratres, quia otiosus corpore monachus mente a sordidis cogitationibus nunquam esse poterit otiosus, dicente Salomone: In desideriis est omnis otiosus (Eccli. XXXIII) . Et iterum: Multa mala excogitat otiositas. Abiecto ergo a se, qui hucusque talis fuit, hoc vitio, promptus ad omne opus accurrat: quia scriptum est: Non oderis laboriosa opera, et rusticationem ab Altissimo creatam (Eccli. VII) , ut donante Domino de propriis laboribus, et rebus quotidianis et necessariis abundemus, et his quos amor spiritalis ad visitandos nos invitat, possimus convenienti mediocritate occurrere: aut quos gravis urget necessitas, debito ministerio valeamus de proprio labore servire, quia Dominum Redemptorem nostrum, Beatius esse dare quam accipere (Act. XX) , certum est praecepisse. (0957C)

XXXV. Euntes in qualecunque opus, ferramenta necessaria is qui inter ipsos vadit prior a custode ferramentorum mane annumerata suscipiat, et uni de minoribus, ex his qui cum eo ituri sunt, quem ad hoc idoneum viderit custodienda assignet: quo opere completo ab ipso sollicite ipse recipiat, et custodi contradat; ut nihil depereat oblivione solita et negligentia plurimorum.

XXXIV. Fratelli, sapendo che un monaco col corpo ozioso non può mai avere la mente libera da pensieri dissoluti, come dice Salomone: «Perché l’ozio insegna molte cose cattive» (Pr 13, 4 Vetus L.). E di nuovo: «l’ozio insegna molte cose cattive» (Sir 33,29). Allontanato dunque da sé questo vizio, se fin qui lo avesse avuto, corra prontamente a qualunque lavoro: poiché sta scritto: «Non disprezzare il lavoro faticoso, in particolare l’agricoltura che Dio ha istituito. » (Sir 7,15), in modo che abbonderemo delle cose che ci necessitano ogni giorno, grazie a Dio e col nostro lavoro, e possiamo assistere con conveniente moderazione quelli che sono chiamati a visitarci con amore spirituale: oppure, per mezzo del nostro lavoro, siamo capaci di servire con doveroso zelo coloro che sono pressati da una grave necessità, poiché il nostro Signore Redentore ci ha insegnato con certezza che: «Si è più beati nel dare che nel ricevere!» (At 20,35).

XXXV. Al mattino, quando i fratelli vanno ad un qualunque lavoro, il più anziano tra loro prenda dal custode degli attrezzi gli arnesi necessari e (da lui) conteggiati e li affidi in custodia ad uno dei giovani che verrà con lui e che ritenga idoneo a ciò: finito il lavoro glieli ritiri subito e li consegni al custode; e ciò affinché nulla vada perso a causa dell’abituale smemoratezza e della negligenza di quando si è in tanti.

XXXVI. Si quis alterum in quacunque parte viderit illicitum quidquam vel sermone vel opere facientem, et priori distulerit publicare, cognoscat se esse nutritorem peccati, et per omnia aequalem peccanti. (0957D) Et quia et animae suae et illi est quem tegit durissimus inimicus, ex hoc apud Deum, qui mala odit, et apud cunctam fraternitatem exsecrabilis et infidelis habebitur: quia per abundantiam malitiae noluit prodere, ut corrigere potuisset, errantem; et odio disciplinae dilexit malitiam, et adstitit omni viae non bonae (Psal. XXXV) .

XXXVII. Propterea cavenda est omnibus nobis ioci et risus immoderata luxuria, per quam plerumque amarissima inter fratres nascuntur scandala. Nec debet ex hac re occasio discordiae provenire, per quam etsi non nasceretur litigium, cavendus tamen nobis erat ad aedificationem sermo non pertinens. Et scientes quia et de otioso sermone ratio Domino est reddenda. (0958A) Nam risum supra modum quis nesciat indisciplinationis et levitatis esse ianuam, per quam perniciosos cibos miserae animae diabolus subtiliter subministrat?

 XXXVI. Se qualche fratello vedesse in qualunque luogo un altro fratello fare del male in parole o in opere e tralasciasse di comunicarlo al superiore, sappia di essere uno che favorisce il peccato e di essere in tutto uguale al peccatore. E poiché colui che occulta (il fratello peccatore) è un pessimo nemico sia della propria anima che di lui, a motivo di ciò sarà considerato spregevole ed infedele sia da Dio, che odia il male, sia da tutta la comunità: poiché non ha fatto uscire allo scoperto il peccatore, al fine di poterlo correggere, a causa della sua grande malizia: odiando la disciplina ha abbracciato la malignità e «si ostina su vie non buone» (Sal 35,5).

XXXVII. Dobbiamo dunque tutti noi stare attenti a non scherzare e ridere con smodata intemperanza, dalla quale scaturiscono il più delle volte gravissime occasioni di peccato tra i fratelli. E da ciò non deve neppure avere origine un motivo di discordia e anche se non dovesse nascere un litigio, tuttavia dobbiamo guardarci da discorsi che non tendono all’edificazione. Poiché sappiamo che dovremo rendere ragione a Dio di ogni futile parola. Infatti chi non sa che che il riso esagerato è la porta dell’indisciplina e della leggerezza, attraverso cui il diavolo somministra cibi avvelenati alla bisognosa anima?

XXXVIII. Si unus provocatus ab altero contra vetitum, respondens ad contentionem causam perduxerit, nullus se in eorum contentione, id est in aliena causa permisceat: ne inter fratres quasi diversarum partium studia litigantium nutriantur; nisi forte is senior, qui inter eos discordiam mitigando pacis verba cum moderatione et disciplina et sincera fide interserat. (0958B)

XXXIX. Nullus praesumat in qualibuscunque causis alienis, sive parentum, sive carnalium, vel qualibuscunque mundanis occasionibus se miscere praeter iussionem prioris: quem plerumque pauperum et oppressorum lacrymae permovent, ut aut apud iudices, aut apud quos necessarium fuerit, precator accedat. Nec amplius quam iubetur vel sermonem audet directus praesumere. Scriptum est enim, ut nullus militans Deo implicet se negotiis saecularibus: ut illi placeat cui se probavit (II Tim. II) . Et si necessaria, hoc est monasterii negotia, quae nobis valde onerosa sunt, fugere cupimus et vitare, quanto magis aliena et quae extra monasterii utilitatem sunt, abhorrere debemus et fugere?

XXXVIII. Se qualcuno, a dispetto del divieto, risponde a chi lo provoca e induce un pretesto di litigio, nessuno si intrometta nel loro litigio, dato che è una questione altrui: affinché non si alimentino tra i fratelli come delle rivalità tra le diverse fazioni dei litiganti; a meno che non sia un anziano che, placando la discordia tra di loro, inserisca parole di pace con moderazione, disciplina e sincera fede.

XXXIX. Nessuno osi immischiarsi in una qualunque causa esterna (al monastero), inerente sia ai genitori, sia ai parenti e a qualsiasi motivo del mondo, senza l’ordine del superiore: di solito le lacrime dei poveri e degli oppressi impietosiscono (il fratello) fino al punto di recarsi come intercessore presso i giudici o presso chiunque sarà necessario. Né presuma di rivolgersi( a loro) in modo più ampio di quanto non gli è stato ordinato, neanche con le parole. Infatti sta scritto che: «Nessuno, quando presta servizio militare (a Dio), si lascia prendere dalle faccende della vita comune, se vuol piacere a colui che lo ha arruolato» (2 Tm 2,4). E se desideriamo fuggire ed evitare gli affari imprescindibili, cioè quelli del monastero, che ci sono veramente onerosi per noi, quanto più dobbiamo detestare e fuggire quelli altrui e che non riguardano l’utilità del monastero?

XL. Nullus vestrum contra rusticorum rabiem et pravos excessus, quos plerumque contra nos diabolo armante exercent, propria se audeat virtute, aut brachio humano repugnante defendere, cum noster defensor solus Deus sit, et patrocinium beatorum apostolorum atque omnium sanctorum Dei. (0958C)

XLI. Regulae quoque Patrum ideo nobis assidue leguntur, ut eorum sanctis exhortationibus interiorem accommodantes auditum, et disciplinae concipiamus amorem dulcissimum, et Domino per omnia adiuvante vitae ipsorum exempla sequamur. Propter quod festinandum nobis est, ut a nostris mentibus tepor excludatur inolitus. Nam et haec quae vobis per singula praesenti loquimur scriptura, non in sugillatione sanctorum et beatissimorum Patrum regulae ausu temerario ad vos proferenda praesumpsimus; sed ea tantum specialiter ex eorum constitutionibus vobis litteris ingerenda curavimus. (0958D) Plenitudo autem sanctae conversationis, et spiritalis vitae perfecta doctrina in eorum sanctorum Patrum regulis nobis quotidie recitatur, quorum et probata vita divino munere et docendi est attributa auctoritas.

 

Deus autem omnipotens, qui pacis auctor est, qui solus potest facere unanimes habitare in domo, aptet vos omnes ad faciendam voluntatem suam:

faciens in nobis quod placeat coram se per Iesum Christum Dominum nostrum;

et huius adhortationis et commonitionis semen in vestro corde per gratiam sancti Spiritus plantet et foveat, et ad maturam bonorum operum perfectionem perducat, Amen; et nobis remissionem peccatorum condonans in aeterna requie cum sua pace custodiat. Amen

 

 XL. Nessuno di voi osi difendersi dalla rabbia e dagli eccessi di cattiveria dei contadini, che il più delle volte esercitano contro di noi su istigati dal diavolo, per mezzo della propria forza o combattendo con braccio umano; infatti il nostro unico difensore sia Dio, col sostegno dei beati Apostoli e di tutti i santi di Dio.

XLI. Perciò si leggano assiduamente le regole dei Padri affinché, adeguando il nostro udito interiore alle loro sante esortazioni, concepiamo un dolcissimo amore per la disciplina e seguiamo i loro esempi di vita, con l’aiuto del Signore in ogni cosa. Per questo motivo dobbiamo affrettarci ad allontanare dalle nostre menti la tiepidezza che si è sviluppata. Infatti anche queste cose di cui vi abbiamo parlato direttamente con scritti particolari (per ogni argomento), non abbiamo avuto la presunzione di esporle a voi in modo temerario per beffare le regole dei santi e beatissimi Padri; ma ci siamo preoccupati di ripetervi per iscritto in particolare soltanto quelle cose tratte dal loro ordinamento. Inoltre tutti i giorni ci viene letta la pienezza della santa (vita di) conversione e la perfetta dottrina della vita spirituale nelle regole di questi santi Padri, la cui vita, per dono divino, è degna di approvazione e ai quali è affidata l’autorità di insegnare.

(In alcuni manoscritti questo finale viene indicato come capitolo 42. Ndt.)

Il Dio onnipotente, che è autore della pace, e che Lui solo può fare abitare nella casa coloro che sono unanimi, renda tutti voi atti a compiere la sua volontà:

 facendo in noi ciò che è gradito davanti a Lui per mezzo di Gesù Cristo nostro Signore:

Egli pianti e coltivi nel vostro cuore il seme di questa esortazione e istruzione, con la grazia della Spirito Santo, e la conduca alla piena maturità delle buone opere, Amen; e ci custodisca per il riposo eterno con la sua pace, donandoci la remissione dei peccati. Amen.

 

 


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22 giugno 2014          a cura di Alberto "da Cormano" Grazie dei suggerimenti alberto@ora-et-labora.net