REGULA PATRIS NOSTRI PACHOMII HOMINIS DEI, Qui fundavit conversationem coenobiorum a principio per mandatum Dei. PRAECEPTA AC LEGES S. P. N. PACHOMII. [0083] |
Precetti e Leggi del nostro padre Pacomio
sulle sei preghiere della sera e sulla sinassi delle sei
preghiere che si tiene nelle
singole case |
(Estratto da "Patrologia Latina Database" - Migne) |
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De sex
orationibus vespertinis, et de collecta quae per singulas domos fit sex
orationum.
CLXXXIII. Si quis absque conscientia duorum ierit ad alteram domum, vel
alterius domus fratrem, codicem legendum mutuum postulare [Al.
postulaverit], vel quodlibet aliud, et in hoc inventus fuerit,
monasterii ordine increpabitur.
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1.
Il preposito della casa e il secondo dovranno intrecciare venticinque
bracciate di foglie di palma perché anche gli altri lavorino sul loro
esempio. E se non saranno presenti, colui che presiede al loro posto si
applicherà a questo lavoro e in questa stessa misura. 2.
Vengano alla sinassi dopo esser stati chiamati e nessuno uscirà dalla
cella prima che siano chiamati. Se qualcuno trasgredisce questi
precetti, soggiacerà al solito rimprovero 3.
Non si spingano i fratelli a lavorare di più, ma un'equilibrata fatica
inciti tutti a lavorare e vi sia fra loro pace e concordia; si
sottomettano volentieri ai superiori, stiano al loro posto sia quando
sono seduti che quando camminano o stanno in piedi, e gareggino
vicendevolmente in umiltà. 4.
Se sarà stato compiuto qualche peccato, i padri dei monasteri potranno
correggerlo e stabilire che cosa si debba fare. 5.
Ma il preposito alla casa e chi è secondo dopo di lui avranno solamente
il diritto di costringere i fratelli a sottomettersi alla penitenza per
i singoli peccati
o nella
sinassi della casa o nella sinassi maggiore, quella cioè di tutti i
fratelli. 6.
Se un preposito è in viaggio, chi è secondo prenderà il suo posto sia
per ricevere la penitenza dei fratelli, sia per qualunque altra cosa
necessaria alla casa. 7.
Se uno, all'insaputa del preposito e del suo secondo, sarà andato in
un'altra casa o da un fratello di un'altra casa per chiedergli in
prestito un codice o qualche altra cosa e in questo sarà trovato
colpevole, sarà punito secondo le norme del monastero. 8.
Chi vuole vivere senza macchia e senza disprezzo nella casa a cui è
stato assegnato, dovrà osservare davanti a Dio tutto ciò che è stato
ordinato. 9.
Qualunque cosa occorra sia nel monastero che nei campi, se il preposito
della casa è occupato, vi provveda il secondo. 10.
È una grande gioia recitare le sei preghiere della sera sul modello
della sinassi maggiore, nella quale tutti i fratelli sono riuniti
insieme e le si recita così facilmente che non comportano fatica alcuna
e non accade che la fatica ingeneri tedio. 11.
Se uno viene da fuori ed è stanco per il caldo e gli altri fratelli
stanno recitando le preghiere, se non può andare, non vi sarà
costretto. 12.
Quando i prepositi delle case istruiranno i fratelli sul modo di vivere
la vita santa, nessuno sarà assente se non per gravissimi motivi. 13.
I superiori che sono inviati all'esterno con i fratelli, finché
resteranno fuori, avranno il potere dei prepositi e regoleranno ogni
cosa secondo il loro arbitrio. E nei giorni fissati istruiranno i
fratelli e, se tra loro nasce una qualche contesa, i superiori per
diritto ascolteranno e giudicheranno la questione e riprenderanno il
colpevole affinché, su loro ordine, facciano subito la pace con tutto il
cuore. 14.
Se uno dei fratelli proverà rancore contro il preposito della sua casa,
o se il preposito stesso avrà qualche motivo di lamentela contro un
fratello, dei fratelli di provata virtù e fedeltà
dovranno ascoltarli e operare un giudizio. Se però il padre del
monastero è assente o si è recato altrove, in un primo tempo lo
aspetteranno. Se poi vedranno che rimane fuori troppo a lungo, allora
ascolteranno il preposito e il fratello perché non accada che,
sospendendo il giudizio, ne nasca una tristezza ancora più grande. Il
preposito e il fratello che gli è sottomesso, come pure quelli che li
ascoltano, facciano ogni cosa nel timore di Dio e non offrano occasione
di discordia in cosa alcuna.
15.
A proposito delle vesti. Se uno ne avrà di più rispetto a quelle
prescritte, le consegnerà senza aspettare il richiamo del superiore al
custode del guardaroba e non potrà entrarvi né richiederle, ma saranno a
disposizione del preposito e di colui che gli è secondo.
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28 aprile 2015 a cura
di Alberto "da Cormano"
alberto@ora-et-labora.net