Regola dei Canonici del Concilio di
Aquisgrana
Elenco dei capitoli
Tradotto dal testo latino completo di riferimenti conciliari e patristici contenuto in
"Le Regole di Crodegango" - Ed.
Routledge - Gruppo Taylor & Francis 2017
Iniziano i capitoli |
|
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I. |
Isidoro riguardo al taglio di capelli. (De
Ecclesiasticus officiis Lib. II, cap. 4; PL 83, 779-80) |
II. |
Lo stesso per i portieri. (ibid. cap. 15;
PL 83, 794) |
III. |
Lo stesso riguardo ai lettori, (ibid.
cap. 11; PL 83, 791-2) |
IV. |
Lo stesso per gli esorcisti, (ibid. cap.
13; PL 83, 792-3) |
V. |
Lo stesso per gli accoliti. (ibid. cap.
14; PL 83, 793-1) |
VI. |
Lo stesso vale per i suddiaconi. (ibid.
cap. 10; PL 83, 790-91) |
VII. |
Lo stesso riguardo ai diaconi, (ibid.
cap. 8; PL 83, 788-90) |
VIII. |
Lo stesso per i presbiteri. (ibid. cap.
7; PL 83, 787-8) |
VIIII. |
Lo stesso riguardo ai sacerdoti, (ibid.
cap. 5; PL 83, 780-86) |
X. |
Estratto dall'epistola di Girolamo a Tito
riguardante i vescovi. (PL 26, 561-9, passim ) |
XI. |
Lo stesso a Oceano riguardo ai vescovi.
(Epistola 69; PL 22, 662-4) |
XII. |
Agostino riguardo ai Pastori. (Sermo 46;
PL 38, 270-87, passim) |
XIII. |
Gregorio, riguardo ai pastori delle anime, quali
devono essere scelti nella Chiesa. (Taio, Sententiarum Lib. II,
cap. 32; PL 80, 821-3) |
XIIII. |
Lo stesso, che gli indegni e gli incolti non
presumano di accostarsi all'insegnamento pastorale. (ibid. cap.
37; PL 80, 832-4) |
XV. |
Ancora Isidoro riguardo a superiori indegni.
(Isidoro,
Sententiarum Lib. III, cap. 34; PL 83, 706-7) |
XVI. |
Lo stesso riguardo a prepositi non istruiti,
(ibid. cap. 35; PL 83, 707) |
XVII. |
Gregorio parla di coloro che sono in grado di
trarre vantaggio dal governo, ma si ritirano dallo stesso incarico a
causa della propria tranquillità. (Taio Sententiarum Lib. II,
cap. 41; PL 80, 839-41) |
XVIII. |
Ancora Isidoro riguardo ai superiori della
chiesa.
(Isidoro, Sententiarum Lib. II, cap. 33; PL |
XVIIII. |
83, 705-6) Di Prospero perché i sacerdoti possono
diventare partecipi della santa vita contemplativa. (Giuliano Pomerio,
De Vita Contemplativa Lib. I, cap. 13; PL 59, 429-30 -
erroneamente attribuita a Prospero) |
XX. |
Isidoro sull'insegnamento e sugli esempi dei
prepositi.
(= RL 60; Sententiarum Lib. III, cap. 36; PL 83, 707-8) |
XXI. |
Gregorio sull'umiltà dei prepositi.
(Taio,
Sententiarum Lib. II, cap. 34; PL 80, 827) |
XXII. |
Isidoro sull'umiltà dei prepositi.
(Sententiarum
Lib. III, cap. 42; PL 83, 711) |
XXIII. |
Lo stesso riguardo alla discrezionalità della
dottrina. (= RL 83; ibid. cap. 43; PL 83, 711-13) |
XXIIII. |
Gregorio, come i prelati debbano insegnare le
loro materie e provvedere a se stessi con una discreta accortezza.
(Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 35; PL 80, 827-9) |
XXV. |
Isidoro sul silenzio dei dottori.
(
Sententiarum Lib. III, cap. 44; PL 83, 713) |
XXVI. |
Di Prospero, perché non giova a nulla vivere bene al
sacerdote se non accusa in silenzio chi vive male.
(Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. I, cap. 20; PL 59, 434-5) |
XXVII. |
Gregorio sui pastori che non camminano
correttamente.
(Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 39; PL 80, 833-9) |
XXVIII. |
Di Prospero sulla disattenzione del sacerdote, il
quale, agendo contrariamente alla sua dottrina, non riesce a colmare la
persona di cose dotte. (Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. I,
cap. 15; PL 59, 430-31) |
XXVIIII. |
Ancora Isidoro riguardo a chi insegna bene e
vive male.
( Sententiarum Lib. III, cap. 37; PL 83, 708) |
XXX. |
Lo stesso riguardo agli esempi di sacerdoti
malvagi, (ibid. cap. 38; PL 83, 709) |
XXXI. |
Lo stesso riguardo ai prepositi che vivono
carnalmente, (ibid. cap. 39; PL 83, 709-10) |
XXXII. |
La triste descrizione di Prospero dei preti che
vivono carnalmente. (Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. I, cap.
21; PL 59, 435-7) |
XXXIII. |
Isidoro sui preti iracondi.
(= RL 59;
Sententiarum Lib. III, cap. 40; PL 83, 710) |
XXXIIII. |
Gregorio sullo zelo nel suo dovere pastorale
verso i suoi sudditi. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 36; PL
80, 829-32) |
XXXV. |
Allo stesso modo Prospero dice che i sacerdoti
non hanno nulla di proprio, ma beni comuni della chiesa, di cui devono
rendere conto a Dio. (Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. II,
cap. 9; PL 59, 453-4) |
XXXVI. |
Ancora Isidoro riguardo alla disciplina dei
sacerdoti in coloro che peccano. ( Lib. III, cap. 46; PL 83,
714-17) |
XXXVII. |
Ancora Gregorio sul potere di legare e
sciogliere concesso ai vescovi. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap.
38; PL 80, 834-5) |
XXXVIII. |
Lo stesso vale per i vescovi che accettano
volentieri doni per l'ordinazione (ibid. cap. 40; PL 80, 839^10) |
Capitoli dei Canoni |
|
XXXVIIII. |
A proposito delle donne che si introducono
furtivamente. (Conc. Nicen. cap. iii; Mansi II, 679) |
XL. |
Dei chierici che accettano l'usura (ibid.
cap. xvii; Mansi II, 682) |
XLI. |
Dei privilegi dei presbiteri. (ibid. cap.
xviii; Mansi II, 682) |
XLII. |
Degli scomunicati, (ibid. cap. v; Mansi
II, 679) |
XLIII. |
Non è necessario trasferirsi altrove (ibid.
cap. xv; Mansi II, 681) |
XLIIII. |
Non trasferirsi da città a città.
(Conc. Calced. cap. v; Mansi VII, 375) |
XLV. |
Di coloro che non rimangono affatto nelle chiese
dove hanno progredito. (Conc. Nicen. cap. xvi; Mansi II, 682) |
XLVI. |
La genuflessione. (ibid. cap. xx; Mansi
II, 689) |
XLVII. |
Dei condannati che cercano di dirigere. (Conc.
Antiochia. cap. iv; Mansi II, 1322) |
XLVIII. |
Dei chierici condannati. (Conc. Afric. cap.
XXIX; Mansi III, 767) |
XLVIIII. |
Sull'accoglienza dei pellegrini. (Conc.
Antiochia. cap. vii; Mansi II, 1323) |
L. |
Non è consentito ad un chierico prestare
servizio nelle chiese di due città. (Conc. Calce. cap. x; Mansi, VII,
376) |
LI. |
Non è opportuno che i chierici pellegrini
esercitino il loro ministero senza raccomandazioni (ibid. cap.
xiii; Mansi VII, 377) |
LII. |
I servitori del sacro servizio non devono
partire senza un’ordinanza. (Conc. Laodicen, cap. xli; Mansi II, 581) |
LIII. |
I chierici espulsi dalla comunione non devono
essere ricevuti da un altro vescovo. (Conc. Sardicens. cap. xvi; Mansi
III, 28) |
LIV. |
Se uno scomunicato osa comunicare davanti a un
pubblico, attira su di sé la dannazione. (Conc. Cartagine. cap. XXIX;
Mansi III, 729) |
LV. |
Sul non sollecitare i chierici stranieri.
(Conc.
Sardic. cap. xviii; Mansi III, 29) |
LVI. |
Coloro che hanno letto una volta in chiesa, non
possono essere promossi da altri. (Conc. African. cap. lvii; Mansi III,
787) |
LVII. |
Se quei chierici promossi dai loro vescovi li
disprezzassero, non possono rimanere nel luogo dove vogliono restare.
(Conc. Carthag. cap. xxxi; Mansi III, 729) |
LVIII. |
Nessuno osi attirare o trattenere un estraneo,
senza il previo consenso del suo vescovo. (Decreto di Papa Leone I,
capitolo xxxix; Mansi V, 1283) |
LVIIII. |
I banchetti non devono essere affatto celebrati
nelle chiese. (Conc. africano. cap. ix; Mansi III, 725) |
LX. |
Nessuno degli ecclesiastici deve mangiare nelle
taverne. (Conc. Laodic. cap. xxiv; Mansi II, 759) |
LXI. |
Sull’avarizia (Conc. Cartagine. cap. v; Mansi
III, 711) |
LXII. |
Non solo i chierici non devono esercitare
l’usura, ma nemmeno i laici cristiani. (Decreto di Papa Leone I, cap.
iii, Mansi V, 1229) |
LXIII. |
Riguardo a coloro che evitano di mangiare carne
quando sono designati nel clero. (Conc. Anciran. cap. xiii; Mansi II,
525) |
LXIIII. |
Riguardo al certo numero di diaconi. (Conc.
Neocaesariensis cap. xiv; Mansi II, 546) |
LXV. |
Di coloro che detestano coloro che si nutrono di
carne. (Conc. Gangrensi cap. ii; Mansi II, 1106) |
LXVI. |
Di coloro che sono consacrati alle necessità dei
poveri, (ibid. cap. viii; Mansi II, 1107) |
LXVII. |
Di coloro che si inorgogliscono della propria
verginità (ibid. cap. viii; Mansi II, 1107) |
LXVIII. |
Di coloro che digiunano la domenica come se
fosse un giorno come un altro, (ibid. cap. xviii; Mansi II, 1108) |
LXVIIII. |
Di coloro che rompono i digiuni ecclesiastici
senza necessità, (ibid. cap. xix; Mansi II, 1108) |
LXX. |
Di coloro che si allontanano dal prendere la
santa comunione, e che sono scomunicati e si comunicano attraverso le
case. (Conc. Antiochia. cap. ii; Mansi II, 1321) |
LXXI. |
Di coloro che risiedono da una parrocchia ad
un’altra all’insaputa dei loro vescovi (ibid. cap. iii; Mansi II,
1322) |
LXXII. |
Di chierici e laici scomunicati. (ibid.
cap. vi; Mansi II, 1322) |
LXXIII. |
Riguardo ai vescovi e al clero che si avvicinano
all'imperatore (ibid. cap. 11; Mansi II, 1323) |
LXXIIII. |
Riguardo ai vescovi o chierici condannati e che
si avvicinano all'imperatore, (ibid. cap. xii; Mansi II, 1324) |
LXXV. |
Affinché coloro che prestano servizio nel
santuario non esercitino l'usura. (Conc. Laodic. cap. v; Mansi II, 577) |
LXXVI. |
Di coloro che devono salmeggiare nell'ambone,
cioè nel pulpito, (ibid. cap. xv; Mansi II, 578) |
LXXVII. |
Riguardo all'onore che i diaconi devono mostrare
ai presbiteri che sono sopra di loro. (ibid. cap. xx; Mansi II,
579) |
LXXVIII. |
I suddiaconi non devono benedire o conferire una
benedizione (ibid. cap. xxv; Mansi II, 579) |
LXXVIIII. |
Degli esorcisti che non sono ordinati dai
vescovi (ibid. cap. xxvi; Mansi II, 579) |
LXXX. |
Non si devono fare pasti in chiesa (ibid.
cap. xxviii; Mansi II, 579) |
LXXXI. |
Un chierico non deve passare davanti al vescovo
(ibid. cap. xlii; Mansi II, 581) |
LXXXII. |
Le donne non devono entrare nel santuario
(ibid. cap. xliv; Mansi II, 581) |
LXXXIII. |
Non è consentito ai chierici partecipare a
spettacoli osceni (ibid. cap. liv; Mansi II, 582) |
LXXXIIII. |
Non è necessario offrire offerte nelle case
(ibid. cap. lviii; Mansi II, 582) |
LXXXV. |
Di chierici e monaci che non rimangono nel loro
proposito.
(Conc. Calced. cap. vii; Mansi VII, 375) |
LXXXVI. |
Non è necessario che i chierici, avendo affari
gli uni contro gli altri, lascino il proprio vescovo e lo convochino
davanti ai tribunali secolari (ibid. cap. ix; Mansi VII, 375.) |
LXXXVII. |
Non è affatto appropriato che i chierici
trasmigrino (ibid. cap. xx; Mansi VII, 379) |
LXXXVIII. |
Non è consentito ai chierici dopo la morte del
loro vescovo saccheggiare le cose che gli appartengono (ibid.
cap. xxii; Mansi VII, 379) |
LXXXVIIII. |
Se un sacerdote promosso da povero, in seguito
stando nell’ordine possiede qualcosa, si sottometta all'autorità della
chiesa. (Conc. Cartagine. cap. xxxii; Mansi III, 729) |
XC. |
I chierici non entrino nelle taverne se non in
quanto stranieri. (Conc. Afric. cap. vii; Mansi III, 733) |
XCI. |
Un chierico straniero non deve essere affatto
accettato da un altro. (ibid. cap. xxi; Mansi III, 745) |
XCII. |
Il clero non deve esercitare l’usura né col
proprio nome né con quello di altri. (Decreto di Papa Leone I, capitolo
iv; Mansi V, 1229) |
XCIII. |
I chierici non devono perseguire affari
disonorevoli e guadagni vergognosi. (Decreto di papa Gelasio I, cap. xv;
Mansi VIII, 41-2) |
[Capitoli dei Padri] |
|
XCIIII. |
Estratto dalla lettera del presbitero Girolamo a
Nepotiano, riguardante la vita del clero. (Epist. 52; PL 22,
527-40, sporadicamente ) |
XCV. |
Dalla lettera dello stesso riguardante la nomina
dei chierici al presbitero Paolino. (Epistola 58; PL 22, 583-4) |
XCVI. |
Dalla lettera dello stesso a Rustico.
(Epistola 125; PL 22, 1077, 1078) |
XCVII. |
Dalla lettera dello stesso a Eliodoro, qual è la
differenza tra un monaco e un chierico. (Epistola 14; PL 22, 352) |
XCVIII. |
Dalla lettera dello [Pseudo-] stesso a Oceano,
riguardante la vita del clero. (Epist. spuria 42; PL 30, 288-92) |
XCVIIII. |
Isidoro, riguardo ai chierici, dal libro degli
uffici. (= RL 63; De Eccl. offici. Lib. II, cap. 1; PL 83, 777) |
C. |
Isidoro sulle regole dei chierici. (= RL 64;
ibid. cap. 2; PL 83, 777-9) |
CI. |
Isidoro sui generi dei chierici. (= RL 65;
ibid. cap. 3; PL 83, 777-9) |
CII. |
Gregorio, come devono essere i chierici.
(Taio,
Sententiarum Lib. II, cap. 44 init.; PL 80, 843-4) |
CIII. |
Dello stesso riguardo ai buoni sudditi formati
sotto il regime pastorale (ibid. cap . 42; PL 80, 841-2) |
CIIII. |
Isidoro, sui subordinati. ( Lib. III,
cap. 47; PL 83, 717) |
CV. |
Gregorio sui subordinati invidiosi o testardi.
(Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 43; PL 80, 842-3) |
CVI. |
Prospero, perché, secondo le parole del
profeta, coloro che hanno disprezzato il rimprovero dei sacerdoti con
volontà perversa, periranno per propria colpa. (Giuliano Pomerio, De vita
contemplativa Lib. I, cap. 22; PL 59, 437-8)
|
CVII. |
Dello stesso, riguardo a quale danno della
propria anima, da parte della Chiesa che nutre i poveri, vanno incontro
coloro che bastano a se stessi. (ibid. Lib. II, cap. 10; PL 59,
454-5) |
CVIII. |
Dello stesso, chi sono coloro che, anche con la
dipartita della propria anima, si mantengono con le risorse della
chiesa, (ibid. cap. 11; PL 59, 455) |
CVIIII. |
Dello stesso, che cosa devono fare i chierici la
cui infermità non può essere contrastata da loro stessi. (ibid.
cap. 12; PL 59, 455-6) |
CX. |
Dello stesso, quali siano le vere gioie o le
vere ricchezze e quali ostacoli portino le buone circostanze presenti
agli amatori del futuro (ibid. cap. 13; PL 59, 456-7) |
CXI. |
Dello stesso, come va inteso quanto dice
l'Apostolo: Coloro che lavorano nel santuario mangino ciò che
appartiene al santuario (ibid. cap. 14; PL 59, 457-8). |
CXII. |
Agostino sulla vita e la morale del clero.
(Sermo 355; PL 39, 1568-74) |
CXIII. |
Ancora dello stesso sulla vita e il
comportamento del clero. (Sermone 356; PL 39, 1574-82) |
Regola dei Canonici |
|
CXIIII. |
Precetti che si applicano specificamente ai
monaci, ma che generalmente si applicano agli altri cristiani. |
CXV. |
L'istituzione canonica, sorretta dall'autorità
evangelica e apostolica, è superiore alle altre istituzioni. |
CXVI. |
Quali sono i beni della chiesa. |
CXVII. |
Le clausure dei canonici devono essere
attentamente fortificate. |
CXVIII. |
Nel riunire i canonici si debba mantenere una
certa discrezione. |
CXVIIII. |
Di coloro che, nella congregazione loro
affidata, raccolgono i chierici solo dalla famiglia della chiesa. |
CXX. |
I chierici stabiliti nella congregazione
canonica ecclesiastica devono ricevere la paga ecclesiastica. |
CXXI. |
Il cibo e la bevanda siano ricevuti equamente
nella congregazione canonica. |
CXXII. |
Della misura del cibo e delle bevande. |
CXXIII. |
I prelati mettano a disposizione una doppia
porzione ai sottomessi. |
CXXIIII. |
Come i canonici, così come in altre materie,
anche nel culto dei paramenti osservino un modo di discrezione. |
CXXV. |
I canonici non devono indossare i cappucci dei
monaci. |
CXXVI. |
Estratto dal Libro degli Uffici di Isidoro, con
quale autorità si devono celebrare le ore canoniche, che i canonici
devono conoscere e religiosamente osservare. |
CXXVII. |
I Vespri. |
CXXVIII. |
La Compieta. |
CXXVIIII. |
Sull'antichità delle Vigilie. |
CXXX. |
I Mattutini. |
CXXXI. |
Le ore canoniche siano religiosamente osservate
dai canonici. |
CXXXII. |
Coloro che cantano e salmeggiano al Signore
siano sostenuti. |
CXXXIII. |
Quali siano coloro che devono leggere e cantare
in chiesa. |
CXXXIIII. |
Quale sia il metodo di correzione. |
CXXXV. |
Per i bambini cresciuti o educati in una
congregazione canonica, deve essere esercitata la cura la più pressante
possibile. |
CXXXVI. |
Tutti i canonici giungano a Compieta. |
CXXXVII. |
I cantori. |
CXXXVIII. |
Quali devono agire come vice-prelati nella
congregazione canonica. |
CXXXVIIII. |
I Prepositi. |
CXL. |
Chi debba essere costituito come cellerario. |
CXLI. |
A chi deve essere affidato il mantenimento dei
poveri. |
CXLII. |
Riguardo alla cura dei fratelli malati e
anziani. |
CXLIII. |
Come debba essere custodita la porta dei
canonici. |
CXLIIII. |
Le clausure dei canonici devono essere
attentamente custodite. |
CXLV. |
Un breve riassunto dell'epilogo. |
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14 gennaio 2024 a cura di Alberto "da Cormano" alberto@ora-et-labora.net