Regola dei Canonici del Concilio di Aquisgrana

Elenco dei capitoli

Tradotto dal testo latino completo di riferimenti conciliari e patristici contenuto in

"Le Regole di Crodegango" - Ed. Routledge - Gruppo Taylor & Francis 2017

 

Iniziano i capitoli

 

 

I.

Isidoro riguardo al taglio di capelli. (De Ecclesiasticus officiis Lib. II, cap. 4; PL 83, 779-80)

II.

Lo stesso per i portieri. (ibid. cap. 15; PL 83, 794)

III.

Lo stesso riguardo ai lettori, (ibid. cap. 11; PL 83, 791-2)

IV.

Lo stesso per gli esorcisti, (ibid. cap. 13; PL 83, 792-3)

V.

Lo stesso per gli accoliti. (ibid. cap. 14; PL 83, 793-1)

VI.

Lo stesso vale per i suddiaconi. (ibid. cap. 10; PL 83, 790-91)

VII.

Lo stesso riguardo ai diaconi, (ibid. cap. 8; PL 83, 788-90)

VIII.

Lo stesso per i presbiteri. (ibid. cap. 7; PL 83, 787-8)

VIIII.

Lo stesso riguardo ai sacerdoti, (ibid. cap. 5; PL 83, 780-86)

X.

Estratto dall'epistola di Girolamo a Tito riguardante i vescovi. (PL 26, 561-9, passim )

XI.

Lo stesso a Oceano riguardo ai vescovi. (Epistola 69; PL 22, 662-4)

XII.

Agostino riguardo ai Pastori. (Sermo 46; PL 38, 270-87, passim)

XIII.

Gregorio, riguardo ai pastori delle anime, quali devono essere scelti nella Chiesa. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 32; PL 80, 821-3)

XIIII.

Lo stesso, che gli indegni e gli incolti non presumano di accostarsi all'insegnamento pastorale. (ibid. cap. 37; PL 80, 832-4)

XV.

Ancora Isidoro riguardo a superiori indegni. (Isidoro, Sententiarum Lib. III, cap. 34; PL 83, 706-7)

XVI.

Lo stesso riguardo a prepositi non istruiti, (ibid. cap. 35; PL 83, 707)

XVII.

Gregorio parla di coloro che sono in grado di trarre vantaggio dal governo, ma si ritirano dallo stesso incarico a causa della propria tranquillità. (Taio Sententiarum Lib. II, cap. 41; PL 80, 839-41)

XVIII.

Ancora Isidoro riguardo ai superiori della chiesa. (Isidoro, Sententiarum Lib. II, cap. 33; PL

XVIIII.

83, 705-6) Di Prospero perché i sacerdoti possono diventare partecipi della santa vita contemplativa. (Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. I, cap. 13; PL 59, 429-30 - erroneamente attribuita a Prospero)

XX.

Isidoro sull'insegnamento e sugli esempi dei prepositi. (= RL 60; Sententiarum Lib. III, cap. 36; PL 83, 707-8)

XXI.

Gregorio sull'umiltà dei prepositi. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 34; PL 80, 827)

XXII.

Isidoro sull'umiltà dei prepositi. (Sententiarum Lib. III, cap. 42; PL 83, 711)

XXIII.

Lo stesso riguardo alla discrezionalità della dottrina. (= RL 83; ibid. cap. 43; PL 83, 711-13)

XXIIII.

Gregorio, come i prelati debbano insegnare le loro materie e provvedere a se stessi con una discreta accortezza. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 35; PL 80, 827-9)

XXV.

Isidoro sul silenzio dei dottori. ( Sententiarum Lib. III, cap. 44; PL 83, 713)

XXVI.

Di Prospero, perché non giova a nulla vivere bene al sacerdote se non accusa in silenzio chi vive male. (Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. I, cap. 20; PL 59, 434-5)

XXVII.

Gregorio sui pastori che non camminano correttamente. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 39; PL 80, 833-9)

XXVIII.

Di Prospero sulla disattenzione del sacerdote, il quale, agendo contrariamente alla sua dottrina, non riesce a colmare la persona di cose dotte. (Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. I, cap. 15; PL 59, 430-31)

XXVIIII.

Ancora Isidoro riguardo a chi insegna bene e vive male. ( Sententiarum Lib. III, cap. 37; PL 83, 708)

XXX.

Lo stesso riguardo agli esempi di sacerdoti malvagi, (ibid. cap. 38; PL 83, 709)

XXXI.

Lo stesso riguardo ai prepositi che vivono carnalmente, (ibid. cap. 39; PL 83, 709-10)

XXXII.

La triste descrizione di Prospero dei preti che vivono carnalmente. (Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. I, cap. 21; PL 59, 435-7)

XXXIII.

Isidoro sui preti iracondi. (= RL 59; Sententiarum Lib. III, cap. 40; PL 83, 710)

XXXIIII.

Gregorio sullo zelo nel suo dovere pastorale verso i suoi sudditi. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 36; PL 80, 829-32)

XXXV.

Allo stesso modo Prospero dice che i sacerdoti non hanno nulla di proprio, ma beni comuni della chiesa, di cui devono rendere conto a Dio. (Giuliano Pomerio, De Vita Contemplativa Lib. II, cap. 9; PL 59, 453-4)

XXXVI.

Ancora Isidoro riguardo alla disciplina dei sacerdoti in coloro che peccano. ( Lib. III, cap. 46; PL 83, 714-17)

XXXVII.

Ancora Gregorio sul potere di legare e sciogliere concesso ai vescovi. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 38; PL 80, 834-5)

XXXVIII.

Lo stesso vale per i vescovi che accettano volentieri doni per l'ordinazione (ibid. cap. 40; PL 80, 839^10)

Capitoli dei Canoni

XXXVIIII.

A proposito delle donne che si introducono furtivamente. (Conc. Nicen. cap. iii; Mansi II, 679)

XL.

Dei chierici che accettano l'usura (ibid. cap. xvii; Mansi II, 682)

XLI.

Dei privilegi dei presbiteri. (ibid. cap. xviii; Mansi II, 682)

XLII.

Degli scomunicati, (ibid. cap. v; Mansi II, 679)

XLIII.

Non è necessario trasferirsi altrove (ibid. cap. xv; Mansi II, 681)

XLIIII.

Non trasferirsi da città a città. (Conc. Calced. cap. v; Mansi VII, 375)

XLV.

Di coloro che non rimangono affatto nelle chiese dove hanno progredito. (Conc. Nicen. cap. xvi; Mansi II, 682)

XLVI.

La genuflessione. (ibid. cap. xx; Mansi II, 689)

XLVII.

Dei condannati che cercano di dirigere. (Conc. Antiochia. cap. iv; Mansi II, 1322)

XLVIII.

Dei chierici condannati. (Conc. Afric. cap. XXIX; Mansi III, 767)

XLVIIII.

Sull'accoglienza dei pellegrini. (Conc. Antiochia. cap. vii; Mansi II, 1323)

L.

Non è consentito ad un chierico prestare servizio nelle chiese di due città. (Conc. Calce. cap. x; Mansi, VII, 376)

LI.

Non è opportuno che i chierici pellegrini esercitino il loro ministero senza raccomandazioni (ibid. cap. xiii; Mansi VII, 377)

LII.

I servitori del sacro servizio non devono partire senza un’ordinanza. (Conc. Laodicen, cap. xli; Mansi II, 581)

LIII.

I chierici espulsi dalla comunione non devono essere ricevuti da un altro vescovo. (Conc. Sardicens. cap. xvi; Mansi III, 28)

LIV.

Se uno scomunicato osa comunicare davanti a un pubblico, attira su di sé la dannazione. (Conc. Cartagine. cap. XXIX; Mansi III, 729)

LV.

Sul non sollecitare i chierici stranieri. (Conc. Sardic. cap. xviii; Mansi III, 29)

LVI.

Coloro che hanno letto una volta in chiesa, non possono essere promossi da altri. (Conc. African. cap. lvii; Mansi III, 787)

LVII.

Se quei chierici promossi dai loro vescovi li disprezzassero, non possono rimanere nel luogo dove vogliono restare. (Conc. Carthag. cap. xxxi; Mansi III, 729)

LVIII.

Nessuno osi attirare o trattenere un estraneo, senza il previo consenso del suo vescovo. (Decreto di Papa Leone I, capitolo xxxix; Mansi V, 1283)

LVIIII.

I banchetti non devono essere affatto celebrati nelle chiese. (Conc. africano. cap. ix; Mansi III, 725)

LX.

Nessuno degli ecclesiastici deve mangiare nelle taverne. (Conc. Laodic. cap. xxiv; Mansi II, 759)

LXI.

Sull’avarizia (Conc. Cartagine. cap. v; Mansi III, 711)

LXII.

Non solo i chierici non devono esercitare l’usura, ma nemmeno i laici cristiani. (Decreto di Papa Leone I, cap. iii, Mansi V, 1229)

LXIII.

Riguardo a coloro che evitano di mangiare carne quando sono designati nel clero. (Conc. Anciran. cap. xiii; Mansi II, 525)

LXIIII.

Riguardo al certo numero di diaconi. (Conc. Neocaesariensis cap. xiv; Mansi II, 546)

LXV.

Di coloro che detestano coloro che si nutrono di carne. (Conc. Gangrensi cap. ii; Mansi II, 1106)

LXVI.

Di coloro che sono consacrati alle necessità dei poveri, (ibid. cap. viii; Mansi II, 1107)

LXVII.

Di coloro che si inorgogliscono della propria verginità (ibid. cap. viii; Mansi II, 1107)

LXVIII.

Di coloro che digiunano la domenica come se fosse un giorno come un altro, (ibid. cap. xviii; Mansi II, 1108)

LXVIIII.

Di coloro che rompono i digiuni ecclesiastici senza necessità, (ibid. cap. xix; Mansi II, 1108)

LXX.

Di coloro che si allontanano dal prendere la santa comunione, e che sono scomunicati e si comunicano attraverso le case. (Conc. Antiochia. cap. ii; Mansi II, 1321)

LXXI.

Di coloro che risiedono da una parrocchia ad un’altra all’insaputa dei loro vescovi (ibid. cap. iii; Mansi II, 1322)

LXXII.

Di chierici e laici scomunicati. (ibid. cap. vi; Mansi II, 1322)

LXXIII.

Riguardo ai vescovi e al clero che si avvicinano all'imperatore (ibid. cap. 11; Mansi II, 1323)

LXXIIII.

Riguardo ai vescovi o chierici condannati e che si avvicinano all'imperatore, (ibid. cap. xii; Mansi II, 1324)

LXXV.

Affinché coloro che prestano servizio nel santuario non esercitino l'usura. (Conc. Laodic. cap. v; Mansi II, 577)

LXXVI.

Di coloro che devono salmeggiare nell'ambone, cioè nel pulpito, (ibid. cap. xv; Mansi II, 578)

LXXVII.

Riguardo all'onore che i diaconi devono mostrare ai presbiteri che sono sopra di loro. (ibid. cap. xx; Mansi II, 579)

LXXVIII.

I suddiaconi non devono benedire o conferire una benedizione (ibid. cap. xxv; Mansi II, 579)

LXXVIIII.

Degli esorcisti che non sono ordinati dai vescovi (ibid. cap. xxvi; Mansi II, 579)

LXXX.

Non si devono fare pasti in chiesa (ibid. cap. xxviii; Mansi II, 579)

LXXXI.

Un chierico non deve passare davanti al vescovo (ibid. cap. xlii; Mansi II, 581)

LXXXII.

Le donne non devono entrare nel santuario (ibid. cap. xliv; Mansi II, 581)

LXXXIII.

Non è consentito ai chierici partecipare a spettacoli osceni (ibid. cap. liv; Mansi II, 582)

LXXXIIII.

Non è necessario offrire offerte nelle case (ibid. cap. lviii; Mansi II, 582)

LXXXV.

Di chierici e monaci che non rimangono nel loro proposito. (Conc. Calced. cap. vii; Mansi VII, 375)

LXXXVI.

Non è necessario che i chierici, avendo affari gli uni contro gli altri, lascino il proprio vescovo e lo convochino davanti ai tribunali secolari (ibid. cap. ix; Mansi VII, 375.)

LXXXVII.

Non è affatto appropriato che i chierici trasmigrino (ibid. cap. xx; Mansi VII, 379)

LXXXVIII.

Non è consentito ai chierici dopo la morte del loro vescovo saccheggiare le cose che gli appartengono (ibid. cap. xxii; Mansi VII, 379)

LXXXVIIII.

Se un sacerdote promosso da povero, in seguito stando nell’ordine possiede qualcosa, si sottometta all'autorità della chiesa. (Conc. Cartagine. cap. xxxii; Mansi III, 729)

XC.

I chierici non entrino nelle taverne se non in quanto stranieri. (Conc. Afric. cap. vii; Mansi III, 733)

XCI.

Un chierico straniero non deve essere affatto accettato da un altro. (ibid. cap. xxi; Mansi III, 745)

XCII.

Il clero non deve esercitare l’usura né col proprio nome né con quello di altri. (Decreto di Papa Leone I, capitolo iv; Mansi V, 1229)

XCIII.

I chierici non devono perseguire affari disonorevoli e guadagni vergognosi. (Decreto di papa Gelasio I, cap. xv; Mansi VIII, 41-2)

[Capitoli dei Padri]

XCIIII.

Estratto dalla lettera del presbitero Girolamo a Nepotiano, riguardante la vita del clero. (Epist. 52; PL 22, 527-40, sporadicamente )

XCV.

Dalla lettera dello stesso riguardante la nomina dei chierici al presbitero Paolino. (Epistola 58; PL 22, 583-4)

XCVI.

Dalla lettera dello stesso a Rustico. (Epistola 125; PL 22, 1077, 1078)

XCVII.

Dalla lettera dello stesso a Eliodoro, qual è la differenza tra un monaco e un chierico. (Epistola 14; PL 22, 352)

XCVIII.

Dalla lettera dello [Pseudo-] stesso a Oceano, riguardante la vita del clero. (Epist. spuria 42; PL 30, 288-92)

XCVIIII.

Isidoro, riguardo ai chierici, dal libro degli uffici. (= RL 63; De Eccl. offici. Lib. II, cap. 1; PL 83, 777)

C.

Isidoro sulle regole dei chierici. (= RL 64; ibid. cap. 2; PL 83, 777-9)

CI.

Isidoro sui generi dei chierici. (= RL 65; ibid. cap. 3; PL 83, 777-9)

CII.

Gregorio, come devono essere i chierici. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 44 init.; PL 80, 843-4)

CIII.

Dello stesso riguardo ai buoni sudditi formati sotto il regime pastorale (ibid. cap . 42; PL 80, 841-2)

CIIII.

Isidoro, sui subordinati. ( Lib. III, cap. 47; PL 83, 717)

CV.

Gregorio sui subordinati invidiosi o testardi. (Taio, Sententiarum Lib. II, cap. 43; PL 80, 842-3)

CVI.

Prospero, perché, secondo le parole del profeta, coloro che hanno disprezzato il rimprovero dei sacerdoti con volontà perversa, periranno per propria colpa. (Giuliano Pomerio, De vita contemplativa Lib. I, cap. 22; PL 59, 437-8)

CVII.

Dello stesso, riguardo a quale danno della propria anima, da parte della Chiesa che nutre i poveri, vanno incontro coloro che bastano a se stessi. (ibid. Lib. II, cap. 10; PL 59, 454-5)

CVIII.

Dello stesso, chi sono coloro che, anche con la dipartita della propria anima, si mantengono con le risorse della chiesa, (ibid. cap. 11; PL 59, 455)

CVIIII.

Dello stesso, che cosa devono fare i chierici la cui infermità non può essere contrastata da loro stessi. (ibid. cap. 12; PL 59, 455-6)

CX.

Dello stesso, quali siano le vere gioie o le vere ricchezze e quali ostacoli portino le buone circostanze presenti agli amatori del futuro (ibid. cap. 13; PL 59, 456-7)

CXI.

Dello stesso, come va inteso quanto dice l'Apostolo: Coloro che lavorano nel santuario mangino ciò che appartiene al santuario (ibid. cap. 14; PL 59, 457-8).

CXII.

Agostino sulla vita e la morale del clero. (Sermo 355; PL 39, 1568-74)

CXIII.

Ancora dello stesso sulla vita e il comportamento del clero. (Sermone 356; PL 39, 1574-82)

Regola dei Canonici

CXIIII.

Precetti che si applicano specificamente ai monaci, ma che generalmente si applicano agli altri cristiani.

CXV.

L'istituzione canonica, sorretta dall'autorità evangelica e apostolica, è superiore alle altre istituzioni.

CXVI.

Quali sono i beni della chiesa.

CXVII.

Le clausure dei canonici devono essere attentamente fortificate.

CXVIII.

Nel riunire i canonici si debba mantenere una certa discrezione.

CXVIIII.

Di coloro che, nella congregazione loro affidata, raccolgono i chierici solo dalla famiglia della chiesa.

CXX.

I chierici stabiliti nella congregazione canonica ecclesiastica devono ricevere la paga ecclesiastica.

CXXI.

Il cibo e la bevanda siano ricevuti equamente nella congregazione canonica.

CXXII.

Della misura del cibo e delle bevande.

CXXIII.

I prelati mettano a disposizione una doppia porzione ai sottomessi.

CXXIIII.

Come i canonici, così come in altre materie, anche nel culto dei paramenti osservino un modo di discrezione.

CXXV.

I canonici non devono indossare i cappucci dei monaci.

CXXVI.

Estratto dal Libro degli Uffici di Isidoro, con quale autorità si devono celebrare le ore canoniche, che i canonici devono conoscere e religiosamente osservare.

CXXVII.

I Vespri.

CXXVIII.

La Compieta.

CXXVIIII.

Sull'antichità delle Vigilie.

CXXX.

I Mattutini.

CXXXI.

Le ore canoniche siano religiosamente osservate dai canonici.

CXXXII.

Coloro che cantano e salmeggiano al Signore siano sostenuti.

CXXXIII.

Quali siano coloro che devono leggere e cantare in chiesa.

CXXXIIII.

Quale sia il metodo di correzione.

CXXXV.

Per i bambini cresciuti o educati in una congregazione canonica, deve essere esercitata la cura la più pressante possibile.

CXXXVI.

Tutti i canonici giungano a Compieta.

CXXXVII.

I cantori.

CXXXVIII.

Quali devono agire come vice-prelati nella congregazione canonica.

CXXXVIIII.

I Prepositi.

CXL.

Chi debba essere costituito come cellerario.

CXLI.

A chi deve essere affidato il mantenimento dei poveri.

CXLII.

Riguardo alla cura dei fratelli malati e anziani.

CXLIII.

Come debba essere custodita la porta dei canonici.

CXLIIII.

Le clausure dei canonici devono essere attentamente custodite.

CXLV.

Un breve riassunto dell'epilogo.

 


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14 gennaio 2024                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net