Regola delle Canonichesse – Riassunto

M. Roisselet de Sauclières

Estratto e tradotto da “Histoire chronologique et dogmatique des Conciles de la Chrétienté" – Ed. Mellier Frères 1846

 

 

La Regola delle Canonichesse [1] contiene 28 articoli, i primi 6 dei quali sono estratti da San Cipriano, San Girolamo, San Cesario e Sant'Atanasio, riguardanti il dovere delle vergini consacrate a Dio; sublimi istruzioni che i Padri del Concilio paragonano a un mazzo di fiori scelti tra quelli di un bel prato. Gli altri articoli prescrivono per le canonichesse uno stile di vita simile a quello stabilito nella Regola dei Canonici, per quanto lo consenta la differenza di sesso.

1° ARTICOLO. Lettera di San Girolamo a Sant'Eustochio.

2° ARTICOLO. Lettera di san Girolamo a Demetriade.

5° ARTICOLO. Lettera di san Girolamo a Furia.

4° ARTICOLO. Lettera di San Cipriano sull'abito delle vergini.

5° ARTICOLO. Sermone di San Cesario, vescovo, a delle "sanctimoniales".

6° ARTICOLO. Sant'Atanasio alle spose di Cristo.

7° ARTICOLO. Le badesse devono dare l'esempio in tutto. Non possono uscire dal monastero, vivere in case di campagna o indossare abiti di seta. "Quando annunciate la parola di Dio alle vostre sorelle, "scriveva San Cesario di Arles alla badessa Oratoria," pensate prima a esprimere con le vostre azioni ciò che insegnate nei vostri discorsi. Siate le prime a entrare in chiesa e le ultime a uscire. Lasciate che il cibo e la tavola siano condivisi tra voi e le vostre sottoposte; lasciate che il vostro stomaco sperimenti la mortificazione che la vostra lingua predica, per evitare che le vostre sorelle dicano sottovoce: 'Oh, come siete gentili a predicare l'astinenza dopo un buon pasto, quando non vi siete negate nulla'. Dovete avere in mano la verga per correggere le indisciplinate e il bastone per sostenere le indisciplinate (per virgae disciplinam corrigas, per baculum vero disciplinatam sustentes)".

8° ARTICOLO. Le badesse delle canonichesse devono accogliere nel loro monastero solo ragazze lodevoli per la probità dei loro costumi e non permettere loro di impegnarsi con il voto di continenza se non dopo aver letto loro la regola, averle messe alla prova e aver dato loro i mezzi per conoscere i loro obblighi.

9° ARTICOLO. Le postulanti devono disporre dei loro beni in modo da non essere preoccupate dopo il loro ingresso nel monastero. Se una delle religiose cede i suoi beni alla chiesa senza riservarsi nemmeno l'usufrutto, deve essere mantenuta con le entrate della chiesa; e se si riserva l'usufrutto, il parroco ne sarà responsabile. Se desidera conservare il suo patrimonio, può farlo, ma a condizione che dia procura per atto pubblico a un parente o a un amico per amministrarlo e difendere i suoi diritti in tribunale. Bisogna avere molta riservatezza nell'accogliere le ragazze giovani, la cui condotta è spesso causa di disordini nella comunità.

10° ARTICOLO. Le religiose devono ricordare che, essendo vincolate dal voto di castità, sono obbligate a rimanere sempre nel monastero e a servire il Signore con tutta l'anima e il corpo; infatti non servirebbe a nulla velare il corpo, se si contaminassero l'anima con il peccato e se si permettessero ciò che è proibito. Evitino dunque l'ozio, le distrazioni e tutti gli altri vizi; si occupino successivamente del canto dei salmi, del lavoro delle loro mani e della lettura sacra. Dormano tutte nello stesso dormitorio, ma ognuna in un letto separato. Mangino insieme nello stesso refettorio, se non ne sono impedite da qualche malattia o debolezza dell'età. Durante i pasti, devono ascoltare in silenzio le letture. Ogni giorno si rechino alla conferenza, dove si leggerà un libro di edificazione. Se una di loro pecca, sia punita secondo la gravità della sua colpa.

11° ARTICOLO. Non si preferiscano le nobili a quelle di nascita comune. Lo stesso dicasi per coloro che hanno più istruzione o virtù, perché devono ricordare che questo è un dono che hanno ricevuto da Dio, al quale devono rendere grazie senza orgoglio. La recinzione del monastero sia rigorosa, in modo che nessuna possa entrare o uscire se non dalla porta.

12° ARTICOLO. Che non ci sia distinzione tra di loro per quanto riguarda il cibo e che a ciascuna siano date tre libbre di pane e tre libbre di vino al giorno. Se la chiesa è povera o il vino è scarso nel paese, abbiano solo due libbre e anche una sola libbra con della birra in eccedenza.

13" ARTICOLO. Che mangino carne, pesce, erbe e verdure, se è possibile averne; il che è lasciato alla discrezione della badessa. La badessa deve fornire loro ogni anno lana e lino, affinché possano confezionare i propri abiti. Solo le malate e le inferme non devono fare questo tipo di lavori.

14° ARTICOLO. Le badesse devono dare istruzioni alle canonichesse e fare in modo che non rimangano nell'ozio, obbligandole a dedicare il loro tempo alla pietà, alla lettura o al lavoro manuale.

15° ARTICOLO. Le canonichesse devono osservare scrupolosamente le ore canoniche.

16° ARTICOLO. Le canonichesse devono pregare continuamente.

17° ARTICOLO. Le canonichesse devono anche celebrare Compieta.

18° ARTICOLO. Le badesse devono avere ogni cura per reprimere e punire i difetti delle canonichesse.

19" ARTICOLO. Le badesse devono evitare accuratamente la compagnia degli uomini.

20° ARTICOLO. È bene che la badessa nomini tre o quattro canonichesse di riconosciuta virtù, in presenza delle quali le altre possano parlare agli uomini che portano loro le necessità della vita.

2l° ARTICOLO. Le vesti esterne delle canonichesse devono essere nere. Sono autorizzate ad avere delle servitrici laiche; ma bisogna fare attenzione che queste servitrici, che hanno il permesso di andare in città, non riportino nel monastero climi mondani e troppo liberi, che sarebbero occasione di peccato per le loro padrone.

22° ARTICOLO. Le canonichesse possono occuparsi dell'educazione delle ragazze. Noi proponiamo loro come modello dell’educazione che l'insegnante dia loro quel tipo di educazione che San Girolamo prescrive nella sua lettera a Læta.

23° ARTICOLO. All'interno del convento devono esserci piccole case per la cura delle vecchie e delle inferme.

24° ARTICOLO. Le badesse devono scegliere canonichesse di vita irreprensibile e condividere con loro il peso dell'amministrazione.

25° ARTICOLO. Devono avere anche delle econome.

26° ARTICOLO. E delle portinaie.

27. ARTICOLO. I sacerdoti incaricati di celebrare la messa alle canonichesse e di amministrare loro i sacramenti devono avere il loro alloggio e la loro chiesa nelle vicinanze, ma fuori dalla comunità, dove entreranno per celebrare i santi misteri nella chiesa delle canonichesse solo all'ora stabilita e sempre accompagnati da un diacono e da un suddiacono, con i quali se ne andranno non appena avranno adempiuto ai loro doveri. Durante la Messa e durante le ore canoniche, le canonichesse tireranno una tenda davanti a loro. Se una di loro desidera confessare i propri peccati al sacerdote, deve farlo in chiesa, in modo che possa essere vista dalle altre. Solo le inferme possono confessarsi nelle loro stanze, ma alla presenza di un diacono e di un suddiacono.

28° ARTICOLO. Le canonichesse non sono esenti dall'ospitalità; istituiranno un ospedale fuori e vicino al monastero, per accogliere i forestieri e i poveri, e dedicheranno al suo mantenimento la decima di tutte le oblazioni. All'interno dei monasteri avranno un luogo destinato a ricevere le donne povere, in modo che le canonichesse possano lavare loro i piedi almeno durante la Quaresima.

 


[1] Il Concilio le chiamò “sanctimoniales”, per distinguerle dalle figlie consacrate a Dio che erano propriamente religiose e venivano chiamate moniales (o monache).


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29 gennaio 2024                a cura di Alberto "da Cormano"        Grazie dei suggerimenti       alberto@ora-et-labora.net